TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-12-28, n. 201701373
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2017
N. 01373/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2013, proposto da:
E R, M V, V A, M A I e C G, rappresentati e difesi dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 120;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato I F, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31/33;
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale della Regione Puglia Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione prot. Uscita AOO-106-0021818 del 15.10.2012;
- di ogni atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 5 dicembre 2017 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori, avv. Alice Paccione, su delega orale dell'avv. L P, e avv. I F;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. I ricorrenti sono risultati idonei all’esito del concorso, bandito dalla Regione Puglia il 29 marzo 2007, per la copertura di 22 posizioni di dirigente dell’area legislativo-amministrativa, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale 3 luglio 2009 n. 648.
Hanno impugnato gli atti in epigrafe con cui è stata rigettata la loro istanza di scorrimento della graduatoria, finalizzata all’assunzione.
In specie, con la nota 15 ottobre 2012, prot. n. 0021818, la Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione della Regione rispondeva negativamente, per la ragione che “l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla copertura dei posti vacanti mediante scorrimento, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi dí indirizzo e a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione”.
Gli istanti contestano gli atti regionali sotto vari profili.
In particolare, in un unico, complesso motivo, evidenziano che il limite finanziario allo scorrimento della graduatoria invocato nell’atto dirigenziale è stato superato in quanto il testo dell’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (che poneva per le assunzioni il margine del 20% del personale cessato dal servizio) è stato nel tempo modificato (a partire dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione, successivamente sostituito dall'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, indi emendato dall'articolo 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, dall'articolo 4, comma 103, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n.