TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-06-13, n. 201700726

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-06-13, n. 201700726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700726
Data del deposito : 13 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2017

N. 00726/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01294/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
GEOSERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati V B e C M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V B in Torino, corso G. Ferraris, 120;

contro

COMUNE DI CASELETTE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia, 30;
REGIONE PIEMONTE, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caselette in data 17.8.2015 prot. n. 4082, con il quale viene ordinata "la sospensione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cava alla Geoservizi s.r.l., con sede in Avigliana (TO), Via Moncenisio n. 1 (istanza prot. n. 4679 del 1° agosto 2015)" e, per quanto possa occorrere, dell'allegato parere legale;

- del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caselette in data 5.10.2015 prot. n. 4851 con il quale il Comune, in merito all'istanza di revoca in autotutela del 21.9.2015, "ritiene di non poter aderire alla richiesta in quanto in attesa di un provvedimento chiarificatore della Regione Piemonte";

- di ogni altro atto antecedente e conseguente ad essi connessi;

b) con motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2016 :

- del provvedimento in data 27.1.2016, prot. n. 471, con il quale il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Caselette ha respinto "l'istanza per il rinnovo con ampliamento e variante del progetto di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia nel Comune di Caselette - Località Cascina Baldon proposta dalla ditta GEOSERVIZI S.r.l., restituendo altresì contestualmente la polizza fideiussoria consegnata dalla ditta stessa al Comune al fine del rilascio del provvedimento di rinnovo;

- del preavviso di rigetto dell'istanza per il rinnovo con ampliamento e variante del progetto di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia nel Comune di Caselette - località Cascina Baldon proposta dalla ditta Geoservizi s.r.l., comunicato con nota del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Caselette in data 10.12.2015, prot. n. 6151;

- per quanto possa occorrere, delle note della Regione Piemonte in data 28.9.2015, prot. n. A16000.11.30.10.101/2015A, e in data 27.11.2015, prot. n. 27361, mai comunicate o altrimenti rese note alla ricorrente o comunque conosciute dalla ricorrente stessa, e tutte richiamate nel provvedimento di rigetto del Comune di Caselette prot. n. 471/2016;

c) nonché, con motivi aggiunti depositati in data 5 ottobre 2016:

- dell'ordinanza in data 23.6.2016, n. 10 (notificata alla ricorrente il 28.6.2016), con la quale il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Caselette ha ordinato alla ricorrente "di procedere all'immediato Recupero ambientale dell'area di cava autorizzata in data 09/04/2008 (in quanto l'autorizzazione risulta scaduta e non rinnovata per i motivi in premessa citati), secondo le prescrizioni previste dalla citata autorizzazione che qui di seguito vengono riportate";
nonché ha determinato prescrizioni tecniche, disponendo altresì che "Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per l'escussione della cauzione e intervenire in via sostitutiva" e che "I lavori di recupero ambientale dovranno essere effettuati entro il termine perentorio di 6 mesi con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caselette;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società Geoservizi s.r.l. otteneva in data 9 aprile 2008 dal Comune di Caselette l’autorizzazione per la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sul terreno di sua proprietà sito in località Cascina Baldon, distinto in catasto al Foglio 14, mappali nn. 11, 12 e 17, per la durata di anni cinque a decorrere dal rilascio del provvedimento (e quindi con scadenza l’8 aprile 2013) e con prescrizione di una volumetria massima estraibile non superiore a 403.930 mc.

2. In data 1 agosto 2011, approssimandosi la scadenza dell’autorizzazione, Geoservizi presentava un’istanza di “rinnovo con ampliamento e variante dell’autorizzazione” in relazione ad un progetto che prevedeva l’estensione del sito di cava sui mappali nn. 18, 43, 49, 55, 60, 66, 70, 72, 89 del Foglio 14, e sui mappali nn. 30, 31, 37, 38, 69 e 72 del Foglio 15, su una superficie complessiva di circa 327.435 mq e con previsione di estrazione di una volumetria di inerti pari a circa 2.117.550 mc.

Il progetto prevedeva uno sviluppo ventennale dell’area di cava, con suddivisione dei lavori di coltivazione in 20 lotti di durata annuale, in prosecuzione delle attività già in fase di esecuzione in forza dell’autorizzazione originaria, e con l’impegno a ritombare completamente il lotto precedente prima di dare avvio ai lavori di scavo sul lotto successivo, infine con previsione del recupero ambientale delle porzioni già esaurite per il successivo riuso agrario.

3. Il progetto era sottoposto a valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/98, che si concludeva con la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 43 del 16 ottobre 2012 con cui veniva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, nel rispetto delle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti contenute negli Allegati A1 e A2 della stessa delibera.

Lo stesso provvedimento stabiliva inoltre:

- che l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale avrebbe avuto una durata di 20 anni con decorrenza dalla data del rilascio della successiva autorizzazione di competenza del Comune di Caselette, “fatti salvi eventuali vincoli che potranno derivare dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa all’ex Tenimento dell’Ordine Mauriziano e provvedimenti conseguenti”;

- che entro 30 giorni dal giudizio di compatibilità ambientale, il Comune di Caselette avrebbe dovuto rilasciare il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione delle cave, ai sensi della L.R. 69/78, “ subordinato alla prestazione da parte del Proponente delle garanzie finanziarie” a favore dello stesso Comune, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della L.R. n. 69/78;

- che la predetta autorizzazione avrebbe avuto durata di 10 anni e avrebbe avuto ad oggetto i lotti da 1 a 10;
solo alla scadenza di tale autorizzazione ovvero alla conclusione dei lavori sui lotti 1-10, l’interessata avrebbe potuto presentare una nuova istanza di autorizzazione per il completamento del progetto ventennale (tenuto conto che la L.R. n. 69/78 prevede una durata massima dell’autorizzazione di 10 anni).

4. L’inciso “fatti salvi eventuali vincoli che potranno derivare dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa all’ex Tenimento dell’Ordine Mauriziano e provvedimenti conseguenti” era correlato alla circostanza che l’area interessata dal progetto di ampliamento della cava rientra all’interno dell’ex Tenimento dell’Ordine Mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso, il quale è stato individuato nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 tra i “luoghi della tradizione regionale che per le loro specificità storiche, fisiche e ambientali e paesaggistiche connotano la storia e la tradizione piemontese”. Per tale motivo, nelle more del procedimento di valutazione di compatibilità ambientale, la Regione Piemonte, invitata dalla Provincia di Torino ad esprimere un parere sulla compatibilità paesaggistica del progetto, aveva ritenuto di avviare il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area, ai sensi degli artt. 138 e ss. del Codice dei beni Culturali, e, in attesa della sua conclusione, aveva imposto l’adozione di misure precauzionali atte a garantire il sostanziale ripristino delle condizioni iniziali dei terreni all’esito dei lavori di coltivazione delle cave.

5. A questo punto, tuttavia, una volta formulato il giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte della Giunta provinciale di Torino, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione conclusiva, di competenza del Comune di Caselette, entrava in una fase di stallo, dal momento che tra la Proponente e l’amministrazione comunale insorgeva controversia in ordine alle modalità di prestazione della garanzia fideiussoria: la Proponente richiedendo un versamento frazionato per fasi di intervento, l’amministrazione comunale pretendendo, invece, il versamento integrale della cauzione in un’unica soluzione.

6. Il 9 aprile 2013 l’autorizzazione giungeva a scadenza, senza che le parti avessero raggiunto un accordo in ordine alle modalità di prestazione della fideiussione finalizzata al rilascio della nuova autorizzazione decennale.

7. In questo contesto, intervenivano nel corso dell’anno 2014 due deliberazioni della Giunta regionale piemontese:

- la D.G.R. 17 marzo 2014, n. 38-7264 ( “Aggiornamento delle Linee Guida riferite agli interventi di recupero ambientale delle cave…”), la quale consentiva il frazionamento delle cauzioni a garanzia delle operazioni di recupero ambientale per fasi successive di intervento;

- la D.G.R. 4 agosto 2014 n. 37-227 (“Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano” ), la quale dichiarava il notevole interesse pubblico, quali beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 42/2004, dei Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano specificamente individuati, tra cui quello di Sant’Antonio di Ranverso oggetto di causa, in particolare stabilendo che “Non è ammessa la realizzazione di nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti, attività di stoccaggio e lavorazione degli inerti” (Allegato A, punto 3.1 “Prescrizioni d’uso” ).

8. In esito alla prima di tali deliberazioni, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione riceveva nuovo impulso, in quanto il Comune di Caselette, con nota del 14 gennaio 2015, richiedeva a Geoservizi di prestare la cauzione di € 5.036.000,00 secondo le modalità frazionate consentite dalla DGR del 17 marzo 2014, subordinando a tale prestazione il rilascio dell’autorizzazione.

Geoservizi prestava la prima tranche della cauzione consegnando polizza fideiussoria decennale del 16 febbraio 2015 dell’importo di € 1.510.000,00.

9. In esito alla seconda delle predette deliberazioni, il Comune riteneva opportuno richiedere un parere scritto alla Regione Piemonte in ordine alla compatibilità del procedimento autorizzatorio in corso con la dichiarazione di notevole interesse pubblico del sito.

10. La Regione Piemonte rispondeva con nota dell’11 marzo 2015, affermando la compatibilità dell’autorizzazione di cava con il vincolo paesaggistico apposto con la DGR del 4 agosto 2014, nel rispetto di specifiche prescrizioni d’uso specificamente riportate, finalizzate al “recupero e alla rinaturalizzazione dell’area” . Peraltro, nel contesto del parere la Regione mostrava di ritenere erroneamente (confondendo l’area in esame con altra attigua) che il sito di cava fosse già stato autorizzato dal Comune di Caselette con provvedimento del 19 febbraio 2010, per la durata di dieci anni.

11. Con nota del 6 agosto 2015 Geoservizi sollecitava il Comune di Caselette a rilasciare l’autorizzazione, visto che l’amministrazione aveva già incamerato la fideiussione del 16 febbraio 2015, lamentando i danni subiti per effetto del blocco di ogni attività estrattiva.

12. Con provvedimento prot. n. 4082 del 17 agosto 2015, il Comune di Caselette stabiliva invece di sospendere il procedimento autorizzatorio sino alla data del 30 novembre 2015, e ciò al fine di ottenere dalla Giunta Regionale del Piemonte un chiarimento scritto in ordine alla incidenza della dichiarazione di notevole interesse pubblico sulla istanza di Geoservizi, soprattutto in considerazione del fatto che il precedente parere (favorevole) regionale dell’11 marzo 2015 sembrava muovere dall’erroneo presupposto che il sito di cava fosse già stato autorizzato nel 2010 con durata decennale.

13. Geoservizi chiedeva la revoca in autotutela di tale provvedimento, ma il Comune di Caselette respingeva l’istanza con nota del 5 ottobre 2010, confermando la necessità di ottenere un provvedimento chiarificatore della Regione Piemonte.


14. Con ricorso spedito per la notifica il 29 ottobre 2015 e depositato il 26 novembre successivo, Geoservizi impugnava i due atti da ultimo citati del Comune di Caselette e, dopo aver premesso che gli atti impugnati costituivano, più che una sospensione del procedimento, un vero e proprio “rifiuto” di rilascio dell’autorizzazione richiesta, ne chiedeva l’annullamento sulla scorta di sette articolati motivi.

Queste, in sintesi, le censure proposte:

14.1) l’istanza di rinnovo e ampliamento presentata dalla ricorrente non è interessata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico del sito di cava di cui alla DGR 37-227 del 4 agosto 2014, dal momento che il relativo procedimento si era già concluso con la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale da parte della Giunta Provinciale di Torino, alla quale avrebbe dovuto fare seguito, quale atto vincolato, il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di Caselette;
del resto, la D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014, nel dettare prescrizioni di recupero ambientale in relazione ai siti di cava ubicati negli ex Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano, non ha fatto altro che recepire le medesime prescrizioni già contenute nella citata delibera provinciale;
quindi, nessuna ragione formale e sostanziale ostava (e osta) al rilascio del titolo autorizzatorio;

14.2) la sospensione del procedimento disposta dal Comune di Caselette si pone in contrasto con la circostanza che la stessa amministrazione ha trattenuto la polizza fideiussoria prestata dalla ricorrente in data 19 febbraio 2015, evidentemente sul presupposto di rispettare il deliberato della giunta provinciale, che vincolava l’amministrazione a rilasciare il titolo autorizzatorio previo incameramento della cauzione;

14.3) non risponde al vero quanto riportato nel preambolo del provvedimento del 17 agosto 2015 che Geoservizi si sarebbe rifiutata di prestare la cauzione;
Geoservizi ha solo richiesto all’amministrazione di potere prestare la cauzione in forma rateizzata, e sul punto è stata intavolata un trattativa con l’amministrazione;
la quale, peraltro, non ha mai fornito alla ricorrente il conteggio della cauzione dovuta, così come previsto dalle Linee Guida regionali del 2 agosto 2013;

14.4) i provvedimenti impugnati si pongono in contrasto con i pareri resi dalla Regione Piemonte sia verbalmente (in occasione dell’incontro congiunto del 3 dicembre 2014) sia per iscritto con nota dell’11 marzo 2015, entrambi favorevoli all’accoglimento dell’istanza, con prescrizioni;

14.5) il vincolo paesaggistico introdotto con la DGR 4 agosto 2014 n. 37-227 non è ostativo alla prosecuzione e all’ampliamento della cava, dal momento che le esigenze di salvaguardia ambientale poste a fondamento dell’apposizione del vincolo erano già state manifestate dalla Regione Piemonte nel corso del procedimento di VIA (allorchè era in corso il procedimento regionale per la dichiarazione del notevole interesse pubblico del sito) ed erano state formulate sotto forma di prescrizioni recepite dalla Giunta Provinciale all’interno del provvedimento dichiarativo della compatibilità ambientale del progetto di rinnovo e ampliamento del sito di cava;

14.6) il progetto della ricorrente è compatibile con la ratio sottesa alla D.G.R. 4 agosto 2014 n. 37-227, dal momento che quest’ultima ha inteso solo impedire l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, ma nel contempo ha inteso tutelare le cave “già in esercizio” , come quella gestita dalla ricorrente, per tali intendendosi quelle già esistenti e per le quali vi sono prospettive di sviluppo;

14.7) i provvedimenti impugnati hanno leso l’affidamento ingenerato nella società ricorrente dal parere provinciale di VIA e dall’incameramento della cauzione da parte dell’amministrazione comunale.

15. Il Comune di Caselette si è costituito in giudizio con memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’efficacia del provvedimento impugnato era espressamente limitata al 30 novembre 2015, termine già scaduto;
in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.


16. Con atto depositato in data 8 aprile 2016 la società ricorrente ha introdotto motivi aggiunti, con i quali ha impugnato la determinazione prot. n. 471 del 27 gennaio 2016 con cui il Comune di Caselette ha respinto definitivamente l’istanza della ricorrente di autorizzazione al rinnovo con ampliamento del sito di cava. Il diniego è stato affidato ad un’articolata motivazione, così sintetizzabile:

- la DGR 4 agosto 2014 n. 37-227, sopravvenuta nel corso del procedimento amministrativo, non consente la realizzazione nell’area in questione di nuove attività estrattive né l’ampliamento di quelle esistenti, ma consente il mantenimento solo delle cave “già in esercizio”;

- la cava in oggetto non poteva definirsi “in esercizio” alla data di adozione della predetta D.G.R. del 4 agosto 2014 perché la relativa autorizzazione era scaduta il 9 aprile 2013 e non era stata rinnovata;

- l’autorizzazione non era stata rinnovata, nonostante il giudizio provinciale di compatibilità ambientale del nuovo progetto presentato dall’interessata, perché la ricorrente non aveva presentato la cauzione di € 5.036.000,00 dovuta a garanzia del corretto recupero ambientale;

- la ricorrente non ha mai richiesto di poter frazionare la cauzione, neppure dopo la pubblicazione della D.G.R. 29 luglio 2013 n. 34-6200 (che ha introdotto per la prima volta tale possibilità), né era onere dell’Amministrazione sollecitare l’impresa in tal senso.

17. La ricorrente ha articolato i seguenti motivi aggiunti:

17.1) illegittimità derivata, per gli stessi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo;

17.2) vizi di difetto di istruttoria e di motivazione: la cava in oggetto era “in esercizio” alla data della DGR del 4 agosto 2014, in quanto già “esistente” sul territorio, “non completamente esaurita né dismessa” e per la quale “non era definitivamente conclusa l’attività di coltivazione relativa all’intero sito di intervento” ;
inoltre, a quella data risultavano ancora attive (non svincolate) le garanzie fideiussorie prestate in favore dell’Amministrazione a garanzia del corretto recupero ambientale, e risultavano ancora in essere tutte le altre autorizzazione necessarie per l’esercizio dell’attività di coltivazione della cava (autorizzazione di VIA rilasciata dalla Giunta provinciale sotto il profilo della compatibilità con il vincolo idrogeologico);
il progetto presentato dalla ricorrente non è che la prosecuzione dell’attività già in essere sui terreni confinanti, senza soluzione di continuità;
anche la Regione Piemonte, nel parere dell’11 marzo 2015, ha affermato che la cava doveva ritenersi “in esercizio”, e quindi compatibile con il vincolo introdotto dalla DGR del 4 agosto 2014;

17.3) da nessun documento risulta che la ricorrente si sia rifiutata di prestare la polizza fideiussoria;
è vero invece che la ricorrente ha richiesto più volte di poterla prestare in forma rateale come previsto dalla DGR 29 luglio 2013 n. 34-6200, ma il Comune non si è mai pronunciato su tale richiesta sino alla nota del 14 gennaio 2015, allorchè ha ammesso la ricorrente alla prestazione frazionata della cauzione per singoli lotti di intervento, così come previsto dalla DGR n. 38-7264 del 2014;
invito che è stato subito accolto e ottemperato dalla ricorrente;
il comportamento del Comune è altresì contraddittorio perché, con la nota del 14 gennaio 2015 esso ha richiesto alla ricorrente la prestazione della cauzione “ ai fini del rilascio dell’autorizzazione” , e poi ha pure incassato tale polizza e l’ha trattenuta sino a gennaio 2016, quando è stata restituita alla ricorrente unitamente alla comunicazione del provvedimento di rigetto dell’istanza.

18. Il Comune di Caselette ha replicato con articolata memoria difensiva, contestando il fondamento dei motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.


19. Un secondo ricorso per motivi aggiunti è stato depositato dalla ricorrente in data 5 ottobre 2016 al fine di impugnare l’ordinanza n. 10/2016 del 23 giugno 2016, notificata il 28 giugno 2016, con cui il Comune di Caselette ha ordinato alla ricorrente di procedere all’immediato recupero ambientale dell’area di cava oggetto dell’autorizzazione rilasciata in data 9 aprile 2008 e scaduta l’8 aprile 2013, secondo le prescrizioni tecniche dettate del provvedimento medesimo.

La ricorrente ha proposto censure di illegittimità derivata.

20. Il Comune di Caselette ha replicato con ulteriore memoria difensiva, chiedendo il rigetto anche di tali motivi aggiunti.


21. Con ordinanza n. 381/2016 del 26 ottobre 2016 la Sezione ha accolto la domanda cautelare fissando l’udienza di discussione del merito per il giorno 10 maggio 2017.

22. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.

23. All’udienza pubblica del 10 maggio 2017, i difensori delle parti, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del collegio, hanno affermato concordemente che il sito originario di cava autorizzato nel 2008 non è ancora esaurito. La causa è stata quindi trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Sul ricorso introduttivo.

Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, secondo la condivisibile eccezione formulata dalla difesa del Comune, dal momento che il provvedimento ivi impugnato, recante la sospensione del procedimento autorizzatorio per il rinnovo e l’ampliamento della cava, è stato successivamente superato dalla determinazione comunale n. 471 del 27 gennaio 2016, impugnata con il primo atto di motivi aggiunti, con cui l’istanza della ricorrente è stata definitivamente respinta, nonché dalla successiva ordinanza n. 10/2016 del 28 giugno 2016, impugnata con il secondo atto di motivi aggiunti, con cui è stato intimato alla ricorrente di provvedere all’immediato recupero ambientale dell’area di cava.

Le censure proposte con il ricorso introduttivo, peraltro, rifluiscono (e saranno esaminate) all’interno di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, essendo state riproposte dalla società ricorrente avverso gli atti ivi impugnati sotto forma di illegittimità derivata.


2. Sul primo atto di motivi aggiunti.

Il primo atto di motivi aggiunti ha ad oggetto la determinazione prot. n. 471 del 27 gennaio 2016 con cui il Comune di Caselette ha respinto definitivamente l’istanza della ricorrente di autorizzazione al rinnovo con ampliamento del sito di cava.

Il diniego è stato assunto in espressa applicazione della DGR 4 agosto 2014 n. 37-227 la quale, nel dichiarare il notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano, tra cui quello di Sant’Antonio di Ranverso oggetto di causa, ha stabilito in particolare che “Non è ammessa la realizzazione di nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti, attività di stoccaggio e lavorazione degli inerti” (Allegato A, punto 3.1 “Prescrizioni d’uso” ).

2.1. Con una prima censura la ricorrente ha sostenuto che la propria istanza di rinnovo e ampliamento del sito di cava non sarebbe stata pregiudicata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area in questione di cui alla DGR 37-227 del 4 agosto 2014, dal momento che il procedimento autorizzatorio si sarebbe già concluso con la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale da parte della Giunta Provinciale di Torino, alla quale avrebbe dovuto fare seguito, quale atto vincolato, il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di Caselette.

Osserva il collegio che la censura non può essere condivisa.

Il procedimento amministrativo avviato sull’istanza della ricorrente di rinnovo e ampliamento del sito di cava non si è concluso con il giudizio di compatibilità ambientale formulato dalla giunta provinciale, dal momento che quest’ultima ha disposto che nei trenta giorni successivi il Comune di Caselette avrebbe dovuto provvedere al rilascio del titolo autorizzatorio, subordinatamente, però, alla prestazione da parte dell’interessata delle garanzie finanziarie previste dall’art. 7 comma 3 della L.R. n. 69/78, a presidio della corretta esecuzione delle operazioni di recupero ambientale del sito di cava una volta ultimati i lavori di coltivazione: non, quindi, un atto conclusivo della sequenza procedimentale, ma un atto meramente interlocutorio, benchè essenziale, del procedimento amministrativo destinato a concludersi solo con il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell’amministrazione comunale, previa prestazione delle garanzie finanziarie da parte dell’interessata.

E’ pacifico, perché ammesso dalla stessa ricorrente, che le garanzie finanziarie non sono mai state prestate, essendo insorta controversia tra le parti circa le modalità di prestazione: la ricorrente richiedendo una prestazione frazionata in più tranches per lotti di intervento, l’amministrazione pretendendo, invece, l’adempimento integrale e immediato in un’unica soluzione.

L’esistenza di questa controversia - o trattativa, che dir si voglia - non è documentata in atti, ma comunque è inconferente ai fini dell’esame della censura di cui si discute: ciò che rileva è che, alla data di adozione della D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014, il procedimento amministrativo non si era ancora concluso dal momento che la cauzione non era stata ancora versata e l’autorizzazione, conseguentemente, non era stata ancora rilasciata.

Sopraggiunta la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area di cava con la D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014, il Comune di Caselette ha ritenuto doverosamente – e legittimamente - in ossequio al principio generale tempus regit actum , di fare applicazione della prescrizione contenuta in tale provvedimento secondo cui “Non è ammessa la realizzazione di nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti, attività di stoccaggio e lavorazione degli inerti” (Allegato A, punto 3.1 “Prescrizioni d’uso” ).

E’ noto, infatti, che “Il procedimento amministrativo è regolato dal principio del tempus regit actum , secondo il quale i provvedimenti dell'Amministrazione, in quanto espressione attuale dell'esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedimento, sia per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle statuizioni, alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui vengono posti in essere, in applicazione del principio di immediata operatività delle norme di diritto pubblico. La corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che l'Amministrazione deve considerare anche le modalità normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo ius superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici” (T.A.R. Napoli, sez. VII, 21 settembre 2016 n. 4358;
Consiglio di Stato sez. III, 31 marzo 2017 n. 1499;
T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 14 giugno 2016 n. 6810;
T.A.R. Torino, sez. II, 31 luglio 2008 n. 1812).

Del resto, nel caso di specie, la stessa delibera della giunta provinciale n. 43 del 16 ottobre 2012, nel dichiarare la compatibilità ambientale del progetto, aveva espressamente “ fatti salvi eventuali vincoli che potranno derivare dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa all’ex Tenimento dell’Ordine Mauriziano e provvedimenti conseguenti”; sicchè l’atto conclusivo adottato dal Comune di Caselette appare conforme, oltre che al principio tempus regit actum , anche al vincolo espresso contenuto nel deliberato provinciale.


2.2. Peraltro, se la decisione di applicare la DGR 37-227 del 4 agosto 2014 al procedimento amministrativo ancora in itinere è stata senz’altro corretta e doverosa, alla luce del principio tempus regit actum , il modo in cui essa è stata applicata alla fattispecie in esame non può dirsi esente da mende.

L’amministrazione ha infatti ritenuto che l’autorizzazione al rinnovo e all’ampliamento del sito di cava non potesse essere rilasciata dal momento che la cava non era più “in esercizio” alla data della DGR 37-227 del 4 agosto 2014, e ciò in quanto la relativa autorizzazione era scaduta l’8 aprile 2013 e non era mai stata rinnovata, a causa della mancata prestazione della cauzione da parte dell’interessata.

Ritiene il collegio che questo capo della motivazione sia condivisibile solo in parte.

La DGR 37-227 del 4 agosto 2014 ha previsto che nei siti ricompresi all’interno dei Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano, tra cui quello di Sant’Antonio di Ranverso oggetto di causa, “Non è ammessa la realizzazione di nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti, attività di stoccaggio e lavorazione degli inerti” (Allegato A, punto 3.1 “Prescrizioni d’uso” ).

La DGR ha vietato soltanto le “nuove attività estrattive” e l ”ampliamento” delle attività estrattive esistenti;
non ha invece vietato la mera prosecuzione, senza ampliamento, delle attività estrattive già esistenti;
e né la lettera della delibera regionale né la ratio della disposizione inducono a ritenere che per cave “esistenti” debbano intendersi solo quelle “in esercizio” alla data di adozione della delibera regionale, e cioè quelle gestite a quella data in forza di un titolo autorizzatorio ancora efficace, e non anche quelle “esistenti” a cielo aperto solo in via di fatto, come nel caso di specie, anche se momentaneamente inutilizzate o inattive: la lettera della delibera regionale parla di cave “esistenti” e non di cave “in esercizio” , e del resto la ratio della previsione regionale è quella di impedire alterazioni del contesto ambientale e paesaggistico ulteriori rispetto a quelle già esistenti, sicchè, allorchè la cava esista già, come nel caso di specie, essa non sembra intaccata dalla prescrizione regionale, perché la sua presenza non altera lo status quo disciplinato dalla delibera regionale.

Pertanto, il provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione comunale è illegittimo nella parte in cui ha negato alla società ricorrente la possibilità di portare ad esaurimento la coltivazione del sito di cava originario che, come confermato in udienza anche dal difensore dell’amministrazione, era certamente “esistente” alla data di adozione della citata delibera regionale e, allo stato, non ha ancora esaurito le proprie potenzialità estrattive.

Per contro, è pacifico che la DGR 37-227 del 4 agosto 2014 ha vietato “ampliamenti” delle attività estrattive esistenti. L’istanza della ricorrente riguardava, oltre al rinnovo del titolo autorizzatorio relativo al sito di cava originario, anche un progetto di estensione di quest’ultimo sui mappali nn. 18, 43, 49, 55, 60, 66, 70, 72, 89 del Foglio 14, e sui mappali nn. 30, 31, 37, 38, 69 e 72 del Foglio 15, su una superficie complessiva di circa 327.435 mq e con previsione di estrazione di una volumetria di inerti pari a circa 2.117.550 mc.

Questo ampliamento non può ritenersi consentito alla luce della citata DGR, che ha vietato espressamente ogni ipotesi di ampliamento delle attività estrattive esistenti, sicchè giustamente – sotto questo profilo - l’amministrazione ha respinto l’istanza.

2.3. Il diniego di autorizzazione all’ampliamento del sito di cava non si pone in contrasto con i pareri resi nel corso del procedimento amministrativo dalla Regione Piemonte, sia verbalmente (in occasione dell’incontro congiunto del 3 dicembre 2014) sia per iscritto con la nota dell’11 marzo 2015, entrambi sostanzialmente favorevoli all’accoglimento dell’istanza, pur con alcune prescrizioni, dal momento che detti pareri regionali erano stati formulati sull’erroneo presupposto che il progetto di ampliamento ventennale della cava fosse già stato autorizzato con provvedimento definitivo prima dell’adozione della D.G.R 37-227 del 4 agosto 2014: presupposto in realtà inesistente, frutto di un errore commesso dagli uffici regionali, confondendo il sito in questione con altro sito di cava limitrofo come riconosciuto, peraltro, dalla stessa Regione (cfr. nota Regione Piemonte del 28 settembre 2015, doc. 16 ricorrente).

2.4. Le prescrizioni di salvaguardia ambientale già dettate dalla Regione Piemonte nelle more del procedimento regionale per la dichiarazione del notevole interesse pubblico del sito, recepite dalla giunta provinciale nel provvedimento di VIA del 26 ottobre 2012, non sono tali da legittimare l’ampliamento del sito di cava, come pretenderebbe la ricorrente, sia perchè attengono unicamente alle modalità del recupero ambientale dei siti di cava dopo l’esaurimento delle operazioni di coltivazione, sia perchè sono antecedenti alla DGR 37-227 del 4 agosto 2014 che ha chiaramente vietato ampliamenti delle attività estrattive esistenti.

2.5. I provvedimenti impugnati non hanno leso alcuna posizione di affidamento tutelabile della ricorrente, dal momento che il giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla giunta provinciale faceva espressamente “ salvi eventuali vincoli che potranno derivare dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa all’ex Tenimento dell’Ordine Mauriziano e provvedimenti conseguenti” .

2.6. In definitiva, alla luce di tali considerazioni il primo atto di motivi aggiunti è fondato e va accolto in parte qua , limitatamente al diniego di rinnovo dell’autorizzazione relativa al sito di cava originario, mentre è infondato e va respinto nel resto.


3. Sul secondo atto di motivi aggiunti .

Conseguentemente, sono fondate le censure di illegittimità derivata dedotte dalla ricorrente con il secondo atto di motivi aggiunti nei confronti dell’ordinanza n. 10/2016 del 23 giugno 2016, notificata il 28 giugno 2016, con la quale il Comune di Caselette ha ordinato alla ricorrente di provvedere all’immediato recupero ambientale dell’area di cava oggetto dell’autorizzazione rilasciata in data 9 aprile 2008 e scaduta l’8 aprile 2013, secondo le prescrizioni tecniche dettate nel provvedimento medesimo.

Alla luce di quanto sopra osservato in relazione al primo atto di motivi aggiunti, tale provvedimento è illegittimo dal momento che la ricorrente aveva (e ha tuttora) titolo, pur dopo l’adozione della DGR 37-227 del 4 agosto 2014, per conseguire il rinnovo dell’autorizzazione relativa al sito di cava originario e ultimare lo sfruttamento delle potenzialità estrattive del sito.

E’ evidente che l’immediato tombamento della cava e il successivo recupero ambientale dell’area vanificherebbero in radice tali legittime prerogative della ricorrente.


4. Conclusioni.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, il ricorso introduttivo va considerato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
il primo atto di motivi aggiunti va accolto in parte, limitatamente al diniego di rinnovo dell’autorizzazione relativa al sito di cava originario;
mentre il secondo atto di motivi aggiunti è fondato e va accolto per intero.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti per la novità e la complessità delle questioni esaminate.

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