TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-07-27, n. 202101209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-07-27, n. 202101209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101209
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2021

N. 01209/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01008/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2019, proposto da
-OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS- - -OISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
-OISSIS- non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

-OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza del giudicato

formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Lecce, Sez. II Penale, n. -OISSIS-, in parte di conferma ed in parte di riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sez. I Penale, n. -OISSIS-, entrambe notificate al Ministero della Difesa in data 16.05.2013, irrevocabili dal 30.11.2014 a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, n. -OISSIS-/2014 del -OISSIS-.


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L.1° aprile 2021, n. 44;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 luglio 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.I ricorrenti espongono quanto segue.

I Sig.ri -OISSIS-, (asseritamente) genitori degli odierni ricorrenti, entrambi deceduti, si sono costituiti parte civile nel processo penale instaurato innanzi al Tribunale di Brindisi a carico di -OISSIS-(Comandante della nave albanese) e -OISSIS- (Comandante della nave militare italiana e conseguentemente dipendente del Ministero della Difesa) nel procedimento avviato in danno di questi ultimi per la collisione tra la nave militare italiana “-OISSIS-” e la nave albanese “-OISSIS-” e per il conseguente affondamento di quest’ultima. Il processo si concludeva con la sentenza n.-OISSIS-. La suddetta sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, innanzi alla quale si costituivano anche i sig.ri -OISSIS-. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. -OISSIS-, la quale, in riforma della sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, condannava il Ministero della Difesa al risarcimento del danno in favore dei predetti genitori dei ricorrenti in solido con -OISSIS-, nella seguente misura:1) -OISSIS-, € 150.000,00;
2) -OISSIS-, € 150.000,00.

Assumono, inoltre, i ricorrenti che, nelle more, decedevano i Sig.ri -OISSIS-, rispettivamente padre e madre degli stessi e che i sig.ri -OISSIS- avevano complessivamente otto figli, dei quali -OISSIS- è deceduto a bordo della -OISSIS- e -OISSIS- è deceduto ancor prima del sinistro del 28/03/1997 senza moglie e figli.

La predetta Sentenza della Corte d’Appello di Lecce n.-OISSIS-/2011 è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. -OISSIS- del 0-OISSIS- ed è divenuta irrevocabile in data 30.11.2014, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria in calce ad apposita copia rilasciata in data 03.03.2015;
entrambe le sentenze sono state notificate al Ministero della Difesa in data 16.05.2013.

I ricorrenti deducono che, pertanto, essendo deceduti i genitori -OISSIS-, sono creditori - a titolo ereditario - nei confronti del Ministero della Difesa delle somme che avrebbero dovuto percepire gli stessi pro quota e, tenuto conto che -OISSIS- è deceduto prima della tragedia e che non ha lasciato eredi, il totale di euro 300.000,00 deve essere diviso per sei e, corrispondente, rispettivamente alle seguenti quote:

- -OISSIS-, € 50.000,00 oltre interessi iure hereditatis (quale erede di -OISSIS-);
-OISSIS- € 50.000,00 oltre interessi iure hereditatis (quale erede di -OISSIS-);
-OISSIS- € 50.000,00 oltre interessi iure hereditatis (quale erede di -OISSIS-);
-OISSIS- -OISSIS- € 50.000,00 oltre interessi iure hereditatis (quale erede di -OISSIS-).

Con atto depositato in data 15.4.2021, sono intervenuti in giudizio i sigg. -OISSIS-, i quali rilevando che, essendo deceduti i Sigg.ri -OISSIS- ed -OISSIS- sono creditori (a titolo ereditario) unitamente, ai germani-OISSIS-nei confronti del Ministero della Difesa, delle somme che avrebbero dovuto percepire i genitori pro quota e, tenuto conto della circostanza che -OISSIS- è deceduto prima della tragedia e che non ha lasciato eredi, hanno dedotto che il totale di € 300.000,00 deve essere invece diviso per 7 aventi diritto, e più precisamente, seguendo la ripartizione appresso riportata: -OISSIS-, € 42.857,14 oltre interessi, quale erede di -OISSIS- ed -OISSIS- -OISSIS-, € 42.857,14 oltre interessi, quale erede di -OISSIS- ed -OISSIS-;
-OISSIS--OISSIS-, € 42.857,14 oltre interessi, quale erede di -OISSIS- ed -OISSIS- -OISSIS- Parimenti dovranno ricevere le medesime somme, e per le medesime motivazioni, gli altri quattro germani, già ricorrenti nel giudizio n. R.G. 1008/2019.

Chiedono, altresì, la nomina di un Commissario ad acta e l’astreinte ex art. 114 comma 4 lett. c.p.a..

1.2. In data 29.7.2019 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso di ottemperanza, contestando la legittimazione attiva dei ricorrenti e degli interventori non risultando accertata la loro qualità di eredi.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le proprie difese.

Alla udienza in Camera di Consiglio del 6 luglio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso di ottemperanza in epigrafe è inammissibile e comunque infondato e va respinto.

2.1. Osserva, in limine, il Collegio, che costituisce ius receptum il principio in virtù del quale in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove - o prosegue - l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione attiva per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., non solo del decesso della parte originaria, ma anche della qualità di erede di esso attore, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (cfr. Cassazione Civile 27.6.2005, 13738;
29 aprile 2003 n. 6649;
21/03/2011, n. 6411).

2.2. Nella fattispecie dedotta in giudizio, non solo non risulta adeguatamente dimostrata la qualità di eredi in capo ai ricorrenti e agli interventori ma, proprio l’intervento spiegato in giudizio da parte di altri soggetti qualificatisi eredi, ha comportato una modificazione dell’originario ricorso di ottemperanza in esame, non solo dal punto di vista soggettivo (ossia dei soggetti chiamati all’eredità), ma anche dal punto di vista del petitum (in ordine alle quote ereditarie a ciascuno di essi eventualmente spettante).

Tale circostanza, già da sola, è sufficiente a palesare una evidente contraddittorietà nelle posizioni dei ricorrenti e degli interventori in quanto, in assenza di una modificazione del petitum iniziale, risulta incerto sia quali siano i soggetti legittimati a promuovere il giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alle sentenze epigrafate, sia quale sia la ripartizione delle quote iure successionis del relativo credito che si assume esistente nei confronti del Ministero della Difesa.

2.3. Peraltro, pur volendo accedere all’indirizzo interpretativo incline a ritenere, sul piano astratto, pienamente ammissibile l’intervento volontario (autonomo) ex art. 28, comma 2, e 50 c.p.a. nel giudizio di ottemperanza (Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2186), oltre alle ragioni suindicate, emergono ulteriori plurime ragioni di inammissibilità (per difetto di legittimazione ad agire) di ambedue le azioni (ricorso e atto di intervento), alcune delle quali puntualmente evidenziate dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese.

In particolare, l’Avvocatura dello Stato, con note d’udienza del 7.5.2021 ha rilevato, con argomentazioni che condivise dal Tribunale, che, pur a seguito della documentazione depositata in giudizio:

- sussiste la permanenza dei problemi relativi all’identificazione delle parti, non avendo controparte allegato alcuna attestazione dell’avvenuto cambiamento dei dati anagrafici delle signore -OISSIS-;

- non risulta prodotto il documento in lingua originale munito del timbro “apostille” relativamente al certificato della famiglia -OISSIS-;

-non risulta prodotta idonea documentazione attestante la qualità di eredi (alla stregua del diritto albanese);

- le dichiarazioni circa “la mancata percezione di alcun risarcimento di qualsiasi danno derivante dall’affondamento della motonave albanese “-OISSIS-” rilasciate dal procuratore (e non dagli attori) eccedono i poteri conferiti con la procura.

Eccepisce, altresì, l’Avvocatura che, ferma restando la contestazione del certificato della famiglia -OISSIS- per la mancata allegazione del documento in lingua originale munito del timbro “apostille”, anche a voler confrontare detto certificato - non conforme alle norme in materia - con la procura prodotta si può facilmente riscontrare che l’unico nominativo coincidente è quello del sig. -OISSIS- -OISSIS-. Tutti gli altri nominativi differiscono nel cognome, e relativamente alle sig.re -OISSIS- anche nel nome, senza che alcuna giustificazione documentale sia stata prodotta in giudizio. Pertanto, i soggetti indicati in procura diversi dal sig. -OISSIS- -OISSIS-, non sembrerebbero essere collegati in alcun modo alla famiglia -OISSIS-, e, consequenzialmente, sembrerebbero privi di legittimazione alcuna.

2.3.1.In proposito, pertanto, ancorché nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale si affermi che legittimate alla proposizione del giudizio di ottemperanza siano “ tutte e solo le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione e non solo quelle in favore delle quali è stata emessa la decisione, in coerenza con la nozione della ‘cosa giudicata’ ex art. 2909 c.c., perché l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa ” (T.A.R. Campania, sez. I, 6 febbraio 2019, n. 662;
Consiglio di Stato sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 362), nella fattispecie dedotta in giudizio, deve condividersi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e degli interventori per la mancata adeguata dimostrazione in capo a ciascuno di essi della legittimazione ad agire, con riferimento, anzitutto, alla qualità di eredi, alla quota e/o ripartizione del credito vantato in base alle regole della delazione dell’eredità proprie del Paese straniero di appartenenza dell’asse ereditario, la quale non è detto che segua la regola della successione naturale e/o legittima (elemento rimasto comunque indimostrato e incerto nel presente giudizio di ottemperanza).

2.3.2. Con riferimento alla delazione dell'eredità, se tale onere può essere idoneamente nello Stato Italiano adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali sia dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli art. 565 ss. cod. civ., purtuttavia tale regola non è sufficiente in un caso, come quello in esame, riguardante la delazione dell’eredità in uno Stato estero, soggetto a regole proprie neppure indicate nel ricorso, laddove difettino elementi univoci indicanti (in assenza di alcuna incertezza) la qualità di erede e correlata la quota ereditaria spettante.

Alcun valore, ai fini della dimostrazione della qualità di eredi dei ricorrenti e della quota ereditaria agli stessi spettante, può assumere la dichiarazione notarile di parte del 17.2.2020, prodotta in giudizio dagli stessi, con la quale il sig. -OISSIS--OISSIS- ha dichiarato di essere figlio di -OISSIS- -OISSIS-, con l’indicazione degli eredi legittimi di -OISSIS- -OISSIS- e di -OISSIS- -OISSIS-, dato che tale dichiarazione, peraltro resa solo da -OISSIS--OISSIS- e non già dagli altri soggetti ivi indicati come eredi (nei cui confronti pertanto la stessa non può assumere alcuna efficacia), non è sufficiente a fornire la dimostrazione della effettiva qualità di eredi dei ricorrenti e degli interventori del presente giudizio di ottemperanza, sia perché non è stata resa da tutti i soggetti chiamati all’eredità, sia perché la stessa, semmai, potrebbe fornire la dimostrazione del rapporto di parentela del dichiarante rispetto al de cuius ma non già quali siano in concreto tutti gli eredi chiamati all’eredità (e le rispettive quote).

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in ordine alla coeva dichiarazione notarile di parte del 17.2.2020 resa da -OISSIS-, con cui lo stesso ha dichiarato di essere figlio di -OISSIS- -OISSIS- e -OISSIS- -OISSIS-.

3. Il ricorso, oltre che inammissibile, sotto i plurimi profili evidenziati, è comunque anche infondato, in quanto emerge per tabulas che l’Amministrazione resistente abbia più volte sollecitato i ricorrenti, al fine di ottenere la comunicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento nei confronti delle parti individuate in sentenza (compilazione e sottoscrizione del modulo ministeriale di rilevazione dei dati anagrafici, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, coordinate bancarie, produzioni degli atti necessari per la dimostrazione della qualità di erede), sicchè la stessa non può essere ritenuta inadempiente al dictum giurisdizionale citato, non avendo i ricorrenti e gli interventori comunicato in via amministrativa i predetti dati necessari all’accreditamento delle somme prima della notifica del ricorso di ottemperanza (in tal senso: Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 5699/2019)

4. In conclusione il ricorso di ottemperanza in epigrafe e l’atto di intervento autonomo proposto sono inammissibili e, comunque, infondati e vanno respinti.

Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese fra le parti del giudizio.

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