TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-06-11, n. 201901319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-06-11, n. 201901319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901319
Data del deposito : 11 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2019

N. 01319/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02004/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- E D B, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore dell’Impresa Edile E D B, rappresentato e difeso dagli Avv.ti R I ed E G ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Vincenzo Monti n. 41;

contro

- il Comune di Senago, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A F ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro-tempore, e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in persona del Soprintendente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza del 28 febbraio 2017 n. 25 di demolizione di due villette unifamiliari site in Via Londra s.n.c., emessa dal Comune Senago e notificata l’1 marzo 2017;

- della “relazione di sopralluogo effettuato il giorno 8/02/2017”, il contenuto integrale della quale è ignoto al ricorrente;

- del provvedimento comunale 16 febbraio 2017 prot. 0004285/2017, notificato il 27 febbraio 2017, di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente il 3 febbraio 2017, prot. 0002836/2017, e delle dichiarazioni di inizio attività (dd.di.aa.) n. 365/2015 e nn. 61-64/2016;

- nonché, in quanto occorra, delle note comunali 14 aprile 2017 e 27 aprile 2017;

- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- in quanto occorra del silenzio-rigetto che possa ritenersi essersi formato sull’istanza di permesso di costruire (p.d.c.) ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 presentata dal ricorrente il 28 aprile 2017;

- del verbale di sopralluogo dell’8 febbraio 2017;

- del parere della Soprintendenza pervenuto al Comune e datato 25 luglio 2017, prot. 0007139, e del quale il ricorrente ha ricevuto copia solo con l’evasione della propria istanza d’accesso;

- nonché per l’annullamento nelle parti de quibus del provvedimento sanzionatorio 23 giugno 2017 n. 76, notificato al ricorrente il 26 giugno 2017;

- dell’atto comunale 2 agosto 2017, prot. 0020664, di interruzione dell’iter istruttorio della istanza di p.d.c. in sanatoria presentata dal ricorrente;

- dell’atto comunale ricevuto via p.e.c. il 14 agosto 2017 di sospensione dell’efficacia del provvedimento sanzionatorio;

- della nota comunale di trasmissione alla Soprintendenza del provvedimento sanzionatorio ex art. 167, comma 5, del D. Lgs. n. 42 del 2004;

- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota comunale ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 del 10 ottobre 2017, prot. 0026548, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria del ricorrente;

- del silenzio-diniego formatosi il 19 dicembre 2017 sulla predetta istanza di sanatoria, stante il silenzio mantenuto dal Comune sulle osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 presentate dal ricorrente il 20 ottobre 2017;

- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota 1 giugno 2018, prot. 5271, e relativa e-mail dell’8 giugno 2018, con cui la Soprintendenza ha rimesso al Comune il vaglio della domanda di riesame della pratica di accertamento di conformità paesaggistica del ricorrente;

- della nota comunale 26 luglio 2018;

- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senago e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;

Vista l’ordinanza n. 382/2018 con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 13 marzo 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



1. Con atto di trasposizione in sede giurisdizionale, notificato in data 8 settembre 2017 e depositato l’11 settembre successivo, riguardante un ricorso proposto al Presidente della Repubblica, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del 28 febbraio 2017 n. 25 di demolizione di due villette unifamiliari site in Via Londra s.n.c., emessa dal Comune Senago e notificata l’1 marzo 2017, unitamente al provvedimento comunale del 16 febbraio 2017, prot. 0004285/2017, notificato il 27 febbraio 2017, di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 3 febbraio 2017, prot. 0002836/2017, e delle dichiarazioni di inizio attività (dd.di.aa.) n. 365/2015 e nn. 61-64/2016.

Il ricorrente, nel mese di aprile 2009, ha stipulato con il Comune di Senago e altri operatori una convenzione accedente al programma integrato di intervento (P.I.I.) c.d. Senaghino-De Gasperi, finalizzato alla realizzazione, nel proprio comparto, di una casa unifamiliare di pregio;
dopo aver presentato, sempre nel 2009, le relative dichiarazione di inizio attività e l’istanza di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di area situata a meno di 150 m dal torrente Viamate, il ricorrente ha ritenuto di modificare l’originario progetto, optando per la realizzazione di due fabbricati residenziali di più limitato impatto. Quindi, con le dichiarazioni di inizio attività (dd.di.aa.) n. 365/2015 e nn. 61-64/2016, ha dato corso alla citata modifica, cui ha fatto seguito, nel settembre 2016, la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica per il nuovo intervento, poi riscontrata positivamente dal Comune in data 3 febbraio 2017, previo interpello della Soprintendenza. Tuttavia, preso atto dell’intervenuta realizzazione degli interventi edilizi prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune ha adottato gli atti impugnati attraverso il presente giudizio, ovvero l’annullamento in autotutela delle dd.ii.aa. e dell’autorizzazione paesaggistica e l’ordine di demolizione degli interventi edilizi realizzati. Il ricorrente, tra il 25 marzo e il 28 aprile 2017, ha comunque presentato delle istanze di accertamento di conformità paesaggistica ed edilizia dell’intervento.

Assumendo l’illegittimità dei predetti provvedimenti, il ricorrente li ha impugnati, eccependo – quanto all’annullamento in autotutela delle dd.ii.aa. e dell’autorizzazione paesaggistica – la violazione dell’art. 42, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005, degli artt. 1, 3 e 19 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97, secondo comma, Cost. per violazione dei principi di buona amministrazione, di proporzionalità e di tipicità degli atti.

Successivamente sono stati dedotti la violazione dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97, secondo comma, Cost. per violazione dei principi di buona amministrazione, di proporzionalità e di tipicità degli atti.

Quanto all’ordinanza di demolizione, sono state dedotte la violazione degli artt. 1, 3, 6 e 10 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 9 e 97, secondo comma, Cost. per violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità.

Infine, sono stati dedotti la violazione degli artt. 1 e 10 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 97, comma 2, Cost., dell’art. 42, commi 8 e 9, della legge regionale n. 12 del 2005 e degli artt. 2, lett. c) ed f), e 9 della legge n. 180 del 2011 per omessa valutazione dell’apporto procedimentale del privato.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Senago e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

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