TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 2010-06-09, n. 201016661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 2010-06-09, n. 201016661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201016661
Data del deposito : 9 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08139/1993 REG.RIC.

N. 16661/2010 REG.DEC.

N. 08139/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 8139 del 1993, proposto da:
B L, rappresentato e difeso dagli avv. G F L, I M S, con domicilio eletto presso I M S in Roma, via Brenta, 2/A;

contro

Pres.Cons.Ministri - Uff.Min.Coord.Nto della Protez. Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Funzionario Nominato Dal Cipe ex art. 84 L. N. 219/81;
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'V B, domiciliata per legge in Roma, via del Tritone, 61;

per l'annullamento

del decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, all’inquadramento nel VII livello funzionale - istruttore direttivo.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 giugno 1993;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall’art. 54, comma 1, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente dall’art 57, comma 1, L.18 giugno 2009 n. 69;
che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, l’invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell’avviso medesimo;

Considerato che alla comunicazione di segreteria del 08 ottobre 2009 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione udienza;


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