TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2019-11-13, n. 201902000

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2019-11-13, n. 201902000
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201902000
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2019

N. 02000/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00132/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I.Co.L. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Salerno, via Domenico Coda, 8;

nei confronti

Vincenzo C, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Messina, Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, via F. Crispi, 1/7;

per l'annullamento

della nota prot. n. 27498 del 14.11.2018 e della determina n. 95 del 5.3.2019, aventi per oggetto la richiesta di pagamento dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del PIP S. Felice – Monticelli – Oscato


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vincenzo C e del Comune di Mercato San Severino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, la I.CO.L. s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - la nota del 14 novembre 2018, prot. n. 27498, con la quale il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San Severino aveva comunicato «l’avviso di pagamento per recupero maggiori costi sostenuti dall’ente per la realizzazione del PIP» (piano per gli insediamenti produttivi) relativo ai comparti S. Felice, Monticelli e Oscato (in appresso, PIP S. Felice – Monticelli – Oscato);
- la determina n. 429 dell’8 agosto 2018, con la quale il Responsabile del SUAP del Comune di Mercato San Severino aveva approvato il riparto dei maggiori costi sostenuti dall’ente locale per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del PIP;
- ove occorrente: -- la delibera del Commissario straordinario del Comune di Mercato San Severino n. 9 del 1° febbraio 2017, con la quale era stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000 e dove era stato previsto, tra l’altro, di avviare le procedure per il recupero delle somme sostenute dall’ente per la realizzazione del PIP S. Felice – Monticelli – Oscato;
-- la delibera del Consiglio comunale di Mercato San Severino n. 2 dell’11 gennaio 2018, recante l’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario dell’ente, nonché la successiva delibera del Consiglio comunale di Mercato San Severino n. 12 del 23 febbraio 2018, di riformulazione del medesimo Piano di riequilibrio finanziario dell’ente;
-- i verbali di Conferenza di servizi del 25 giugno 2013, del 19 luglio 2013 e del 26 ottobre 2013, nonché la perizia del 16 gennaio 2016, con i quali erano state quantificate le maggiori somme dovute per la realizzazione del PIP S. Felice – Monticelli – Oscato.

2. La vicenda fattuale dedotta in giudizio è la seguente.

2.1. Con deliberazioni consiliari n. 1 del 24 gennaio 2001 e n. 5 del 27 giugno 2001, il Comune di Mercato San Severino, rispettivamente, adottava e riadottava il PIP S. Felice – Monticelli – Oscato, unitamente al connesso regolamento per la cessione in proprietà dei lotti ricadenti in area PIP (in appresso, regolamento lotti PIP) ed allo schema di convenzione di cessione con i soggetti assegnatari.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 2266 del 18 ottobre 2001, il PIP era, infine, approvato.

2.2. In particolare, l’art. 6 del citato regolamento lotti PIP stabiliva che ciascuna ditta assegnataria avrebbe dovuto provvedere al pagamento di L 20.000/mq, a titolo di caparra e in acconto, contestualmente alla stipula della convenzione, mentre, «per quanto attiene al residuo versamento, quantificati gli oneri di esproprio e di progettazione dei PIP, nonché di realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie», esso avrebbe dovuto corrispondersi «con modalità successivamente definite in convenzione».

Analogamente, l’art. 2 dello schema di convenzione di cessione stabiliva espressamente che ciascuna ditta assegnataria doveva provvedere al pagamento di L 20.000/mq, a titolo di caparra e in acconto, contestualmente alla stipula della convenzione, e di un’ulteriore importo alla data di stipula dell’atto pubblico di trasferimento dell’area, «fino a concorrenza del 100% dell’importo complessivo di espropriazione suolo, della quota relativa alle spese tecniche di progettazione del PIP, di progettazione e direzione dei lavori riguardanti le urbanizzazioni dell’area, nonché delle spese sostenute per indagini geologiche, geotecniche e geognostiche».

2.3. All’emanazione dei suindicati atti programmatori e regolamentari seguiva l’indizione e l’espletamento delle procedure di assegnazione dei lotti ricadenti in area PIP (in appresso, lotti PIP) in favore delle imprese interessate (bando approvato con determina dirigenziale n. 1347 del 31 ottobre 2001)

In particolare, l’art. 2 del pubblicato bando di assegnazione prevedeva che gli oneri per le urbanizzazioni primarie e secondarie fossero a carico delle ditte assegnatarie. Ancora, il successivo art. 4, comma 2, punto 5, precisava che i partecipanti avrebbero dovuto dichiarare l’impegno a pagare il corrispettivo per l’acquisizione in proprietà delle aree.

2.4. Con determine dirigenziali n. 1174 del 5 settembre 2002, n. 1229 del 19 settembre 2002 e n. 1393 del 29 ottobre 2002 veniva, quindi, stilata ed approvata la graduatoria definitiva dei soggetti assegnatari dei lotti PIP.

2.5. Risultata assegnataria del lotto PIP n. 2 (ricadente nel comparto di S. Felice ed avente superficie pari a mq 2.830) in base alla graduatoria anzidetta, l’impresa ricorrente, in data 17 dicembre 2002, stipulava col Comune di Mercato San Severino apposita convenzione di cessione in proprietà di area PIP (rep. n. 1076).

A tenore dell’art. 2 di tale convenzione, la ditta avrebbe dovuto provvedere al pagamento di complessivi € 247.908,00 (poi rideterminati in € 222.443,66 giusta atto dell’11 aprile 2006, rep. n. 430), di cui € 29.233,90 a titolo di caparra e in acconto, contestualmente alla stipula della convenzione medesima, e € 218.674,10 alla data di stipula dell’atto pubblico di trasferimento, fino alla concorrenza del 100% dell’importo complessivo comprensivo degli oneri di esproprio, di progettazione dei PIP, di realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché delle spese sostenute per indagini geologiche, geotecniche e geognostiche.

Nell’atto di sottomissione aggiuntivo alla predetta convenzione, le parti convenivano, altresì, che: - la ditta avrebbe dovuto versare al Comune – per la cessione del lotto – la somma di € 10,33/mq, «a titolo di caparra e in acconto»;
- successivamente al predetto versamento, la ditta avrebbe dovuto pagare, in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori riguardanti la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie appaltate dal Comune, una quota proporzionale all’estensione del lotto assegnato, comprensiva di: -- quota parte dell’importo dei lavori effettuati e contabilizzati nello stato di avanzamento;
-- quota parte della indennità di esproprio del lotto assegnato e delle aree infrastrutturate, in proporzione diretta all’ammontare di ogni singolo stato di avanzamento;
-- quota parte delle spese tecniche di progettazione.

2.6. Ai fini dell’effettiva attuazione del PIP approvato e del celere insediamento delle imprese beneficiarie sui lotti rispettivamente assegnati, il Comune di Mercato San Severino, con decreti n. 5 e n. 11 del 29 novembre 2002, disponeva l’occupazione d’urgenza dei suoli in proprietà, tra l’altro, di C V (aventi superficie pari a mq 13.517 e ubicati in località Oscato), una porzione dei quali (pari a mq 9.029) era successivamente acquisita al patrimonio comunale, giusta determine del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1458 del 22 novembre 2005 (prot. n. 644), n. 255 del 16 febbraio 2006 (prot. n. 104), n. 288 del 7 marzo 2006 (prot. n. 146), n. 359 del 9 marzo 2006 (prot. n. 149), n. 454 del 24 marzo 2006 (prot. n. 187), n. 456 del 24 marzo 2006 (prot. n. 189), n. 567 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 221), n. 563 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 216), n. 566 dell’11 marzo 2006 (prot. n. 220), n. 663 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 266) e n. 624 del 2 maggio 2006 (prot. n. 246).

Tali provvedimenti erano impugnati dal proprietario spossessato dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.

Questo adito Tribunale amministrativo regionale, sez. II, nel ritenere tempestiva l’impugnazione delle sole determine n. 454 del 24 marzo 2006 (prot. n. 187), n. 456 del 24 marzo 2006 (prot. n. 189), n. 567 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 221), n. 563 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 216), n. 566 dell’11 marzo 2006 (prot. n. 220), n. 663 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 266) e n. 624 del 2 maggio 2006 (prot. n. 246), accoglieva in parte qua le domande attoree con sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012, avendo rilevato l’illegittimità della disposta occupazione dei fondi in proprietà dei ricorrenti. Per l’effetto, accertava l’obbligo dell’amministrazione comunale: a) di restituire a questi ultimi i suoli occupati sine titulo, nonché di corrispondere agli stessi il «risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene da calcolarsi in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato del bene per ciascun anno di illegittima occupazione» (con l’ulteriore incremento degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza);
b) in alternativa, di disporre l’acquisizione sanante ex art. art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei suoli medesimi, con conseguente corresponsione dell’importo pari al relativo valore venale e dell’ulteriore importo dovuto a titolo di ristoro per l’occupazione illegittima.

Successivamente, dopo che questo Tribunale amministrativo regionale, sez. II, adito in sede di ottemperanza alla pronuncia dianzi richiamata, aveva nominato, con sentenza n. 239 del 28 gennaio 2013, il Commissario ad acta, le parti addivenivano alla stipula dell’atto di transazione del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089), ove i suoli in proprietà del C (in parte illegittimamente) occupati per la realizzazione dell’area PIP erano ceduti al Comune di Mercato San Severino, dietro corrispettivo della somma complessiva di € 2.200.000, in aggiunta al già versato importo di € 410.370,00 (cfr. relazione del CTU nominato con ord. coll. n. 1222 del 29 giugno 2011 nell’ambito del giudizio definito dalla sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012).

2.7. Sempre ai fini dell’effettiva attuazione del PIP approvato e del celere insediamento delle imprese beneficiarie sui lotti rispettivamente assegnati, il Comune di Mercato San Severino, con decreto n. 14 del 29 novembre 2002, disponeva l’occupazione d’urgenza dei suoli in proprietà di De Simone Lavinia, P Alfonso e P Maria Teresa (aventi superficie pari a mq 26.868 e ubicati in località Monticelli), i quali erano successivamente acquisiti al patrimonio comunale, giusta determine del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1353 del 31 dicembre 2005 (prot. n. 610), n. 564 del 7 aprile 2006 (prot. n. 218), n. 620 del 12 aprile 2006 (prot. n. 227), n. 623 del 20 aprile 2006 (prot. n. 237), n. 622 del 20 aprile 2006 (prot. n. 236), n. 1694 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 642), n. 1695 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 643), n. 1696 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 644).

Tali provvedimenti erano impugnati dai proprietari spossessati dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.

Questo adito Tribunale amministrativo regionale, sez. II, nel ritenere tempestiva l’impugnazione delle sole determine n. 1353 del 31 dicembre 2005 (prot. n. 610), n. 1694 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 642), n. 1695 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 643) e n. 1696 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 644), accoglieva in parte qua le domande attoree con sentenza n. 220 del 23 gennaio 2014, avendo rilevato l’illegittimità della disposta occupazione dei fondi in proprietà dei ricorrenti. Per l’effetto, accertava l’obbligo dell’amministrazione comunale: a) di restituire a questi ultimi i suoli occupati sine titulo, nonché di corrispondere agli stessi il «risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene da calcolarsi in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato del bene per ciascun anno di illegittima occupazione» (con l’ulteriore incremento degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza);
b) in alternativa, di disporre l’acquisizione sanante ex art. art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei suoli medesimi, con conseguente corresponsione dell’importo pari al relativo valore venale e dell’ulteriore importo dovuto a titolo di ristoro per l’occupazione illegittima.

Successivamente, il Commissario ad acta nominato con sentenza n. 2210 del 22 ottobre 2015 da questo Tribunale amministrativo regionale, sez. II, adito in sede di ottemperanza alla pronuncia dianzi richiamata, con delibera n. 1 del 30 agosto 2016 disponeva l’acquisizione sanante ex art 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei fondi di proprietà dei ricorrenti, determinando le contestuali indennità di esproprio e di occupazione nella somma complessiva di € 2.296.407,96, così come analiticamente esplicate nella nota del Comune di Mercato San Severino prot. n. 18440 del 5 agosto 2016.

2.8. In ragione dei maggiori costi (per un ammontare complessivamente pari a € 2.200.000,00 derivanti dalla controversia C + € 1.312.233,12 derivanti dalla controversia De Simone – P = € 3.512.233,12) sostenuti in relazione alle procedure ablatorie illustrate retro sub n. 2.6-7, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San Severino, con determina n. 429 dell’8 agosto 2018, ripartiva gli stessi tra i singoli lotti assegnati in area PIP.

Di qui, poi, l’avviso di pagamento pro quota nei confronti dell’impresa ricorrente, in qualità di assegnataria.

3. Nell’insorgere avverso tali atti di addebito, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) i maggiori costi della procedura espropriativa espletata non avrebbero potuto essere legittimamente riversati a proprio carico, in quanto cagionati dalla condotta illecita dell’amministrazione in sede di espletamento della procedura anzidetta e di occupazione sine titulo dei terreni in area PIP, così come giurisdizionalmente accertata;
conseguentemente la ditta assegnataria del lotto PIP avrebbe già corrisposto il prezzo pattuito e null’altro avrebbe potuto richiederlesi in pagamento;
b) la somma richiesta con l’avviso di pagamento impugnato, oltre a superare abnormemente quella dovuta e regolarmente versata in forza dei precedenti atti di cessione e trasferimento, non sarebbe certa, liquida ed esigibile, in quanto non riscontrabile nella delibera consiliare n. 12 del 23 febbraio 2018 (recante la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Mercato San Severino) né nelle allegate note del 29 dicembre 2016, prot. n. 30051, e del 18 febbraio 2018, prot. n. 48808, nonché in quanto resa indeterminata dalla clausola «salvo eventuale ulteriore maggiore conguaglio da determinarsi all’esito delle risultanze dei giudizi ad oggi pendenti»;
c) inoltre, l’amministrazione comunale avrebbe richiesto il rimborso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria non interamente ultimate e, per di più, coperte da finanziamenti pubblici;
d) ancora, l’interessata non sarebbe stata posta in condizioni di partecipare al procedimento di rideterminazione del corrispettivo di acquisto del lotto PIP;
e) in ogni caso, il credito vantato dall’ente locale si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.

4. All’indomani della proposizione del ricorso in epigrafe, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San Severino, con determina n. 95 del 5 marzo 2019 (prot. n. 46 del 4 marzo 2019), precisava che il maggior costo sostenuto per l’acquisizione dei suoli in area PIP (nell’ammontare complessivo di € (2.200.000,00 + 1.312.233,12 =) 3.512.233,12: - «è stato calcolato sulla scorta del valore a mq, definito dal CTU sulla base del più probabile valore di mercato delle aree fabbricabili a destinazione produttiva e del valore di trasformazione delle aree»;
- «non è scaturito dai risarcimenti danni per procedure ablative, atteso che, a fronte delle somme calcolate in caso di acquisizione sanante, le parti con atto di transazione hanno definito la vicenda determinando la somma di € 2.200.000,00, necessaria per l’acquisto delle aree del signor C, e determinando la somma di € 1.312.233,12, necessaria per l’acquisto delle aree del signor P, calcolata in base al mero valore venale delle aree».

5. Tale atto era impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.

Oltre a reiterare le censure rassegnate con l’atto introduttivo del presente giudizio, la I.CO.L. lamentava, in estrema sintesi, che: a) la determina dirigenziale n. 95 del 5 marzo 2019 avrebbe apportato una inammissibile motivazione postuma degli atti ab origine gravati;
b) i maggiori oneri per la realizzazione del PIP, quantificati in complessivi € 3.512.233,12, corrisponderebbero, in realtà, alle somme dovute dall’amministrazione comunale non già a titolo di indennità di esproprio, bensì a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal suo illegittimo operato in sede di procedura ablatoria ed a titolo di corrispettivo del connesso accordo transattivo concluso con C V in ordine all’ammontare del ristoro patrimoniale e non patrimoniale, esteso all’apprezzamento dei suoli per loro mutata destinazione urbanistica, all’indennità per occupazione sine titulo, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;
c) la quantificazione del valore venale delle aree PIP da parte dei consulenti tecnici di ufficio nominati nei contenziosi instaurati con i soggetti espropriati non sarebbe opponibile ai soggetti assegnatari, i quali avrebbero già corrisposto l’intero controvalore dei lotti loro attribuiti;
d) non sarebbe disposta la restituzione delle somme versate per opere di urbanizzazione primaria e secondaria coperte da finanziamenti regionali.

6. Costituitosi l’intimato Comune di Mercato San Severino, eccepiva l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso.

Si costituiva, altresì, in resistenza, C V, il quale eccepiva, precipuamente, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e la carenza di interesse a impugnare l’atto transattivo del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089).

7. In esito all’udienza camerale dell’8 maggio 2019, fissata per la trattazione del proposto incidente cautelare, la Sezione, con ord. n. 213/2019, disponeva l’acquisizione di «una dettagliata relazione, a cura dell’amministrazione comunale resistente, ove siano indicate e documentate le somme finora versate dall’impresa ricorrente a titolo di corrispettivo per l’acquisizione in proprietà del lotto PIP assegnatole».

8. In assolvimento dell’impartito incombente istruttorio, il Comune di Mercato San Severino depositava in giudizio la determina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici n. 377 del 7 giugno 2019, in allegato alla quale erano riportate le seguenti tabelle analitico-esplicative: A) dettaglio degli importi versati all’ente locale dai singoli assegnatari dei lotti PIP, con specificazione delle quote corrispondenti alle indennità di esproprio ed ai costi di urbanizzazione;
B) dettaglio degli importi liquidati dall’ente locale ai soggetti espropriati, titolari dei suoli in area PIP;
C) riparto analitico tra i singoli assegnatari dei lotti PIP dei maggiori costi sostenuti dall’ente locale per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del PIP;
D) raffronto analitico tra le somme versate e le somme non ancora versate dai singoli assegnatari dei lotti PIP a titolo di rimborso delle indennità di esproprio.

9. Successivamente, il ricorso veniva chiamato all’udienza del 24 luglio 2019 per la trattazione dell’incidente cautelare.

Nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.

Le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.

DIRITTO

1. In limine, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e di carenza di interesse a gravare l’atto transattivo del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089), sollevate dal controinteressato C, i quali atti rilevano solo indirettamente, a guisa di meri presupposti fattuali-circostanziali dei provvedimenti impugnati, ed esulano, quindi, dal thema decidendum definibile in relazione al petitum sostanziale e processuale formulato dalla proponente.

2. Nel merito, parzialmente fondato si rivela l’ordine di doglianze incentrato sull’assunto che i maggiori costi dell’espletata procedura ablatoria non avrebbero potuto essere legittimamente riversati a carico del soggetto assegnatario del lotto, in quanto cagionati dalla condotta illecita dell’amministrazione in sede di espletamento della procedura anzidetta e di occupazione sine titulo dei terreni in area PIP, così come giurisdizionalmente accertata (cfr. retro, in narrativa, sub n.

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