TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-06-29, n. 202200459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-06-29, n. 202200459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200459
Data del deposito : 29 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2022

N. 00459/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00934/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 934 del 2021, proposto da:
IO IM, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivano Iai, Francesco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Fois, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

AD LA e OS PP, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Gabriella CaSArà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento:

- che la OT.SA IO IM soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio alle dipendenze del Comune di Nuoro sia con contratti di lavoro a tempo determinato, sia con altri contratti flessibili, come previsto dal suddetto art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 e dalla circolare ministeriale n. 3 del 23 novembre 2017 e, conseguentemente, del diritto della dott.SA IM a partecipare alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 per cui è causa (definita con determinazione del Comune di Nuoro – Settore 1 Gestione delle risorse, n. 732 del 13 marzo 2019: All. 1) e il consequenziale diritto della steSA ricorrente ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del Comune di Nuoro e contestualmente dell'obbligo/dovere del Comune di Nuoro di consentirle di partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa e conseguentemente provvedere all'assunzione della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e per la conseguente condanna del Comune di Nuoro:

- a consentire l'accesso alla procedura di stabilizzazione per cui è causa alla dott.SA IO IM e all'assunzione a tempo indeterminato della steSA;

e con il contestuale annullamento:

- della determinazione del Comune di Nuoro - Settore 1 Gestione delle risorse, n. 732 del 13 marzo 2019, a firma del Dirigente OT. Francesco Rosu, con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e/o collegato e consequenziale, antecedente o conseguente, per quanto d'interesse e di ragione, dei seguenti atti, qualora interpretati nel senso di escludere la medesima ricorrente dalla sopraindicata procedura di stabilizzazione: - la deliberazione della Giunta del Comune di Nuoro n. 20 del 29 gennaio 2018, recante il “Programma triennale delle assunzioni di personale 2017/2019 e programma annuale 2017. […] Direttive per la individuazione delle posizioni lavorative da ricoprirsi mediante procedura di stabilizzazione” (All. 31); - la deliberazione della Giunta del Comune di Nuoro n. 145 dell’1 giugno 2018, recante oggetto “Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020. Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente in relazione al fabbisogno del personale” (All. 32); - la deliberazione della Giunta del Comune di Nuoro n. 63 del 6 marzo 2019, recante la “Programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2019-2020 e modifica alla dotazione organica (All. 33); - la ricognizione effettuata dall'Ufficio personale del Comune di Nuoro, richiamata nella summenzionata determinazione n. 732/2019, in ordine ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, nella parte in cui individua le sole dottoresse AD LA e OS PP in possesso dei requisiti indispensabili alla stabilizzazione nel profilo professionale di istruttore direttivo socio-educativo (assistente sociale), Cat. D, escludendo la dott.SA IM; - la nota del Dirigente del Settore Gestione Risorse del Comune di Nuoro, prot. 17428 S.G. del 4 aprile 2019, ove ritenuta di natura provvedimentale, recante riscontro all'istanza presentata dalla ricorrente con atto del 21 marzo 2019, in particolare nella parte in cui esclude che la dott.SA IM sia in possesso del requisito di servizio prescritto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2020 (All. 10);

nonché, in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse computabile il contratto di collaborazione relativo al periodo 25 ottobre 2010-24 dicembre 2010, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3247 del 21 dicembre 2010, ai fini del raggiungimento del limite di 36 mesi richiesto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, per l’accertamento:

- previa riqualificazione del suddetto contratto “di collaborazione” in contratto di lavoro subordinato, del diritto della dott.SA IM all'inquadramento nei rispettivi profili del C.C.N.L. di settore, con conseguente condanna del Comune resistente al versamento in proprio favore delle differenze retributive maturate, nonché alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale;

- del diritto della dott.SA IM a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa e ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del Comune di Nuoro;

nonché per la condanna del Comune di Nuoro:

- a consentire l'accesso alla procedura di stabilizzazione per cui è causa anche alla dott.SA IO IM e, conseguentemente, a procedere all'assunzione a tempo indeterminato della steSA ricorrente, anche in tale ipotesi, ove occorra, con annullamento degli atti sopra indicati e la conseguente condanna dell'amministrazione intimata ad adottare i relativi provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nuoro e di AD LA e di OS PP.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione 29 gennaio 2018, n. 20, la Giunta comunale di Nuoro aveva dettato gli indirizzi per procedere all’individuazione delle posizioni lavorative da ricoprire mediante procedura di stabilizzazione del personale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 20 maggio 2017, n. 75, incaricando il Servizio Personale di individuare i dipendenti in possesso dei relativi presupposti di legge.

1.1. Ricevuti per le vie brevi gli esiti di tali ricognizione, con deliberazione 1 giugno 2018, n. 145, la steSA Giunta comunale aveva adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2018-2020, poi modificandolo con successiva deliberazione 6 marzo 2019, n. 63, nel quale aveva inserito in pianta organica, per quanto ora di interesse, n. 2 posti nella qualifica di Istruttore socio-educativo in Categoria D.

1.2. Su tale presupposto, con determinazione 13 marzo 2019, n. 732, il Dirigente del Settore I Gestione delle Risorse, senza previo avviso pubblico, aveva, disposto la stabilizzazione di svariati dipendenti a tempo determinato, tra i quali, per la qualifica di Istruttore socio-educativo in Categoria D, la dott.SA AD LA e la dott.SA OS PP, uniche ritenute dal Servizio Personale in possesso dei requisiti professionali neceSAri alla stabilizzazione.

1.3. Con PEC del 21 marzo 2019, la dott.SA IO IM, odierna ricorrente, che svolgeva le funzioni di Istruttore socio-educativo in Categoria D presso il Comune di Nuoro sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato, aveva contestato la propria esclusione dalla suddetta procedura di stabilizzazione, ritenendo di possedere tutti i requisiti a tal fine previsti dalla disciplina normativa di riferimento e chiedendo, pertanto, al Comune di Nuoro “di voler tempestivamente riformare e/o rettificare, anche nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, la determinazione in oggetto e, conseguentemente, di voler adottare tutti i provvedimenti neceSAri al fine di porre rimedio al vulnus cagionato ai diritti e agli interessi legittimi della sottoscritta” .

1.4. Con nota dirigenziale 4 aprile 2019, prot. 17428, l’Amministrazione comunale aveva, però, riscontrato negativamente la richiesta, rilevando quanto segue: “Nell’ambito del censimento volto alla rilevazione del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione è stata valutata anche la situazione lavorativa che La riguarda. Dagli atti d’ufficio risulta che la S.V. ha prestato servizio a tempo determinato presso questo Ente nei seguenti periodi: - Dal 25/03/2013 al 24/03/2014 (Determinazione n. 585 del 15/03/2013); Dal 25/03/2014 al 30/11/2014 proroga del precedente rapporto di lavoro (Determinazione n. 575 del 21/03/2014; Dal 22/12/2014 al 21/12/2015 rinnovo contratto (Determinazione n. 3058 del 19/12/2014);- Dal 22/12/2015 al 21/03/2016 (Determinazione n. 2831 del 17/12/2015); - Proroga di ulteriori giorni 20 dal 22/03/2016 al 9/04/2016 (Determinazione n. 709 del 24/03/2016. Con deliberazione n. 60 del 24/03/2016, al fine di non incorrere in possibili violazioni per superamento dei limiti, la Giunta Comunale ha dettato specifiche direttive inerenti la prosecuzione dei rapporti di lavoro stabilendo, altresì, che le proroghe dovevano comportare il raggiungimento di un periodo lavorativo complessivo inferiore a 36 mesi. Nel disporre le assunzioni e le proroghe del rapporto di lavoro con la S.V. questo Ente ha tenuto conto di quanto previsto dalle norme a suo tempo vigenti e nello specifico di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 368/2001 e ss.mm.eii., inerente la disciplina della proroga, nonché in conformità a quanto

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