TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2023-02-07, n. 202302075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2023-02-07, n. 202302075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302075
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 02075/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15275/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15275 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, L B, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari

del provvedimento prot. -OMISSIS- – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro all'esito del ricorso promosso dalla dipendente di Atac S.p.A. -OMISSIS- avverso il giudizio di idoneità del MC ex art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/2008


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che la ricorrente -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-– Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro all’esito del ricorso promosso dalla propria dipendente avverso il giudizio di idoneità del medico competente ex art. 41, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili di censura;

Considerato che l’Asl Roma 2 si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto;

Considerato che alla c.c. del 31.1.2023 è stato dato avviso alle parti presenti sia dell’esistenza della preliminare questione di giurisdizione del giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 73 c.p.a. sia della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Considerato che si ritiene il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, pienamente condiviso in questa sede, secondo cui “È stato stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, proposta da un datore di lavoro privato, avverso il giudizio medico espresso dalla A.S.L. territorialmente competente circa l’idoneità alla mansione specifica di un lavoratore nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato di diritto comune. L’impugnativa investe la correttezza del giudizio medico espresso il cui accertamento tecnico non è finalizzato, nel caso di specie, alla tutela di un interesse pubblico quanto a definire le posizioni giuridiche soggettive che si fronteggiano in termini di diritti e di obblighi nel rapporto di lavoro, sulle quali, appunto, lo stesso si riflette. La controversia quindi attiene ad un rapporto di lavoro privato e l’intervento dell’organo medico é stato sollecitato dal lavoratore subordinato, che ha contestato il giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico incaricato della sorveglianza sanitaria. Ne discende che la cognizione della presente controversia deve essere ricondotta alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409, primo comma, n. 1, c.p.c.

L’art. 41, comma 9, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell’ammettere il ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente avverso il giudizio del medico sulla idoneità del lavoratore alla mansione specifica non è norma di azione ma di relazione poichè definisce il contenuto della prestazione del lavoratore subordinato condizionando, al contempo, il potere organizzativo del datore di lavoro ed, eventualmente, la sua facoltà di recesso dal rapporto in caso di accertata incollocabilità del dipendente nell’organico aziendale alla luce del giudizio medico espresso sulla idoneità specifica alle mansioni. La contestazione dell’accertamento in questa sede proposta non concerne la relazione di potestà-soggezione con la pubblica amministrazione, ma esclusivamente gli effetti che dall’accertamento medico precipitano sul rapporto lavorativo privatistico all’interno del quale non si danno che situazioni rilevanti sotto il profilo civilistico (T.A.R. Lazio – Latina I, 1° dicembre 2010, n. 1916;
T.A.R. Molise I, 29 gennaio 2010, n. 125;
T.A.R. Lombardia – Milano III, 15 settembre 2009 n. 4654).

Ne segue, in conclusione, che la presente controversia deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario avanti il quale il processo potrà essere riassunto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo .” (T.A.R. Toscana, n. 523/2022;
T.A.R. Marche, n. 664/2015);

Considerato che le spese processuali vengono compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie affrontata;

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