TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2020-06-29, n. 202001147
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Testo completo
Pubblicato il 29/06/2020
N. 01147/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Tassone, Iolanda Tassone, Saverio Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DELLA DETERMINA N. 0050883/2020 DEL 29 GENNAIO 2020 DI PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE ADOTTATA DAL COMANDANTE INTERREGIONALE DELL'ITALIA DEL SUD - OCCIDENTALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE APPUNTATO SCELTO MARE SEVERINO ANDREA "973916P", IN FORZA ALLA SEZIONE OPERATIVA NAVALE DI CROTONE E DI QUALSIASI ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Domenico Gaglioti come da verbale e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 2020 e dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Il ricorrente, è stato assunto nella Guardia di Finanza il 1° ottobre 1997 e, all’epoca dei fatti per cui è causa, ricopriva il grado di appuntato scelto mare prestando servizio presso la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale-Crotone.
2-Nel mese di febbraio 2011, aderiva quale socio fondatore con funzioni di Segretario, alla costituzione di un circolo ricreativo senza scopo di lucro in Catanzaro, denominato “Dark Game”.
3-Da intercettazioni telefoniche effettuate in occasione di attività di indagine relative a procedimenti che non coinvolgevano il ricorrente, il Reparto Operativo Nucleo Investigativo ipotizzava la commissione dei reati di cui agli artt. 416, 1° comma, 640, 2° comma ipotesi 1°, 640 ter, 2° comma, 718, 719 cp e 110 T.U.L.P.S. (ritenendo sussistere condotte penalmente rilevanti e riconducibili ai reati di associazione per delinquere, esercizio dei giochi d’azzardo, truffa aggravata e frode informatica), trasmetteva una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che dava luogo all’apertura del procedimento penale iscritto al n. 762/2012 RGNR e quindi all’iscrizione nel registro degli indagati anche del nominativo dell’odierno ricorrente, unitamente ad altri soggetti, anche nell’ambito dei promotori del predetto circolo ricreativo.
4-Il surriferito procedimento penale veniva archiviato in data 3.1.2019, su conforme richiesta del P.M. del 26.11.2018, per intervenuta prescrizione.
5-Con nota prot. n. 259235 del 9.8.2018, la Guardia di Finanza avviava un’inchiesta formale a carico del ricorrente in ordine alle conseguenze disciplinari di tale vicenda.
6-Seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale l’odierno ricorrente forniva elementi e deduzioni a sua discolpa.
7-Con