TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-07-16, n. 201201444

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-07-16, n. 201201444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201444
Data del deposito : 16 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00276/2010 REG.RIC.

N. 01444/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00276/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2010, proposto dall’Istituto delle Ancelle del Santuario, rappresentato e difeso dall'avv. A C V, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;

contro

Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti N M e L D, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Andrea da Bari, 35;

Regione Puglia;

Provincia di Bari;

per l'annullamento

1)- del provvedimento del Comune di Monopoli — Area organizzativa IV tecnica — edilizia privata-urbanistica-ambiente in data 3.12.2009, prot.59009, successivamente ricevuta, di sospensione di ogni determinazione sulla domanda di rilascio di concessione edilizia ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del d.p.r.

6.6.2001 n. 380, dell’art. 13 della L. R. Puglia 27.7.2001, n.20 e dell’art.44 delle n.t.a. del P.U.G. del Comune di Monopoli;

2)- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Monopoli 22 dicembre 2007, n. 110, recante “Nuovo piano urbanistico generale del Comune di Monopoli — adozione”, nella parte di seguito specificata;

3)- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Monopoli 5 agosto 2009, n. 51, recante “esame delle osservazioni alla delibera consiliare n. 110 del 22 dicembre 2007, recante “Nuovo piano urbanistico generale del Comune di Monopoli - adozione” determinazioni conseguenti”, nella parte di seguito specificata;

4)- di ogni provvedimento, ove intervenuto, della Giunta regionale della Regione Puglia e della Giunta provinciale della Provincia di Bari di controllo di compatibilità del P.U.G. del Comune di Monopoli ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, della della L. R. Puglia 27.7.2001, n.20, anche se adottato in forma tacita e anche se non noto;

5)- di ogni altro provvedimento, comunque connesso, preordinato o conseguente a quelli sopramenzionati, in specie se in essi menzionati o menzionati nel presente atto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti Maria Daniela Poli, su delega dell’avv. A C V, L D e N M;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n. 276/2010 in esame, l’Istituto delle Ancelle del Santuario ha impugnato la delibera consiliare del Comune di Monopoli, con cui è stato adottato il nuovo strumento urbanistico generale (P.U.G.), previsto dalla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.

Con il successivo ricorso n. 907/2011 ha altresì contestato, alla stregua di motivi analoghi a quelli dedotti in questa sede, la deliberazione del Consiglio comunale con cui è stato definitivamente approvato il piano urbanistico.

Tale impugnazione è stata rigettata, con sentenza 4 maggio 2012 n. 919.

Alla luce di quanto premesso risulta quindi evidente che l'Istituto non può trarre alcun’utilità dalla presente azione. Il Tribunale si è pronunciato (in senso sfavorevole alle ragioni dell’istante) sia sull'approvazione sia sull'adozione del P.U.G., ritenendo infondate le stesse censure proposte anche con il ricorso n. 276/2010, il cui esame nel merito non potrebbe sortire esito diverso.

Il medesimo dev’essere dunque dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza virtuale, come da liquidazione equitativa in dispositivo.

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