TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-03-12, n. 202400286

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-03-12, n. 202400286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400286
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00286/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00603/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- del provvedimento della Prefettura di Firenze Prot.n. -OMISSIS-del 9 marzo 2023 e notificato a mezzo PEC in data 10 marzo 2023 con il quale veniva rigettata l'istanza -OMISSIS- (-OMISSIS-) presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 8 luglio 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 ed avente ad oggetto la proposta di assunzione in qualità di lavoratore domestico (sostegno al bisogno familiare) del Sig. -OMISSIS- nato il-OMISSIS- a -OMISSIS- (LKA);

-nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell'Amministrazione intimata all'accoglimento della predetta istanza, e/o comunque al riesame della medesima.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS-presentava, in data 8.07.2020, istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 del DL n. 34/2020, in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-.

A seguito di rituale procedimento in contraddittorio la Prefettura di Firenze, in data 9.03.2023, rigettava l’istanza motivando la decisione con la pericolosità sociale del sig. -OMISSIS-, essendo lo stesso stato condannato, con sentenza del Tribunale di Milano del 15.11.2012 (irrevocabile al 16.12.2012), per i reati di cui agli artt. 56, 110 e 624 c.p., come da segnalazioni della Questura. Il provvedimento veniva notificato il 10.03.2023 a mezzo PEC.

2. Avverso tale provvedimento il sig. Wallage ha notificato ricorso (il 9.05.2023), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta, in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere.

Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 12.06.2023) che ha depositato relazione amministrativa e documenti (il 15.06.2023). Il ricorrente ha depositato memorie (il 16.06.2023 e il 9.02.2024).

Questo Tribunale, con ordinanza n. 221/2023, ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 28.02.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato.

4. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 103, comma 8, D.L. 34/2020 in relazione all'art. 380 c.p.p.;
eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità del cittadino straniero.

Il ricorrente sostiene che:

- la condanna riportata per il reato di tentato furto in concorso (art. 624, 56 e 110) non assumerebbe valore automaticamente ostativo ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c) del DL 34/2020, anche in ragione delle attenuanti riconosciute nella sentenza (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente);

- il provvedimento non motiverebbe in ordine alla sua pericolosità sociale, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo, se non mediante mero richiamo al citato precedente penale.

Il motivo è fondato.

Dalla piana lettura del provvedimento impugnato emerge che la Prefettura motiva la decisione limitandosi a richiamare, ai sensi degli artt. 103, comma 10 lett. c) e d) del DL n. 34/2020, le ragioni esposte dalla Questura che si limitano a riportare il citato precedente penale nonché “numerose segnalazioni di polizia”, non meglio specificate.

Orbene è pacifico che il reato menzionato non rientra tra quelli previsti dall’art. 103, comma 10 lett. c) del DL n. 34/2020 (il quale così recita: “ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: […] c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”). L’art. 380 c.p., nel contemplare il furto tra i reati automaticamente ostativi, vi include solo la forma aggravata (così recita testualmente “ delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ”) che non ricorre nel caso di specie (per pacifica ammissione delle parti e come emerge dalla lettura della sentenza depositata, cfr. doc. n. 2 di parte resistente del 8.09.2023).

Nel provvedimento la valutazione sulla pericolosità sociale si sostanzia nel richiamo a non meglio precisate segnalazioni di polizia (di cui non vi è traccia né nell’atto impugnato né agli atti del giudizio) ed alla citata sentenza.

L’art. 103, comma 10 lett d) del DL n. 34/2020, applicabile al caso di specie, dispone che non sono comunque ammesse alle procedure di emersione i cittadini stranieri che “ comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale ”.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione nelle proprie difese, per la formulazione del giudizio di pericolosità di cui alla disposizione citata non è sufficiente che il reato per cui il ricorrente risulta condannato rientri nella cornice edittale di cui all’art. 381 c.p.p..

Per pacifica e condivisibile giurisprudenza “ in tema di emersione dal lavoro irregolare l'art. 103, comma 10, lett. d) del D.L. n. 34 del 2020 impone alla Pubblica Amministrazione di effettuare un giudizio di pericolosità effettivo e in concreto, basato in primo luogo sulla natura e sulla gravità dei fatti ascritti al ricorrente, non potendosi l'Amministrazione limitare ad un mero rinvio ad un atto giudiziario, tantomeno qualora questo non rechi l'indicazione precisa di una specifica condanna a carico del richiedente ” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 27/06/2022, n. 1098).

Più nello specifico è stato ribadito che “In tema di permesso di soggiorno al fine di valutare se ricorrono o meno le condizioni di effettiva e attuale pericolosità sociale, la competente Autorità amministrativa dovrà verificare e valutare la sussistenza delle eventuali altre circostanze favorevoli all'interessato quali il periodo di permanenza in Italia, il periodo trascorso dalla condanna, l'eventuale espletamento di lavoro stabile senza altri reati, il grado di radicamento e di integrazione sociale raggiunto, le quali vanno bilanciate con la complessiva condotta dello straniero, oltre che con la condanna precedentemente riportata” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 02/05/2022, n. 965).

Alla luce di tali canoni ermeneutici il provvedimento non risulta adeguatamente motivato né, in corso di giudizio, l’Amministrazione ha fornito ulteriori elementi per poter validamente apprezzare quella contenuta nell’atto.

Il motivo di ricorso è quindi fondato.

5. Il ricorso nel suo complesso è fondato e pertanto deve essere accolto;
per l’effetto il provvedimento impugnato è annullato.

6. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione dei peculiari fatti di causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi