TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300029
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00029/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;
per l'annullamento
- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- datato 5 giugno 2019 della Legione Carabinieri Sardegna - Comando provinciale di -OMISSIS-, notificato all'odierna ricorrente in data 8 giugno 2019, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente in data 12 marzo 2019 avverso il provvedimento n. -OMISSIS-datato 12 febbraio 2019 della Legione Carabinieri “Sardegna” - Compagnia di -OMISSIS-, notificato in pari data e recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di giorni 3;
- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS-datato 12 febbraio 2019 della Legione Carabinieri "Sardegna" - Compagnia di -OMISSIS-, notificato in pari data e recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di giorni 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri attualmente in servizio presso la stazione di -OMISSIS- e all’epoca dei fatti presso quella di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del 5 giugno 2019 del Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico dalla prima presentato avverso la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna adottata il 12 febbraio 2019 dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-.
La sanzione è stata inflitta con la seguente motivazione: “ Ispettore addetto a Stazione distaccata, in qualità di capo servizio e unitamente a altro militare, trascurava la custodia della pistola mitragliatrice in dotazione di reparto e in assegnazione temporanea al servizio, scordandola all'interno dell'abitazione di un privato cittadino dove era stato effettuato un controllo di polizia. L'arma, recuperata successivamente, è risultata fuori dalla disponibilità di entrambi i militari per alcuni minuti. Violazione degli articoli 713, 717 e 723 del D.P.R. 90/2010, commessa in -OMISSIS- (-OMISSIS-) il 27 luglio 2018, nel grado di Maresciallo ”.
I fatti che hanno dato luogo alla sanzione possono riassumersi come segue.
Il 27 luglio 2018, il Maresciallo ricorrente, capo servizio, insieme ad un Carabiniere Scelto, militare autista dell’autovettura con colori d’istituto, avevano effettuato un servizio esterno perlustrativo presso l’abitato di -OMISSIS-.
A tal fine i due militari avevano prelevato, quale armamento di reparto, la pistola mitragliatrice PM 12, senza però doverosamente compilare il registro, denominato “TEC L/3”, delle armi in assegnazione temporanea o permanente.
Al termine di un controllo in un’abitazione privata in -OMISSIS-, i militari erano risaliti sull’autovettura di servizio e si erano rimessi in viaggio, accorgendosi, poiché avvisati dal privato destinatario del controllo, dopo circa un chilometro, di aver dimenticato nell’abitazione suddetta la pistola mitragliatrice in dotazione (PM 12) con caricatore da trenta colpi inserito;l’arma era stata subito recuperata dai militari integra e completa delle munizioni.
La vicenda era giunta alla conoscenza della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- con relazione di servizio del 13 agosto 2018 pervenutale il 12 ottobre 2018, ed era stata oggetto di informativa alla Procura Militare della Repubblica con nota del 13 ottobre 2018 della medesima Compagnia di -OMISSIS-.
Nei confronti dell’ispettore ricorrente era stato dato inizialmente avvio al procedimento amministrativo disciplinare per l’omessa trascrizione sul registro TEC-L/3 del prelevamento dell’arma, con nota del 15 novembre 2018 della Compagnia di -OMISSIS-, notificata al militare lo stesso giorno.
Nel frattempo, la Procura Militare della Repubblica, con atto del 23 novembre 2018, aveva dato comunicazione alla Compagnia di -OMISSIS- di aver iscritto la vicenda al registro mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato) ed archiviato la pratica “de plano”.
Successivamente, con lettera del 24 dicembre 2018 del Comando Provinciale di -OMISSIS- indirizzata al Comando della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- (essendo intervenuto, a partire dal 18 novembre 2018, il trasferimento della ricorrente presso la stazione di -OMISSIS-), era stata disposta l’unificazione dell’intero carteggio ai fini dell’integrazione delle contestazioni già mosse. Quindi, il 10 gennaio 2019, il Comando della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- aveva contestato all’odierna ricorrente, nell’ambito dello stesso procedimento disciplinare, l’ulteriore addebito costituito dalla trascurata custodia della pistola mitragliatrice in dotazione di reparto e in assegnazione temporanea al servizio. I termini del procedimento già in corso non erano stati modificati e all’odierna ricorrente, per la presentazione di ulteriori memorie, era stato concesso un tempo pari a due terzi del rimanente periodo, corrispondente a venti giorni. L’odierna ricorrente aveva quindi prodotto giustificazioni con separati atti per entrambe le contestazioni ricevute.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha formulato cinque motivi.
Con il primo motivo la stessa ha lamentato il ritardo nell’instaurazione del procedimento disciplinare, iniziato solo il 15 novembre del 2018 quando i fatti risalivano al 27 luglio del 2018.
Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge (Art. 1029 DPR n. 90 del 2010 e artt. 1370, 1372 e 1373, d.lgs. n. 66 del 2010) e l’illegittima compressione dei termini a difesa, a causa della mancata rinnovazione del procedimento disciplinare in luogo dell’integrazione della contestazione degli addebiti.
Con il terzo motivo la ricorrente ha affrontato il merito della contestazione deducendo il travisamento della situazione di fatto e, conseguentemente, la violazione dell’art. 1361 del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto, a suo dire, non le sarebbe addebitabile alcun tipo di comportamento rilevante a livello disciplinare. Secondo la ricorrente, in particolare, eventuali profili di responsabilità potrebbero ravvisarvi nella condotta del Carabiniere che l’aveva accompagnata nel servizio di controllo, il quale aveva prelevato l’arma di reparto divenendo l’unico responsabile della custodia e del corretto utilizzo della stessa;mentre la ricorrente sarebbe stata informata dal suo collega della dimenticanza solo dopo che lo stesso aveva già recuperato l’arma. Dunque, l’Amministrazione non potrebbe ritenerla responsabile per una dimenticanza che riguarderebbe l’operato di un altro militare e si porrebbe al di fuori della sua sfera di azione e dominio.
Con il quarto motivo la ricorrente ha contestato la misura della sanzione ritenendola non proporzionata alla concreta gravità dei fatti contestati, non avendo, fra l’altro, l’Amministrazione, tenuto in considerazione i precedenti di servizio della ricorrente e gli elementi favorevoli alla stessa.
Infine, con il quinto motivo, la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione delle memorie difensive prodotte in sede procedimentale, con le quali si chiedeva l’acquisizione dei tabulati telefonici e l’escussione come testimoni dei civili coinvolti.
Si è costituito il Ministero della Difesa mediante il patrocinio dell’Avvocatura, prendendo posizione, con memoria difensiva, sulle singole censure e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si passa ad esaminare.
1. In primo luogo è privo di pregio il primo motivo con cui la ricorrente ha contestato la tardività dell’instaurazione del procedimento disciplinare.