TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-05-31, n. 202207057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-05-31, n. 202207057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207057
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 07057/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12850/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12850 del 2019, proposto da
F L, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Toscana, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto prot. 594/2-0/2019 del 21.06.2019, notificato il 26.6.2019, del Comando Legione Carabinieri Toscana, con cui è stata disposta l’assegnazione alla Stazione Firenze Uffici dell’App. Sc. Lamarca Francesco, trasferito d’ autorità al rientro in Patria dall’ Ambasciata d’ Italia a Tunisi alla Legione Carabinieri Toscana;
b) della determina prot. 020001-6/T-678-3 del 13.06.2019 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità, al rientro in Patria, dell’App. Sc. Lamarca Francesco dall’Ambasciata d’Italia in Tunisi alla Legione Carabinieri Toscana, non comunicata all’interessato e conosciuta in data successiva al 26.06.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Toscana e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la determina prot. 020001-6/T-678-3 del 13.06.2019 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità, al rientro in Patria, dall’Ambasciata d’Italia in Tunisi alla Legione Carabinieri Toscana. Ha impugnato, altresì, il successivo decreto prot. 594/2-0/2019 del 21.06.2019, notificato in data 26.6.2019, del Comando Legione Carabinieri Toscana, con cui è stata disposta l’assegnazione del ricorrente medesimo dal Comando Legione Carabinieri Toscana alla Stazione Firenze Uffizi.

2.- Il ricorrente censura detti provvedimenti sotto svariati profili, e, in particolare, evidenzia diverse figure sintomatiche dell’eccesso di potere, tra le quali la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell’agire amministrativo. Lamenta , infatti, che siano state solo apparentemente indicate, nei provvedimenti impugnati, le esigenze di servizio presupposte al trasferimento d’autorità alla Stazione Uffizi di Firenze, ma che, in realtà, vi sia stato un travisamento dei fatti posti alla base di tale provvedimento, in quanto la mera esigenza di impiegare il ricorrente in una sede di servizio in cui fosse richiesta la conoscenza delle lingue estere, cui alludeva la determina del 13.06.2019, da un lato non è giustificata con l’affermazione di una approfondita e specifica conoscenza delle lingue estere da parte del ricorrente medesimo che, peraltro, ritiene non appaia documentata in modo particolarmente evidente nella propria scheda personale;
dall’altro, il provvedimento avrebbe omesso di valutare le plurime specializzazioni del ricorrente nelle attività tipiche delle truppe paracadutiste e l’esperienza quasi ventennale di servizio maturata in un reparto specializzato di aviotruppe, quale è il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, di stanza a Livorno.

3.- Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato ed ha eccepito, in rito, la tardività dell’impugnazione del provvedimento del Comando Generale n. 020001- 6/T-678-3 di prot., datato 13.6.2019, atto da cui sarebbe discesa la lesione degli interessi del ricorrente.

Nel merito, ha affermato l’infondatezza del ricorso, in quanto non può ritenersi esistente un diritto del militare a vedersi trasferito nella medesima sede in cui ha prestato attività, seppur per lungo tempo.

4.- Con ordinanza n. 7832/2019 è stata respinta la richiesta di misura cautelare.

5. -All’ udienza del 22.04.2022 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

6.- Il ricorso è infondato.

6.1. - Preliminarmente il Collegio ritiene che l’impugnazione del provvedimento del Comando Generale n. 020001- 6/T-678-3, datato 13.6.2019, non sia stata tardiva, in quanto, a differenza di quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato, la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta a Tunisi il 26.06.2019 – non il 20.06.2019 - ed il ricorso è stato, quindi, tempestivamente notificato in data 23.09.2019.

6.2. -Nel merito il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

Il provvedimento di trasferimento di autorità del ricorrente alla Legione Carabinieri “Toscana”, emanato il 13.06.2019, pur non facendo alcun riferimento, al suo interno, alla circolare Prot. n. 020001-6/T-635-2 Roma, 4 aprile 2018, tuttavia applica la disciplina in essa contenuta, che prevede, come modalità di reimpiego del personale destinato in missioni all’estero, l’assegnazione, al rientro di detto personale, presso il Comando Legione competente per la regione amministrativa del Reparto ove il soggetto prestava servizio prima di essere impiegato all’estero. Le ragioni organizzative che hanno determinato l’Amministrazione a regolamentare la fattispecie con le modalità descritte in detta circolare, sono espressione della discrezionalità dell’Amministrazione medesima nella programmazione ed organizzazione del personale, il cui impiego deve essere orientato ad efficienza e razionalità. Tali scelte organizzative, pertanto, sono insindacabili dal giudice amministrativo se non esorbitano i limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e della logicità.

Tali limiti non appaiono superati dalle disposizioni in questione, poiché è ragionevole che l’Amministrazione, all’esito di un periodo quadriennale di permanenza del soggetto all’estero, nell’individuare, come sede di prima assegnazione al rientro in Patria, il Comando Legione competente per la regione amministrativa in cui prestava servizio il militare prima del trasferimento, e nel demandare poi a quest’ultima il compito di assegnare il soggetto ad un reparto tra quelli alle sue dipendenze, privilegi le esigenze dei centri Operativi di Risposta in lingua straniera ovvero, in alternativa, quelle delle Stazioni Carabinieri maggiormente interessate da afflusso turistico, valorizzando, con ciò, proprio l’esperienza maturata dai soggetti presso la sede estera. Tanto più che, come sottolineato dall’Amministrazione, con le modalità di reimpiego sopra descritte, comunque viene garantito l’impiego dei militari nella medesima regione amministrativa nella quale prestavano servizio prima di partire per la missione, e nella quale si ritiene che gli stessi possano avere il centro dei propri interessi.

Sotto tale profilo, dunque, le esigenze dell’Amministrazione e quelle dei militari al rientro in Patria, dopo il periodo di missione all’estero, appaiono correttamente bilanciate, sfuggendo, pertanto, alle censure di legittimità sollevate dal ricorrente sia il trasferimento d’Autorità dello stesso dalla Ambasciata italiana a Tunisi al Comando Legione “Toscana” – provvedimento dovuto in base alla circolare del 2018, peraltro portata a conoscenza di tutto il personale - sia il provvedimento di assegnazione dal Comando Legione “Toscana” alla Stazione Firenze Uffizi .

Le considerazioni suesposte non possono essere inficiate nemmeno dall’argomentazione, sostenuta dal ricorrente, che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto, con i provvedimenti impugnati, delle plurime specializzazioni in possesso dello stesso nelle attività tipiche delle truppe paracadutiste e l’esperienza quasi ventennale di servizio maturata nel 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, di stanza a Livorno, con ciò incorrendo in un vizio di eccesso di potere, non avendo correttamente reimpiegato una risorsa con competenze peculiari e specifiche, come il ricorrente medesimo, in un ambito nel quale dette competenze potessero essere efficacemente utilizzate. Come premesso, anche detta censura non appare fondata, in quanto l’Amministrazione, nell’armonioso esercizio della propria discrezionalità, con riferimento all’impiego del personale nell’ambito delle diverse organizzazioni dell’Arma dei Carabinieri, ha logicamente ritenuto, da un alto, che l’esperienza maturata potesse essere implementata con una diversificazione dei profili di impiego (in modo da rendere ancor più ricco e poliedrico il profilo professionale dell’odierno ricorrente), dall’altro, di consentire alle nuove leve, secondo un principio di rotazione, di accedere alle specializzazioni di cui è già in possesso il ricorrente e, conseguentemente, di ampliare il più possibile la platea di coloro che vengono qualificati sotto quel determinato profilo.

A ciò si aggiunga che, come affermato dalla giurisprudenza “non è configurabile per i militari una situazione giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio, poiché la permanenza in una determinala sede costituisce una semplice modalità di svolgimento del servizio, cui il militare è adibito in forza di un provvedimento rientrante nella categoria degli ordini". (Consiglio di Stato, III Sezione, parere n. 1085, del 09.07.2002).

Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto.

7. -Si ritiene che sussistono comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese.

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