TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-05-31, n. 202207057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-05-31, n. 202207057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207057
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 07057/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12850/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12850 del 2019, proposto da
F L, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Toscana, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

a) del decreto prot. 594/2-0/2019 del 21.06.2019, notificato il 26.6.2019, del Comando Legione Carabinieri Toscana, con cui è stata disposta l’assegnazione alla Stazione Firenze Uffici dell’App. Sc. Lamarca Francesco, trasferito d’ autorità al rientro in Patria dall’ Ambasciata d’ Italia a Tunisi alla Legione Carabinieri Toscana; b) della determina prot. 020001-6/T-678-3 del 13.06.2019 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità, al rientro in Patria, dell’App. Sc. Lamarca Francesco dall’Ambasciata d’Italia in Tunisi alla Legione Carabinieri Toscana, non comunicata all’interessato e conosciuta in data successiva al 26.06.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Toscana e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la determina prot. 020001-6/T-678-3 del 13.06.2019 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità, al rientro in Patria, dall’Ambasciata d’Italia in Tunisi alla Legione Carabinieri Toscana. Ha impugnato, altresì, il successivo decreto prot. 594/2-0/2019 del 21.06.2019, notificato in data 26.6.2019, del Comando Legione Carabinieri Toscana, con cui è stata disposta l’assegnazione del ricorrente medesimo dal Comando Legione Carabinieri Toscana alla Stazione Firenze Uffizi.

2.- Il ricorrente censura detti provvedimenti sotto svariati profili, e, in particolare, evidenzia diverse figure sintomatiche dell’eccesso di potere, tra le quali la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell’agire amministrativo. Lamenta , infatti, che siano state solo apparentemente indicate, nei provvedimenti impugnati, le esigenze di servizio presupposte al trasferimento d’autorità alla Stazione Uffizi di Firenze, ma che, in realtà, vi sia stato un travisamento dei fatti posti alla base di

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