TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-02-13, n. 201200281

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-02-13, n. 201200281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200281
Data del deposito : 13 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01056/2010 REG.RIC.

N. 00281/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01056/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2010, proposto da:
V C, G M, L C, rappresentati e difesi dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Societa' Autostrade per l'Italia spa, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Andrea Pericu in Genova, Cs. A.Saffi 7/12;
Comune di Chiavari, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del Direttore 1° Tronco – Genova della società Autostrade per l’Italia DT1°/U.O.TEC.SPEC/AP del 03.08.2010 avente ad oggetto il parere non favorevole in ordine alla richiesta di deroga alle distanze per lavori di ristrutturazione di fabbricato sito in Comune di Chiavari Salita San Michele nn. 24-26, iscritto al N.C.E.U. al fg. 12 Mapp. 481 Subb.

4-5 alla progr. Km.ca 40+200 carreggiata Ovest;
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Autostrade Per L'Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 2010 alla società Autostrade per l’Italia s.p.a. e depositato il successivo 23 novembre 2010 i sigg. ri Costantino Vincenzo, Mercuri Giovanna e Costantino Lorena, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, l’annullamento il provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m. 1.4.1968, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste, violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi, violazione dei principi in materia di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, violazione dell’art. 42 Costituzione, sviamento;

2) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m.

1.4.1968 e del Punto 5.04.6 lett. b) del prg del Comune di Chiavari, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria, di motivazione e per irrazionalità ed illogicità manifeste, violazione dell’art. 42 Costituzione, sviamento;

3) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m.

1.4.1968 e del Punto 5.04.6 lett. b) del prg del Comune di Chiavari, violazione degli artt. 117, comma 5 e 118 Costituzione, eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria sviamento;

4) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m. 1.4.1968, violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento.

5) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m. 1.4.1968, violazione dell’art. 10 - bis l. 241/90, sviamento;

I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio;

Veniva formulata anche domanda risarcitoria.

Si costituiva in giudizio la società Autostrade per l’Italia.

All’udienza pubblica del 9 febbraio 2012 il ricorso è passato in decisione

DIRITTO

Il ricorso in esame è rivolto avverso il parere negativo rilasciato dalla società Autostrade relativamente alla deroga al rispetto delle distanze autostradali per la ristrutturazione di un immobile.

Con il primo motivo i ricorrenti, dopo avere evidenziato come il vincolo di inedificabilità sia funzionale al perseguimento di interessi e utilità pubbliche, hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, per la conformazione dei luoghi e le caratteristiche dell’area ove è previsto l’intervento edilizio, non sarebbe ravvisabile, nella specie, alcun interesse o utilità pubblica nel rispetto del vincolo.

Il motivo è infondato il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale ha natura assoluta (da ultimo Cass. civ. II 22 novembre 2010 n. 22422). Lo stesso cioè ha una giustificazione che non ammette prova contraria.

La sussistenza del divieto vale anche nel caso in cui il vincolo sopravvenga alla realizzazione della costruzione e nel caso in cui il sedime autostradale si trovi a un livello diverso da quello della realizzanda costruzione. Di talchè le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass., II, 1.6.1995, n. 6118;
Cons. di St., IV, 18.10.2002, n. 5716;
id., 25.9.2002, n. 4927;
T.A.R. Campania - Salerno, II, 9.4.2009, n. 1383). Ovvero anche nel caso, invero speculare, di costruzioni realizzate ad un livello superiore rispetto al sedime autostradale (Cass. civ. II 3 febbraio 2005 n. 2164).

Donde l’infondatezza del mezzo.

Con il secondo motivo i ricorrenti invocano il disposto dell’art. 26 comma 2 del d.p.r. 495/92 recante regolamento di esecuzione del codice della strada sostenendo che il divieto di costruzione vale esclusivamente riguardo alle costruzioni che fronteggiano la strada e non già, gli ampliamenti non fronteggianti la strada per essere, ad esempio che come nel caso di specie .

Il motivo è infondato.

Il complesso normativo che regole le distanze dalle strade è ancora costituito dal d.m.

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