TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-12, n. 202400060
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2024
N. 00060/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01666/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa adozione di misura cautelare:
1) del provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 12 aprile 2019, notificato in data 30.05.2019, con il quale veniva decretata la non ammissione del ricorrente allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario Coordinatore penitenziario;
2) nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, collegato a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Commissario Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in data 29 luglio 2015 è stato sanzionato disciplinarmente con la sospensione dal servizio della durata di mesi 1.
Il 12 aprile 2019 la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha decretato la non ammissione dell’odierno ricorrente allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di Commissario coordinatore penitenziario, indetta con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d. lgs. n. 146 del 21 maggio 2000 a norma del quale “Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione”.
Assumendo l’illegittimità della predetta esclusione, l’interessato ne ha chiesto l’annullamento in tale sede lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d. lgs. 146/2000, dell’art. 40 comma 5 d. lgs. 95/2917 e dell’art. 40 d. P. R. 1077/1970 e art. 2 l. 241/90 nonché per eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà, perplessità e irrazionalità manifesta con violazione del principio di buon andamento dell’attività della p.a.
In particolare, secondo il ricorrente, ai fini della sussistenza della causa impeditiva della partecipazione allo scrutinio per merito comparativo fissata dall’articolo 14,