TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-07-21, n. 202101073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-07-21, n. 202101073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101073
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2021

N. 01073/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01251/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2020, proposto da
L C, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G in 50123, lungarno Vespucci n. 20;

contro

Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui Ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliata;

nei confronti

Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

(1) del provvedimento di diniego di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno richiesta dal Prof. L C, a firma della Rettrice della Scuola Sant'Anna, recante la data del 22 settembre 2020 e consegnato a mani al ricorrente e dallo stesso conosciuto in pari data;

(2) del Regolamento della Scuola Sant'Anna sullo svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori e ricercatori universitari della Scuola Sant'Anna, emanato con D.R. n. 247 del 5 giugno 2012, modificato e integrato con D.R. n. 266 del 4 maggio 2018, pubblicato all'Albo ufficiale della Scuola, esclusivamente nella parte in cui, all'art. 3, non prevede alcun riferimento alle attività di consulenza di cui all'Atto di indirizzo MIUR n. 39 del 14 maggio 2018, sempre che tale omissione possa ritenersi essere stata direttamente o indirettamente ostativa a consentire al Prof. Cinquini di svolgere l'incarico di componente effettivo del collegio sindacale della Banca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Prof. L C professore ordinario a tempo pieno di Economia aziendale presso la Scuola Sant’Anna di Pisa impugna il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il predetto ente ha denegato la sua domanda di autorizzazione a svolgere l’incarico di membro del collegio sindacale della Banca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette in quanto ente avente anche scopo lucrativo e non solo mutualistico. Viene altresì impugnato il regolamento della Scuola nella parte in cui non prevede alcun riferimento alle attività di consulenza di cui all'Atto di indirizzo MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 che, avrebbe assunto al riguardo un orientamento meno restrittivo.

La questione principale che è posta alla base del ricorso è se il divieto di accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro contenuto nel regolamento dell’Ente sulla falsariga di quanto prevede l’art. 6 comma 10 della L. 240/2010 e, più in generale, l’art. 61 del D.P.R. n. 3 del 1957 si applichi anche agli incarichi conferiti da Istituti di credito nei quali allo scopo mutualistico si associ anche quello lucrativo, come, appunto, è il caso della Banca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette.

Per risolvere la questione a giudizio del Collegio occorre muovere dalla norma generale contenuta nell’art. 60 t.u. del D.P.R. n. 3 del 1957, alla quale tutte le normative settoriali si sono conformate (anche in virtù del richiamo contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), che dispone un generale divieto di assunzione di cariche in enti aventi scopo di lucro;
divieto che, come precisato dal successivo art. 61 non si estende anche alle cariche assunte nell’ambito di cooperative.

L’attuale testo dell’art. 61 comma 1 del citato D.P.R. è il risultato della modifica introdotta dall'articolo 18, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, atteso che in precedenza era consentita al pubblico dipendente solo la assunzione di cariche nell’ambito di cooperative costituite fra dipendenti dello Stato.

La portata della novella del 1992 è stata oggetto di divergenti letture da parte della giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento l’intervento normativo avrebbe rimosso ogni divieto al conferimento di ruoli istituzionali da parte di enti mutualistici ancorchè perseguenti un concorrente scopo di lucro (come le casse rurali ed artigiane, Cons. Stato VI, 11/07/1994, n.1160).

Un più consistente filone di decisioni si è invece orientato in senso contrario ritenendo che la qualificazione giuridica come cooperativa di una società commerciale non è, di per sé, idonea ad escludere il perseguimento di finalità lucrative, ben potendo lo scopo mutualistico realizzarsi limitatamente ai rapporti tra soci e configurarsi un attività esterna verso terzi volta a realizzare profitti;
ciò comportando che, pur dopo la modifica normativa la carica conferita da una cassa rurale rimane incompatibile con la qualità di dipendente dell'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 26/01/2001, n.244;
Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 1996, n. 591).

Il Collegio ritiene di dare continuità al secondo indirizzo espresso dal giudice amministrativo di appello in quanto più coerente con la ratio che sta alla base delle limitazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali che trova il suo fondamento nel principio di esclusività del dipendente pubblico declinato dall’art. 98 Cost.

Tale norma costituendo regola generale, comporta, infatti, che ogni incarico extraistituzionale debba considerarsi, in linea di principio, evento eccezionale rispetto allo status di pubblico impiegato, come tale necessitante di espresse e limitate deroghe che non possono perciò essere dilatate per via interpretativa.

Gli argomenti in senso contrario che il ricorrente pone alla base dei motivi di ricorso non convincono il Collegio.

Infatti la L. 240 del 2010 non contiene alcuna disciplina di favore per i docenti universitari riproducendo il divieto di assunzione di cariche in enti a scopo di lucro sancito dall’art. 60 del DPR 3/1957 senza fare alcuna eccezione.

Né la libertà di assunzione della carica di componente del collegio sindacale di società lucrative può desumersi: a) dall’art. 2397 c.c. poiché tale norma non tocca il regime di impiego di professori universitari presupponendo che lo stesso ne consenta la accettazione (come avviene per i professori a tempo definito);
b) dalla direttiva del MIUR citata in epigrafe poiché la stessa non può porsi in contrasto con fonti di tipo primario;
c) dal carattere prevalente o meno dello scopo di lucro dell’ente conferente atteso che si tratta di circostanza non resa rilevante dalla fattispecie normativa che disciplina il caso.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento invocando le autorizzazioni rilasciate ad alcuni docenti da parte della Università di Pisa.

Ma, anche a prescindere dal fatto che l’invocata figura sintomatica di eccesso di potere non può che riferirsi agli atti di una medesima amministrazione, è dirimente l’osservazione che la stessa può inficiare i provvedimenti a contenuto discrezionale ma non gli atti vincolati che comportano solo una attività interpretativa di norma di legge come quello qui impugnato.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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