TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-05-16, n. 201700687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-05-16, n. 201700687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700687
Data del deposito : 16 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2017

N. 00687/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00367/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illecita condotta tenuta dall'amministrazione, e per la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 176.559,23, o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente signor -OMISSIS-, dipendente della Polizia di Stato già in servizio presso l’VIII Reparto Mobile di Firenze, è incorso nella sospensione cautelare dal servizio disposta con provvedimento del 7 marzo 2000, a seguito della sua sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere.

Revocata la sospensione a far data dal 7 marzo 2005, il signor -OMISSIS- è stato trasferito per ragioni di incompatibilità ambientale presso la Questura di -OMISSIS-. Con provvedimento del 14 febbraio 2008, egli è stato quindi sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi.

Sulla base di alcune dichiarazioni da lui rese, nel corso delle indagini penali, circa l’assunzione di stupefacenti, il ricorrente è stato quindi inviato presso la Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa per accertamenti sanitari finalizzati a verificarne la persistente idoneità al servizio. Gli accertamenti hanno avuto inizio il 15 maggio 2009 e solo il 30 giugno 2010, dopo oltre quattrocento giorni di riposo medico per temporanea inidoneità, l’interessato è stato dichiarato idoneo al servizio.

1.1. In diritto, il ricorrente lamenta di essersi dovuto sottoporre ad accertamenti sanitari, per fatti emersi durante il procedimento penale e con una diagnosi di pregresso uso di cocaina, a distanza di ben quattro anni dalla riammissione in servizio e benché in questo lasso di tempo avesse svolto il proprio lavoro con coscienza, serietà e perizia. Per di più, gli accertamenti – disposti al di fuori delle condizioni di legge – si sarebbero protratti per oltre un anno, durante il quale egli sarebbe rimasto illegittimamente

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