TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-12-18, n. 202013687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-12-18, n. 202013687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013687
Data del deposito : 18 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2020

N. 13687/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06710/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6710 del 2020, proposto da
F E, F B, G C, M P, A P, L M, G D, G R, D D V, A D C, C A, M M C, G C, F V, V M, C D, A C S, G L, M B, V D S, P L, R M, R P, Maria Jose' Calò, M P C, F M, T M, F C, V D M, V P C, N M, L D, P B, S M M, M G M, V M, R E, G D, A D, M Giuseppina Mele, Gabriella Di Palma, Giampiera Montesardo, Riccardo Russo, Leonardo Notarnicola, Pierluigi Dadamo, Luisa Rita D'Uggento, Clelia M Giovanna Nigro, Paola Rotelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

1) della nota dell'USR Puglia n. 14509 del 5.6.2020 con cui si comunica che l'I.I.S.S. “L. Einaudi” di Manduria (TA), “già stata dichiarata sottodimesionata”, a quella data risulta normodimensionata.

2) della nota dell'USR Puglia del 16.6.2020 n. 15608 con i suoi allegati.

3) della nota dell'USR Puglia del 9.7.2020 n. 18082 con la quale si invitano i Dirigenti Scolastici degli Istituti “sottodimensionati” a presentare domanda di mutamento di incarico.

4) della nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 18366 del 10.07.2020 con la quale si dichiara la immodificabilità del contingente dell'organico dei Dirigenti Scolastici.

5) della nota dell'USR Puglia n. 18377 del 13.07.2020.

6) della nota dell'USR Puglia n. 21860 del 20.08.2020 con cui sono state pubblicate le sedi disponibili per le reggenze dei Dirigenti Scolastici.

7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta, anche quelli sconosciuti e/o non conoscibili dai ricorrenti, compreso il D.M. n. 4 del 15.5.2020 n. 4 del Ministero della Pubblica Istruzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti dipendenti (docenti o personale A.T.A.) dell’I.I.S.S. “L. Einaudi” di Manduria (TA) o genitori degli allievi del predetto Istituto, hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, con cui l’I.I.S.S. “L. Einaudi” di Manduria (TA) è stato dichiarato sottodimensionato.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione falsa applicazione dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997, degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 112 del 31.03.1998, del d.P.R. n. 233 del 18.06.1998, della l.r. n. 24 dell’11.12.2000. Violazione della legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm. - incompetenza. Eccesso di potere.

2. Violazione falsa applicazione dell’art. 19 della l. 111 del 15.07.2011 e in particolare del comma 5 ter introdotto dall’art. 12 della legge n. 128/2013 - Incompetenza – eccesso di potere.

3. Violazione della delibera di giunta regionale n. 1786 del 7.10.19 (piano regionale di dimensionamento scolastico e Programmazione dell’offerta formativa – linee di indirizzo per il Biennio 2020/2021 e 2021/22) – c.d. Linee guida. Violazione della delibera di giunta regionale n. 2432 del 30.12.2019 (piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22). Violazione della delibera di giunta regionale n. 54 del 21.01.19 (piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22 – Integrazioni e rettifiche). Incompetenza – eccesso di potere.

4. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.

Sostengono i ricorrenti: che Ministero e la sua articolazione Ufficio Scolastico Regionale sono incompetenti a disporre il dimensionamento di un Istituto Scolastico e quindi la perdita dell’autonomia, visto che la competenza a stabilire i criteri per il predetto dimensionamento e a decidere l’assetto delle Istituzioni scolastiche è della Regione;
che il MIUR ha emanato il d.m. n. 6 del16.05.2020 non tenendo minimamente conto dei dati comunicatigli il 30 gennaio 2020 dall’USR con il piano di dimensionamento regionale;
che il MIUR ha fissato come data ultima delle iscrizioni ai corsi per adulti il 31.5.2020, ma poi non ha aspettato questa data per emanare il decreto sugli organici;
che nessuna menzione di tempistica riguardo l’acquisizione dei dati numerici definitivi da parte del Ministero tramite gli USR si rinviene nella legge n. 128 dell’08/11/2013 e in nessun altro atto normativo.

L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.

Con ordinanza 6000/2020 è stato dato avviso ex art. 73 c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione in base alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In particolare, con sentenza 1215/2020, è stato statuito che “ 2. In linea di diritto, vanno ribaditi i seguenti principi, già evidenziati dalla giurisprudenza di questo Consiglio ed applicati dalla sentenza impugnata.

2.1 L’incidenza dell’atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi non integra l'interesse attuale e concreto che sorregge l'impugnazione. Non esiste, infatti, una « dimensione ottimale » dell'istituzione scolastica, né un optimum in termini assoluti in materia di organizzazione scolastica, poiché i parametri normativi in materia sono tendenziali e flessibili, proprio per consentire un miglior adeguamento della struttura scolastica alle sempre cangianti e molteplici esigenze dell'utenza e spetta all'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, ragionevolmente adattarli alla situazione concreta nella cura dell'interesse pubblico ad essa affidato. Il superamento dei requisiti dimensionali, tendenziali e derogabili, non è quindi né espressione né dimostrazione di un concreto interesse ad agire in capo a genitori ed insegnanti, incombendo ai ricorrenti l'onere di allegare e fornire almeno un principio di prova circa un irragionevole peggioramento della situazione, in termini di organizzazione dell'offerta formativa o di fruizione del servizio scolastico, che conseguirebbe dalla creazione di Istituti Comprensivi o dall'accorpamento amministrativo dei vari istituti, non essendo contestabile né contestato che gli atti di riorganizzazione, impugnati in prime cure, non determinassero alcun mutamento in ordine alla sede delle scuole, alla consistenza della popolazione studentesca o al livello dell'offerta formativa.

2.2 Pertanto, la legittimazione dei genitori, degli insegnanti e del personale a ricorrere avverso gli atti organizzativi riguardanti l’assetto e la sistemazione degli istituti scolastici non deve essere confusa con la verifica dell'interesse ad agire, che presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell’atto programmatorio scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l’Amministrazione ritiene, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio, impresso proprio dal Piano avversato (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 12/11/2013 , n. 5383).

2.3 Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, in linea di principio gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituiti scolastici sono espressione della potestà di autorganizzazione dell’Amministrazione ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell'ambito della scuola, sicché la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'individuare in capo a detti soggetti una posizione legittimante all'impugnazione laddove si prospetti l'incidenza dell'atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 21.2.2001, n. 896;
Cons. St., sez. VI, 3.4.2001, n. 1958;
Cons. St., sez. VI, 8.10.1992, n. 735).

2.4 È pur vero però che, riconosciuta in tal guisa la legittimazione a ricorrere ai genitori degli allievi, ai docenti e al personale tecnico amministrativo in ordine alla qualità del servizio con riferimento ai requisiti dimensionali, come ricorda correttamente la sentenza impugnata, l’affermazione dell’esistenza di un interesse concreto e attuale alla favorevole definizione del ricorso deve comunque e sempre accompagnare, in tali casi, la sua proposizione.

In altre parole, nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta gli originari ricorrenti avrebbero dovuto fornire quanto meno concreti indizi in ordine alla natura e portata dei pregiudizi che - in quanto genitori degli alunni appartenenti ai due istituti scolastici che si andavano a scorporare, ovvero in quanto appartenenti al personale docente e amministrativo degli istituti stessi - sarebbero andati inevitabilmente o, quanto meno, verosimilmente ad affrontare (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2054).

2.5 Quanto ai genitori, infatti, essi non hanno indicato le ragioni per le quali le modifiche apportate potessero pregiudicare la fruibilità scolastica e/o l'erogazione del relativo servizio, gli atti impugnati non recando indicazioni di ridimensionamento nel numero delle classi o degli insegnanti o, comunque, una loro modificazione o una destinazione dei discenti a edifici scolastici diversi da quelli di attuale frequenza;
e tanto vale anche per i docenti e per il personale tecnicoamministrativo, che non risultano intaccati - nei propri interessi lavorativi, funzionali o logistici - dal semplice strumento programmatorio.

2.6 Solo nell'ipotesi, invero, di adozione, in prospettiva, di provvedimenti di rimodulazione e/o diversa assegnazione di alunni, docenti o altri dipendenti (o aggravamento dei compiti di questi ultimi o di obbligata rinuncia a servizi scolastici essenziali) i provvedimenti in esame, quali necessari presupposti rispetto a tali future determinazioni, potrebbero, infatti, essere investiti di impugnativa in una con le scelte pianificatorie di cui si controverte (così, ancora e a titolo esemplificativo di tale condivisibile orientamento, la cit. sentenza n. 2054 del 2010).

3. Sulla scorta di tale inquadramento, il ricorso di prime cure è rimasto privo di adeguato riscontro circa il concreto pregiudizio, nei termini appena descritti, che i genitori, gli insegnanti e il personale tecnicoamministrativo risentirebbero dall'impugnato Piano di dimensionamento.

Ne consegue la sussistenza dei presupposti per la dichiarata carenza di interesse ad agire in capo agli originari ricorrenti, nei termini condivisibilmente prospettati dalla sentenza impugnata.

3.1 Occorre in conclusione ribadire che gli invocati orientamenti positivi in termini di legittimazione ad agire in materia, hanno inteso riconoscere ai docenti, ai genitori degli allievi e anche al personale tecnicoamministrativo, una posizione qualificata e differenziata che li legittima a ricorrere, ma nulla hanno affermato circa la sussistenza, sempre e comunque, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo ai soggetti via via ricorrenti, interesse che, costituendo condizione dell'azione, deve essere verificato dal giudice della singola controversia, di volta in volta, e non può ritenersi in re ipsa nel sol fatto di essere, i ricorrenti, titolari di una posizione qualificata e differenziata.

Tale legittimazione dei genitori, degli insegnanti e del personale, infatti, non può e non deve essere confusa con la verifica dell'interesse ad agire, che presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell'atto programmatorio scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l'Amministrazione ritiene, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio, impresso proprio dal Piano avversato.

3.2 Nella specie, non essendo stata nemmeno allegata, prima ancor che provata, una simile lesione, nei termini anche di mero pregiudizio morale, nulla prevedendo il Piano sulla formazione delle classi o sullo spostamento delle sedi, manifesta appare la carenza di un concreto interesse ad agire in capo agli originari ricorrenti, non essendo sufficiente un pregiudizio meramente ipotetico.

3.3 Né appare condivisibile il ragionamento, secondo il quale l'incidenza dell’atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi, integrerebbe proprio quell'interesse attuale e concreto che sorreggerebbe l'impugnazione.

Non esiste, infatti, una "dimensione ottimale" dell'istituzione scolastica, come invece afferma il primo giudice, né un optimum in termini assoluti in materia di organizzazione scolastica, poiché i parametri normativi in materia sono tendenziali e flessibili, proprio per consentire un miglior adeguamento della struttura scolastica alle sempre cangianti e molteplici esigenze dell'utenza e spetta all'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, ragionevolmente adattarli alla situazione concreta nella cura dell'interesse pubblico ad essa affidato.

3.4 Il superamento dei requisiti dimensionali, tendenziali e derogabili, non è quindi né espressione né dimostrazione di un concreto interesse ad agire in capo a genitori ed insegnanti, incombendo ai ricorrenti l'onere di allegare e fornire almeno un principio di prova circa un irragionevole peggioramento della situazione, in termini di organizzazione dell'offerta formativa o di fruizione del servizio scolastico, che conseguirebbe dalla creazione di Istituti Comprensivi o dall'accorpamento amministrativo dei vari istituti, non essendo contestabile né contestato che gli atti di riorganizzazione, impugnati in prime cure, non determinassero alcun mutamento in ordine alla sede delle scuole, alla consistenza della popolazione studentesca o al livello dell'offerta formativa.

Le organizzazioni formative, già facenti capo ai precedenti plessi, sono rimaste infatti immutate, efficaci ed operanti come in passato .”.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giunti motivi, anche alla luce della natura degli interessi coinvolti, per procedere alla compensazione delle spese di lite.

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