TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-02-03, n. 201501954

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-02-03, n. 201501954
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201501954
Data del deposito : 3 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09095/2014 REG.RIC.

N. 01954/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09095/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9095 del 2014, proposto da:
Società Cerved Rating Agency Spa, Società Cerved Group Spa, in persona dei rispettivi, legali rappresentanti, rappresentate e difese dall'avv. U F, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Autorità per L'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Società Snam Rete Gas Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Rozemaria Bala, con domicilio eletto presso Vito Auricchio in Roma, Via

XX

Settembre N5;
Società Standard &
Poor'S Rating Services, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Aristide Police, Fabio Guastadisegni, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;

per l'annullamento

della deliberazione 207/2014/r/gas del 08.05.2014 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, recante approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete predisposto dalla società

SNAM

Rete Gas s.p.a.;

nonché,

per il risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico e di Società Snam Rete Gas Spa e di Società Standard &
Poor'S Rating Services;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso

-con il ricorso in esame è stata impugnata la deliberazione 207/2014/R/GAS, datata 8 maggio 2014, dell’ “Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

Considerato

-ai sensi dell’art. 14, comma 2, del c.p.a., sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tar della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’A.E.E.G.;

-il criterio della competenza funzionale di cui all’art. 14 c.p.a. è poziore e ha vis attractiva , rispetto ai criteri regolatori della competenza territoriale enucleati dal precedente art. 13 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. ord. 25 giugno 2012, n. 35;
Cons. Stato, Ad. plen., ord. 4 febbraio 2013, n. 4);

Ritenuto

-deve escludersi la competenza funzionale del Tar Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 135, lett. h) del c.p.a., in quanto la controversia non rientra tra quelle “relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, bensì attiene al riscontro di legittimità della deliberazione con la quale l’Autorità ha approvato la proposta di

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