TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-03-04, n. 202400824
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 00824/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M A, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italferr S.p.A., non costituita in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei, per le Politiche di Coesione e per il PNRR, Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato: a) l’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento delle aree occorrenti ed approvazione del progetto, ex art. 1, l. n. 164/2014, relativo alla realizzazione dell’asse ferroviario Palermo – Catania – Messina, nuova tratta Enna – Dittaino (CUP J11H03000180001), pubblicato da Italferr s.p.a. sul Quotidiano di Sicilia in data 17 dicembre 2020 e, eventualmente, su altri quotidiani, nella parte in cui interessa i terreni di proprietà della ricorrente; b) tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresi quelli menzionati nel citato avviso, di seguito indicati; c) la nota del referente di progetto del 27 novembre 2020 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell’intervento, redatto da Italferr s.p.a.; d) l’ordinanza n. 52 del 2 dicembre 2020 con la quale il Commissario ha indetto la conferenza di servizi per la valutazione e approvazione del progetto dell’opera ferroviaria; e) la nota RFI s.p.a. del 4 dicembre 2019, con la quale la società Italferr s.p.a. è stata incaricata dell’espletamento delle attività volte alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’approvazione del progetto ai fini dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; f) l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 10 del 24 dicembre 2021, avente ad oggetto «“Realizzazione asse ferroviario Palermo – Catania – Messina” Nuovo Collegamento Palermo – Catania Lotto 4b: Nuova tratta Enna – Dittaino (CUP J11H03000180001) Approvazione progetto definitivo», pervenuta alla ricorrente con raccomandata in data 6 febbraio 2023, e di tutti i provvedimenti ivi menzionati, di seguito indicati; g) la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi del 23 dicembre 2021 sul progetto definitivo del “Nuovo collegamento Palermo – Catania: Lotto 4b tratta Nuova Enna – Dittaino”; h) i giudizi e/o pareri favorevoli espressi in sede di conferenza di servizi dai soggetti competenti; i) la nota Italferr s.p.a. in data 21 novembre 2022, avente ad oggetto «Comune Leonforte – NP1 – Approvazione del progetto definitivo: “Lotto 4B tratta Nuova Enna – Dittaino” Comunicazione di approvazione del progetto definitivo», trasmessa alla ricorrente con raccomandata in data 6 febbraio 2023; l) la nota Italferr s.p.a. in data 25 gennaio 2023, avente ad oggetto «Lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo – Catania, nella terra Nuova Enna – Dittaino, tra la stazione di Enna (i) e Dittaino (i) compresa la progettazione esecutiva … Riscontro PEC del 30.12.2022».
In via cautelativa, la ricorrente ha chiesto, inoltre, l’annullamento e comunque la disapplicazione dell’art. 5 d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, ove inteso ad escludere la comunicazione ai soggetti proprietari interessati dell’avviso di avvio del procedimento di espropriazione.
Nel ricorso si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è proprietaria di un terreno, sito nel territorio di Assoro, in cui insiste un’azienda agricola di produzione di cereali, censito al foglio 65, particelle 29, 30, 282, 284, 229 e 144; b) soltanto in data 30 dicembre 2022 la ricorrente è venuta a conoscenza del procedimento espropriativo che interessa il proprio terreno ai fini della costruzione della tratta ferroviaria Catania-Palermo mediante la realizzazione di una galleria e di una stradella a servizio della rete ferroviaria che attraverserebbero il predetto terreno, così impedendo la continuità nella conduzione dell’azienda agricola; c) venuta a conoscenza del procedimento, la ricorrente ha richiesto a Italferr s.p.a. ed a RFI s.p.a. una diversa collocazione della stradella, a tutela della sua proprietà e dell’esercizio dell’attività agricola; d) Italferr s.p.a. ha respinto la richiesta con nota in data 25 gennaio 2023, nella quale ha rappresentato di avere pubblicato l’avviso inerente alla procedura espropriativa in questione in data 17 dicembre 2020 sia sul quotidiano a tiratura nazionale La Repubblica sia sul Quotidiano di Sicilia, e che, non proposte osservazioni dagli interessati, il progetto definitivo dell’opera era stato approvato con ordinanza commissariale n. 10 del 29 gennaio 2022, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità; e) nell’avviso pubblicato sul Quotidiano di Sicilia sono richiamati i provvedimenti adottati dall’Amministrazione per la realizzazione dei lavori in questione, segnatamente la nota del referente di progetto del 27 novembre 2020 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell’intervento, l’ordinanza n. 52 del 2 dicembre 2020 con la quale il Commissario ha indetto la conferenza di servizi per la valutazione e approvazione del progetto dell’opera ferroviaria e la nota RFI s.p.a. in data 4 dicembre 2019, con la quale Italferr s.p.a. è stata incaricata dell’espletamento delle attività volte alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’approvazione del progetto ai fini dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; f) in data 6 febbraio 2023 è pervenuta alla ricorrente la nota Italferr s.p.a. 21 novembre 2022 avente ad oggetto la comunicazione relativa all’approvazione del progetto definitivo dell’opera, contenente l’invito a “ prendere visione, previo appuntamento telefonico … presso la sede Italferr di Palermo … della relativa documentazione riguardante le Vostre proprietà interessate dal progetto in questione, le cui risultanze catastali e l’individuazione sono riportate negli allegati stralci dell’Elenco Ditte e Piano Particellare … ”; g) con la medesima nota Italferr s.p.a. ha trasmesso alla ricorrente l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 10 in data 24 dicembre 2021 di approvazione del progetto definitivo, che “ sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, e conferisce efficacia alla dichiarazione di pubblica utilità disposta ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 133/2014, come convertito nella legge n. 164/2014 ”; h) in data 20 febbraio 2023 la ricorrente ha riproposto la richiesta di variante relativa alla stradella la cui realizzazione impedirebbe la continuità nella coltivazione dell’azienda.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) risulta violato l’art. 11 d.P.R. n. 327/2001, che prevede l’avviso al proprietario del bene sul quale si intenda porre il vincolo preordinato all’esproprio dell’avvio del relativo procedimento; b) tale disposizione, confermata dall’art. 16 del medesimo decreto, prevede, inoltre, che qualora il numero degli interessati sia superiore a cinquanta la comunicazione per pubblici proclami sia effettuata mediante affissione dell’avviso all’albo pretorio del Comune nel cui territorio ricadono gli immobili nonché mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale; c) anche per le opere di cui alla cd. legge obiettivo (legge n. 443/2001) deve essere assicurata idonea pubblicità, con le modalità previste dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, il quale rimanda all’art. 5 d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che prescrive la pubblicazione dell’intervento da realizzare sul quotidiano più diffuso nella Regione, con l’indicazione della localizzazione dell’opera e la sommaria descrizione del progetto, nonché il deposito del progetto presso il competente ufficio della Regione, la quale deve, altresì, provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale ed assicurare una “adeguata informazione al pubblico”; d) l’avviso pubblicato da Italferr s.p.a. in data 17 dicembre 2020 sul quotidiano La Repubblica e sul Quotidiano di Sicilia contiene la sola specificazione che l’opera da realizzare avrebbe attraversato il Comune di Assoro, senza alcuna indicazione delle ditte e delle particelle catastali interessate; e) la pubblicazione