TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-29, n. 202217769

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-29, n. 202217769
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217769
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 17769/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01814/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2010, proposto da
M A O S, rappresentata e difesa dagli avvocati D L T, M L, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato E C, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Bracciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato R V, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Fracassini, 18;

per l'annullamento

dei provvedimenti di approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Bracciano


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Bracciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente ricorso, la ricorrente impugna la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bracciano approvata con Delibera della Giunta Regionale Lazio n. 789 del 22.10.2009, ivi incluso il parere del Comitato Tecnico n. 159/1 del 26.03.2009, unitamente ai provvedimenti consequenziali (Delibera consiliare del Comune di Bracciano n. 52/2009 di recepimento delle modifiche, Nota Reg. Lazio 19.02.2009 e Delibera consiliare del Comune di Bracciano n. 96/1999 di adozione della Variante).

2. La ricorrente impugna i suddetti atti esponendo di essere proprietaria di numerosi terreni all’interno della Tenuta San Liberato che la Variante contestata destina in parte a zona E4 - agricola di pregio paesaggistico ed in parte E5 - zone boscate vincolate.

3. In particolare, parte ricorrente lamenta la mancata applicazione della Direttiva 2001/42/CE per non essere stata disposta la Valutazione Ambientale Strategica in sede di adozione della Variante. La ricorrente si duole, inoltre, del fatto che la Variante sia stata approvata senza la previa ripubblicazione del Piano con le modifiche introdotte, nonché del fatto che le aree destinate dalla Variante a zona agricola non abbiano di fatto un simile utilizzo e, pertanto, illogica dovrebbe ritenersi la riclassificazione operata d’ufficio sulle aree di proprietà dell’esponente, già classificate E3.

4. Si sono costituite in giudizio argomentando circa l’infondatezza delle avverse pretese sia la Regione Lazio che il Comune di Bracciano.

5. All’udienza del 21 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

7. Per quanto concerne le censure procedimentali, si rileva che sia la normativa nazionale che quella regionale di attuazione esoneravano dalle procedure di VAS gli strumenti urbanistici che all’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 fossero in uno stato di avanzamento tale da non consentire l’adeguato svolgimento delle suddette procedure. La variante in questione, nonostante l’approvazione avvenuta solo nel 2009, era stata adottata dal Consiglio Comunale di Bracciano nel 1999 e inviata ai competenti uffici regionali nel 2000. Pertanto, al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la variante si trovava indubbiamente in uno stato di avanzamento incompatibile con le procedure di VAS.

8. Per quanto concerne le censure relative all’omessa pubblicità delle fasi successive al recepimento delle prescrizioni della Regione, le stesse sono parimenti infondate in quanto per giurisprudenza costante, salve le ipotesi di stravolgimento del PRG, “ la pubblicazione prevista dall'art. 9, legge 17.8.1942 n. 1150, finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal Comune, non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito di prescrizioni introdotte in sede di approvazione regionale ” (TAR Campania - Napoli, sent. 1301/2011, Consiglio di stato, sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2297, sez. IV, n. 4980 del 5 settembre 2003;
sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1197;
sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178;
20 febbraio 1998, n. 301 cit.;
11 giugno 1996, n. 777).

9. Nel caso di specie, le variazioni segnalate da parte ricorrente non costituiscono elementi di rilevanza tale da alterare radicalmente l’assetto complessivo della variante, incidendo in modo marginale sulle previsioni dello strumento urbanistico in quanto circoscritte a poche determinate aree.

10. Quanto alle censure concernenti l’errata classificazione delle aree di proprietà della ricorrente a seguito delle modifiche suggerite dalla Regione, il Collegio ritiene corretti i rilievi della Regione secondo cui le classificazioni A1 - F2 - G2 (suggerite dalla ricorrente) risultano in contrasto con quanto disposto dall’articolo 27 bis della L.R. 24/98, che consente varianti alle zone definite dagli strumenti urbanistici vigenti (nella fattispecie P.R.G. 1980) come “E” ai sensi del D.M. 1444/68 soltanto nei casi in cui le stesse ricadano in aree di scarso pregio paesistico classificate dai P.P.T. vigenti con il livello minimo di tutela.

11. Nel caso di specie, le classificazioni proposte dalla ricorrente sono incompatibili con la normativa di tutela paesaggistica definita dal P.T.P. e dal sistema dei paesaggi naturali definiti dal P.T.P.R. in quanto le aree in questione ricadono completamente all’interno del Parco Naturale di Bracciano e Martignano all’interno della ZPS: IT6030085 – Comprensorio Bracciano-Martignano. Come noto, ai sensi dell’articolo 145 del D.Lgs 42/2004, le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e prevalgono sulle disposizioni difformi in essi eventualmente contenute.

12. D’altro canto, la ricorrente non svolge alcuna argomentazione circa le conseguenze pregiudizievoli della riclassificazione operata a seguito delle prescrizioni regionali sulle attività svolte nelle aree in questione né deduce eventuali interessi e/o aspettative qualificate che sarebbero state disattese in virtù della contestata riqualificazione.

13. La Regione, inoltre, rileva che, a seguito dell’approvazione del P.T.P.R. avvenuta con la Delibera del Consiglio Regionale n. 5/2021, la zona in cui ricadono le aree di proprietà della parte ricorrente è stata sottoposta da vincoli ulteriori e non risulta che parte ricorrente abbia presentato osservazioni durante la procedura di approvazione del P.T.P.R., ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24/1998, né che la medesima abbia provveduto all’impugnazione degli atti della procedura di approvazione, con la conseguenza che sussisterebbero dubbi anche sulla persistenza dell’interesse al ricorso in relazione alle censure concernenti la classificazione delle aree.

14. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato.

15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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