TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-07-25, n. 201400477
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Testo completo
N. 00477/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2012, proposto da:
N S.r.l. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F C, con domicilio eletto presso l’avv. M P in Campobasso, p.zza Cuoco, n.29; Turim S.a.s. in persona del l.r.p.t., Hotel Majestic Astra S.r.l. in persona del l.r.p.t., ditta individuale Cucoro Manuela, Mascilongo Manfredo S.r.l. in persona l.r.p.t., Cala Sveva S.a.s. in persona l.r.p.t.;
contro
Comune di Termoli, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. E B D S, con domicilio eletto presso l’avv. N B in Campobasso, via Roma, n.114;
per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 15 maggio 2012, con la quale è stata istituita l’imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento; nonchè di tutti quanti gli atti preordinati, pregiudiziali, successivi e connessi, in particolare, per quanto di ragione, della delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 15.5.2012, con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 con relativi allegati, nella parte in cui ha previsto e disposto l'incameramento della imposta e la sua devoluzione ai fini ivi indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di Termoli in data 6 luglio 2012 e depositato il 20 luglio 2012, alcune imprese alberghiere operanti nel territorio del predetto comune hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la delibera 15 maggio 2012 n. 37 con cui il Consiglio comunale di Termoli ha istituito e regolamentato l’imposta di soggiorno contemplata dall’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
In particolare, le imprese ricorrenti hanno fondato il ricorso avverso gli atti predetti sui seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 – mancato inserimento del Comune di Termoli nell’elenco regionale delle località turistiche - mancata istituzione di tale elenco.
Il decreto legislativo in questione ha subordinato l’introduzione dell’imposta di soggiorno all’inserimento del Comune, nel quale si intende istituirla, in un elenco delle località turistiche che le Regioni sono chiamate a predisporre, ma che la Regione Molise non ha introdotto e senza il quale il tributo non potrebbe essere legittimamente applicato dagli enti locali;
2) violazione e falsa applicazione dell’art 4 del d.lgs. n. 23/2011, in relazione al criterio di gradualità nella determinazione dell’imposta. Violazione degli artt. 2 e 12 della l. n. 42/2009. Violazione dei principi di progressività e capacità contributiva, come stabiliti dall’art. 53 Cost. Eccesso di potere per illogicità e manifesta contraddittorietà del criterio adottato.
Il decreto legislativo prevede che la misura dell’imposta di soggiorno sia proporzionata al prezzo del pernottamento entro una soglia massima di 5 euro al giorno; il gravato regolamento comunale si sarebbe distaccato da tale criterio, commisurando l’imposta alla categoria della struttura ricettiva, per gi alberghi definita dal numero di stelle.
Le imprese ricorrenti sostengono che la categoria di appartenenza della struttura ricettiva non costituisce un corretto parametro di graduazione dell’imposta, in quanto seppure il livello di prezzo è normalmente rapportato alla categoria, non può ignorarsi che i prezzi mutano anche sensibilmente in funzione di fattori quali il periodo di alta o bassa stagione, il numero di prenotazioni, i servizi accessori ecc. Ne consegue che, agganciando la misura dell’imposta alla categoria, essa rimane sempre la stessa pur variando il prezzo, in violazione del parametro previsto dal legislatore;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.
Secondo le ricorrenti il termine fissato dal regolamento per l’entrata in vigore dell’imposta sarebbe illegittimo in quanto ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 richiamato dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 istitutivo dell’imposta di soggiorno, le entrate tributarie non possono produrre effetti prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello della loro introduzione, di modo che la previsione dell’impugnato regolamento che ne prevede la decorrenza dal 1° gennaio 2012 sarebbe illegittima;
4) violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 in relazione all’art 52 d.lgs. n. 446/1997 e agli artt. 2 e 12 della l. n. 42/2009. Violazione del principio di riserva di legge.
Il gravato regolamento stabilisce che il gestore della struttura recettiva sia responsabile del pagamento, ma le ricorrenti lamentano che tale responsabilità viola il principio di riserva di legge, dal momento che l’individuazione dei soggetti obbligati è di stretta competenza della legge statale che, invece, nulla prevede al riguardo;
5) illegittimità della delibera di