TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-08-05, n. 202402393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-08-05, n. 202402393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402393
Data del deposito : 5 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2024

N. 02393/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00999/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 999 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Consuelo Caleca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- il Ministero dell'Interno – Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Palermo ha negato il rinnovo del porto di fucile per uso “tiro a volo” e del relativo libretto personale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno – Questura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Udito, nella Pubblica udienza del giorno 11 aprile 2024, l’Avvocato dello Stato, presente così come specificato nel verbale;



FATTO e DIRITTO

A) Con atto notificato il 14 maggio 2022 e depositato il 13 giugno seguente, il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. -OMISSIS- del giorno 11 marzo 2022, notificato il giorno 17 seguente, con il quale la Questura di Palermo ha rigettato l'istanza di rinnovo del porto di fucile per uso “tiro a volo”; ne è chiesto l’annullamento con conseguente obbligo del riesame della domanda da parte dell’Amministrazione.

La motivazione del diniego risiede nel compimento di “atti contrari alla pubblica decenza” durante la notte del 22 dicembre 2014 quando il ricorrente, unitamente con altri quattro amici, avrebbe urinato dinanzi al portone del Commissariato di P.S. di Alcamo, in corrispondenza della targa di marmo riportante lo stemma della Repubblica Italiana e sull’autovettura con colori d'Istituto della Polizia di Stato.

La segnalazione da parte del Commissariato di Alcamo alla Questura di Palermo è avvenuta il 20 aprile 2015 al termine delle indagini che hanno condotto all’identificazione di un quinto soggetto partecipante al fatto contestato.

È dedotta l’illegittimità per i motivi di:

1) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 11, 42 e 43 del t.u.l.p.s.; violazione dell’art. 3, l.241/90 ” poiché in atto non sarebbe pendente nei suoi confronti alcuna indagine o procedimento penale, anche con riferimento al fatto contestato nel provvedimento impugnato, e pertanto la motivazione sarebbe inadeguata riguardo all’asserita mancanza dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità;

2) “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti. illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione, irragionevolezza”.

Sarebbe stata omessa un’adeguata istruttoria sulla personalità anche in considerazione dello stato di incensuratezza; il comportamento contestato invero si riferisce a fatti risalenti nel tempo che non hanno avuto alcuna conseguenza penale ed ai quali, comunque, non avrebbe preso parte.

L’amministrazione intimata si

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