TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-07-27, n. 202000796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-07-27, n. 202000796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000796
Data del deposito : 27 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2020

N. 00796/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00409/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2016, proposto da
Associazione Castiglione Libera, G A, R D L, Mirella D'Amato, R Q, rappresentati e difesi dagli avvocati A T, F F, con domicilio eletto presso lo studio A T in Lecce, via Guglielmo Oberdan n. 70;

contro

Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi 43;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;

nei confronti

Chiusurelle Village S.r.l, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Caggiula, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

per l'annullamento

della concessione demaniale marittima in data 24.12.2015, n. 29;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Porto Cesareo, Chiusurelle Village S.r.l, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 il dott. Roberto Michele Palmieri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’associazione ricorrente – che riunisce i proprietari di abitazioni site in Torre Lapillo, loc. Torre Castiglione – ha impugnato la concessione demaniale marittima n. 29/15, rilasciata in favore della controinteressata Chiusurelle Village s.r.l.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 14 L.R. n. 16/15;
eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria;
2) violazione degli artt. 97, 100 e 104 PPTR;
eccesso di potere per errore e sviamento.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Porto Cesareo ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, il Ministero dei Beni Culturali e la locale Soprintendenza hanno chiesto l’accoglimento del ricorso, e il conseguente annullamento degli atti impugnati. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la controinteressata Chiusurelle Village s.r.l. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 14.4.2016 è stata rigettata la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 15.7.2020 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte della ricorrente, come da nota a firma del suo procuratore depositata in data 15.6.2020.

Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle censure articolate nei confronti delle parti resistente e controinteressata, per la compensazione delle spese di lite.

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