TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-03-08, n. 202200189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-03-08, n. 202200189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200189
Data del deposito : 8 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2022

N. 00189/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00304/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da
D T, rappresentato e difeso dagli avvocati R R e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

-dell’ordinanza di demolizione del Comune di Reggio Calabria–settore urbanistica, Ordinanza V.E. n. 20/2021, prot. n. 59418 del 23.03.2021, notificata in data 26.03.2021, nonché di tutti gli altri atti presupposti e presupponenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente è proprietario di un complesso immobiliare, ubicato in località Fornace-Mancusi nel Comune di Reggio Calabria, acquistato in virtù di decreto di trasferimento del 18 aprile 2011 ex art. 586 c.p.c. del Giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Reggio Calabria e suddiviso nei seguenti lotti:

-lotto n. 5: “ Terreno con sovrastante stabilimento industriale in disuso per la produzione di laterizi sito nel Comune di Reggio Calabria, località Vito, alla Via Vito 2 Inferiore n. 179, di mq 5.570 circa i manufatti e di mq. 10.606 circa il terreno libero circostante. Riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio 46 particella 928. Destinazione urbanistica: Zona Omogenea “E” – zona per attività primarie, e nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al Foglio 46 particella 929 sub 1 e sub 2 ”;

-lotto n. 8: “ Terreno con manufatti abusivi, di mq 3.500 circa, sito nel Comune di Reggio Calabria località Vito Superiore, contrada Cappelluto, riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio 47 particella 7. Destinazione urbanistica: Zona Omogenea “F” verde pubblico”;

- lotto n. 9 : “Terreno sito nel Comune di Reggio Calabria località Vito, contrada Mancusi, di mq. 1820 circa, riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio 46 particella 27. Destinazione urbanistica: Zona Omogenea “F” – verde pubblico ”;

-lotto n. 10: “ Terreno con annesso piccolo fabbricato rurale sito nel Comune di Reggio Calabria località Vito, località Petti o Pentimele, di mq 4.572 circa, riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio 46 particella 94 e 95.Destinazione urbanistica: Zona Omogenea “E” – zone per attività primarie ”;

-lotto n. 13: “ Terreno sito nel Comune di Reggio Calabria località Vito, contrada Mancusi, esteso complessivamente mq.

3.520 circa, riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio 23 particella 56 (Destinazione urbanistica: Zona Omogenea “E” – zone per attività primarie ed in parte Zona Omogenea “F” verde pubblico) e particella 57 (Destinazione urbanistica: Zona Omogenea “F” verde pubblico)
” con la precisazione che l’ordinanza di demolizione risulta fare erroneo riferimento al Foglio n. 53;

-lotto n. 15: “ Terreno sito nel Comune di Reggio Calabria località Vito, di mq 5.550 circa, riportato nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio 46 particella 290. (Destinazione urbanistica: Zona Omogenea “E”– zone per attività primarie ed in parte Zona Omogenea “F”–verde pubblico) ”.

Gli immobili sopra descritti, già appartenenti al sig. M S (debitore esecutato), venivano assegnati, come detto, a seguito di vendita senza incanto, dopo che l’esperto stimatore nominato dal GE ne aveva verificato la conformità urbanistica ed edilizia come da apposito elaborato peritale depositato in atti.



2. Con ordinanza n. 20 del 23.03.2021, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Reggio Calabria, muovendo da una serie di sopralluoghi effettuati in data 10.07-16.07.2020 dagli agenti del Comando Carabinieri del Gruppo Forestale di Reggio Calabria che avevano accertato la presenza in loco di rifiuti pericolosi e di strutture fatiscenti con copertura in eternit (v. relazione C.C. inviata al Comune di Reggio Calabria il 12.10.2020), ordinava la demolizione e lo sgombero delle opere abusive realizzate sugli immobili identificati catastalmente: F. n. 46, particelle nn. 20, 27, 94, 95, 928 (parte), 929 sub. 1 e 2;
F. n. 47, particella n. 7;
F. n. 53, particelle nn. 56 e 57, ritenendole sprovviste dei necessari titoli autorizzativi.



3. Avverso l’ordine demolitorio il sig. Tripodo ha proposto il gravame in esame con atto tempestivamente notificato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ed articolando un unico motivo di diritto così articolato: “ violazione di legge e difetto di motivazione per erroneo accertamento del fatto e per difetto di motivazione del provvedimento adottato-mancata valutazione dell'amministrazione. Difetto di motivazione del provvedimento adottato ”.

In sintesi, si è censurata la carenza di motivazione del provvedimento impugnato per l’erroneo accertamento istruttorio sulla ritenuta natura abusiva degli immobili da demolire.

Sulla scorta di quanto documentato dal CTU del Tribunale di Reggio Calabria, l’immobile industriale (capannone) individuato alla particella n. 929 sub. 1 e 2 sarebbe, invece, munito di licenza a costruire n. 389 rilasciata il 26.09.1967, avendo peraltro ottenuto anche il nulla osta del Genio Civile in data 17.02.1967;
le altre costruzioni (p.lla n. 7 Foglio n. 47 - Foglio n. 46 p.lle n. 94 e n. 95) sarebbero o costruite in epoca anteriore al 1967 e quindi non necessitanti di alcun titolo edilizio o attualmente non più esistenti, mentre le restanti particelle in contestazione sarebbero soltanto terreni inedificati (part. n. 56 e 57 del foglio n.53, rectius n. 23) o non in proprietà del ricorrente (F. n 46 n. 20).

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