TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-12-24, n. 202403045
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Testo completo
Pubblicato il 24/12/2024
N. 03045/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2024, proposto da
Candi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrada Brescia Verona Vicenza DO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Anas s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 1199/22024 del 10.1.2024 di Autostrada Brescia Verona Vicenza DO S.p.A., notificata via pec il 10.1.2024 ed avente ad oggetto “Impianti pubblicitari collocati su viabilità di competenza di Autostrada Brescia Verona Vicenza DO S.p.A. Vostre istanze di rinnovo autorizzazioni. Diniego” , nonché della precedente comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 prot. n. 45328/23 GC/MP del 5.10.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze presentate dalla società ricorrente;.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autostrada Brescia Verona Vicenza DO s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Candi s.r.l. - operante nel campo pubblicitario, già titolare di provvedimenti di autorizzazione per la collocazione di impianti verticali e cartelli pubblicitari su numerosi tratti stradali - presentava in data 13 dicembre 2021 istanze per il rinnovo delle autorizzazioni inerenti 47 cartelli pubblicitari ed in data 14 dicembre 2021 istanze per il rinnovo delle autorizzazioni inerenti 26 impianti verticali di direzione. Autostrada Brescia Verona Vicenza DO s.p.a. (di seguito, breviter , Autostrada) inizialmente con nota del 9 marzo 2023 comunicava il diniego delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni alla collocazione di impianti sulla viabilità rientrante nella propria competenza gestionale. Tale diniego veniva poi revocato da Autostrada con nota di data 11 aprile 2023 per rilevato difetto della preventiva comunicazione dei motivi ostativi.
2. Autostrada con nota prot. n. 45328/23 del 5 ottobre 2023 comunicava i motivi ostativi all’accoglimento delle predette istanze, richiamando l’incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale, nonché le iniziative intraprese per la rivalutazione delle implicazioni sulla sicurezza stradale dei potenziali elementi di distrazione, fra cui gli impianti pubblicitari, rilevando che gli impianti de quibus , per il loro numero e soprattutto per il relativo contenuto (rappresentato da indicazioni di servizio unite a messaggi pubblicitari), possono ingenerare confusione e distrarre l’attenzione dei conducenti, ed evidenziando la potenziale fonte di pericolo rappresentata dai supporti dei relativi impianti. Pertanto Autostrada - ritenuto applicabile il divieto di cui all’art. 23, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) e considerato recessivo rispetto all’interesse primario della circolazione stradale un eventuale affidamento ingenerato dai precedenti rinnovi - concludeva che la riconsiderazione di tutti gli interessi implicati nella vicenda imponeva il perseguimento delle esigenze attinenti alla sicurezza stradale, eliminando i potenziali fattori di pericolo costituiti dalla presenza dei ricordati segnali.
Candi s.r.l. con le osservazioni procedimentali del 16 ottobre 2023, replicava ai predetti motivi ostativi.
Ciononostante Autostrada con il provvedimento prot. n. 1199/2024 del 10 gennaio 2024 rigettava le istanze di rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari in rassegna.
In primo luogo, Autostrada ricordava l’aumento costante del traffico veicolare riscontrato lungo la rete gestita, che affermava essere superiore al 10% rispetto ai valori registrati nel 2012, per cui in sede di esame delle istanze di rinnovo era stato riservato un ruolo centrale all’interesse primario della circolazione stradale. Inoltre Autostrada ribadiva che gli impianti pubblicitari, per la loro funzione, costituiscono un fattore di disturbo dell’attenzione e della concentrazione che i conducenti devono mantenere durante la guida e precisava che gli impianti della ricorrente, anche se ascrivibili ai segnali stradali di cui agli artt. 134 e 136 d.P.R. n. 495 del 1992, contengono informazioni e messaggi aventi carattere pubblicitario, essendo riferiti ad imprese commerciali, per cui sorge la necessità di ponderare l’interesse pubblico primario della sicurezza della circolazione stradale con l’utilità rappresentata dalle informazioni veicolate dagli impianti, utilità da rapportare alla generalità degli utenti della strada.
Sulla base delle richiamate considerazioni Autostrada concludeva che la permanenza in loco degli impianti incideva negativamente sul piano della sicurezza della circolazione, costituendo una fonte di sviamento dell’attenzione dei conducenti, tenuto conto del livello di saturazione del flusso veicolare e considerata la ritenuta limitata utilità di tali mezzi pubblicitari rispetto a modalità informative alternative cui gli utenti della strada possono accedere.
3. Candi s.r.l. impugnava il predetto diniego presentando tempestivo ricorso articolato su plurimi motivi.
Con il primo motivo, sviluppato su più aspetti, la ricorrente lamentava innanzi tutto una carenza di istruttoria e di motivazione, essendo stati utilizzati per tratti stradali ordinari dati inerenti il traffico autostradale, deduceva l’irrilevanza dell’asserito maggior volume di traffico lungo l’arteria autostradale, ritenendo impensabile il riversarsi di detto aumento lungo i tratti stradali ove gli impianti risultano collocati, e sosteneva che le autorizzazioni erano state rinnovate nel 2020, quando era già presente l’incremento di traffico. La ricorrente osservava altresì che l’intenso traffico veicolare addotto da Autostrada deporrebbe per l’utilità dei segnali di indicazione, e rilevava che la valutazione sulla pericolosità degli impianti andrebbe compiuta con riferimento ad ogni singolo impianto. Inoltre la ricorrente riteneva violata la normativa che distingue fra gli impianti pubblicitari, disciplinati dall’art. 23, del codice della strada, ed i segnali turistici e di territorio di cui all’art. 39, comma 1, lett. h) dello stesso testo normativo,