TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-08-30, n. 202416009
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2024
N. 16009/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14193/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14193 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Montana, Jacopo Maria -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del provvedimento DAGEP 333CAL 2502TL del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio contenzioso e affari legali - prot. n. 0014494 del 4.10.2022 avente ad oggetto: ”Riattivazione procedimento di recupero della somma di euro 82.620,00 concessa a titolo di anticipo delle spese legali in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. Tribunale di -OMISSIS-”, notificato in data 6.10.2022;
- del parere del 28.2.2022 ivi richiamato;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, anche se incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento n. 333CAL 2502 TL, del 4 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha richiesto il recupero della somma di € 82.620,00, a suo tempo concessa a titolo di anticipo delle spese legali in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. del Tribunale di -OMISSIS-.
1.1. Il ricorrente, Dott. -OMISSIS-, ha premesso che, unitamente ad altri colleghi, a partire dall’agosto 2001, è stato coinvolto in uno dei procedimenti penali relativi vicenda “-OMISSIS-”, nell’ambito dei fatti occorsi durante il -OMISSIS- di -OMISSIS-, conclusosi, nel luglio 2012, con una sentenza definitiva di condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione (di cui 3 anni condonati per indulto), nonché alla pena accessoria di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per il reato di -OMISSIS- (art. -OMISSIS- c.p.) e con dichiarazione di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di -OMISSIS- (art. -OMISSIS- c.p.) ed -OMISSIS- (art. -OMISSIS- c.p., quest’ultimo riformulato rispetto all’originaria contestazione di -OMISSIS-). Ha precisato che, nel corso dell’iter processuale, era stato assolto in primo grado con decisione rivista in grado di appello e confermata dalla Corte di Cassazione e che le somme richieste in ripetizione dall’amministrazione erano state anticipate per il pagamento delle spese legali del procedimento di primo grado, in ragione della pronuncia di assoluzione.
Il procedimento di recupero è stato avviato con nota del 5 novembre 2013, prot. 333.A/U.C. 2502 TL, notificata all’interessato in data 30 novembre 2013, a seguito della quale il ricorrente ha formulato delle osservazioni. Non avendo più avuto riscontro egli, quindi, aveva ritenuto che le stesse fossero state accolte, mentre, improvvisamente, l’amministrazione con comunicazione del 27 dicembre 2018, notificata il 06 febbraio 2019, ha comunicato che il procedimento era stato sospeso a seguito di pronunce di diverso avviso espresse dalle Avvocature dello Stato sia distrettuale che generale in merito alla fondatezza dell’azione di recupero. Infine, nel 2022, alla luce di un nuovo parere espresso dall’Avvocatura generale dello Stato, il ricorrente ha ricevuto la notifica del provvedimento impugnato.
1.2. Egli, pertanto, ha proposto il presente ricorso affidandolo ai motivi di seguito riportati e sintetizzati.
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e 10, comma 1, lettera b) della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, ingiustizia manifesta, carenza assoluta di motivazione.
Il ricorrente deduce che nel provvedimento impugnato non sarebbe stata fornita alcuna adeguata motivazione rispetto alle osservazioni formulate con raccomandata del 14 gennaio 2014, in violazione degli artt. 7- 10 della legge sul procedimento amministrativo.
2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi costituzionali di buon andamento, giusto procedimento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Violazione e/ falsa applicazione degli artt. 2 e 20, comma 1, della legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. e violazione e/o falsa applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2023, n. 58 e del termine di conclusione del procedimento di cui alla tabella allegata. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta.
Deduce il ricorrente che dall’avvio del procedimento risalente al mese di novembre 2013 e dall’invio delle proprie osservazioni nessuna comunicazione è pervenuta dall’amministrazione sino al 21 novembre 2018, ingenerando in lui il legittimo affidamento che la vicenda fosse conclusa, non avendo avuto notizia dell’intervenuta sospensione (per oltre cinque anni) senza che vi fossero i presupposti di legge il tutto in violazione dei termini procedimentali di 180 giorni stabiliti - per l’art. 32 l. n. 152/75 - dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2023, n. 58.
3) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi costituzionali di buon andamento, giusto procedimento ed imparzialità della pubblica amministrazione sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta.
L’art. 21 nonies l. n. 241/90 stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo attributivo di vantaggi economici può annullarsi solo se sussista l’interesse pubblico, entro un tempo ragionevole e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla sua adozione. Nel caso di specie, il recupero delle somme, ad avviso del ricorrente, andrebbe inteso come provvedimento di riesame di quello che in precedenza le ha riconosciute, e risulterebbe adottato, quindi, in violazione di tale disposizione. Il provvedimento, inoltre, non è conforme a quanto deciso dall’amministrazione nei confronti di un altro collega, in una vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame, con ulteriore lesione del legittimo affidamento maturato dal ricorrente.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 d.l. 25.03.1997 n. 67, convertito con modificazioni in Legge 23.05.1997 n. 135. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 Legge 22.05.1975 n. 152 (cd. “Legge Reale”). Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta.
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, mentre rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art. 32 della l. n. 175/1975, speciale rispetto alla norma contenuta nel citato art. 18; inoltre, il rimborso spetterebbe al ricorrente in virtù della sentenza assolutoria di primo grado, non assumendo rilevanza le successive vicende del giudizio penale posto che la norma applicabile (art. 32 l. n. 175/1975) non impone che la sentenza assolutoria sia passata in giudicato.
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 D.L. 25.03.1997 n. 67, convertito con modificazioni in Legge 23.05.1997 n. 135 sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell’art. 32 Legge 22.05.1975 n. 152 (cd. “Legge Reale”) sotto altro profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta.
In subordine e solo per il caso di mancato accoglimento dei restanti motivi, il ricorrente contesta che ai sensi dell’art. 32, l. 152/1975 non può esercitarsi la rivalsa nel caso in cui non vi sia una condanna a titolo di dolo (circostanza che, nella specie, non è avvenuta per tutte le imputazioni, essendosi conclusa per gran parte dei reati contestati, con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione): la rivalsa, quindi, avrebbe potuto essere esercitata limitatamente alle spese legali afferenti alla sentenza di condanna e non all’attività difensiva per i reati poi dichiarati prescritti. Inoltre afferma che anche se si ritenesse corretta l’applicazione l’art. 18 d.l. n. 67/97 il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto le sentenze della Corte d’Appello di -OMISSIS- e della Cassazione che hanno dichiarato la prescrizione dei reati non hanno accertato la responsabilità del ricorrente per i reati ascrittigli: anche in questo caso, quindi, l’anticipazione concessa non potrebbe essere recuperata, quantomeno integralmente, perché per due reati su tre non è stata accertata la penale responsabilità del ricorrente.
6) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell’art. 18 D.L. 25.03.1997 n. 67, convertito con modificazioni in Legge 23.05.1997 n. 135 sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell’art. 32 Legge 22.05.1975 n. 152 (cd. “Legge Reale”) sotto altro profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta.
La richiesta di restituzione della somma è illegittima, laddove si domanda, oltre all’importo della parcella spettante al difensore si chiede anche la restituzione di quanto versato a titolo di imposte, determinandosi così un “doppio versamento”, quantomeno per la parte relativa all’IVA, con un conseguente ingiustificato arricchimento dell’Erario per la somma di Euro