TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-07, n. 202303522
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Testo completo
Pubblicato il 07/06/2023
N. 03522/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03708/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3708 del 2019, proposto da
NN Di OS, AC CE, NA AL, IC Dichiara, e DI D'Amora, rappresentati e difesi dall'avvocato Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione n. 627 del 19.07.2019 con la quale l'A.O.U. Federico II di Napoli ha disposto l'esclusione dei candidati;
- del bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 O.S.S. indetto in esecuzione della deliberazione del d.g. n. 637 del 02.10.2018;
- d'ogni altro atto e/o provvedimento connesso, collegato, prodromico, conseguenziale, sconosciuto e comunque incompatibile con le richieste di cui al ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 25 maggio 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha disposto la relativa esclusione dalla partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 O.S.S., indetto in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 637 del 02.10.2018.
Con un unico, articolato, motivo di gravame, si assume quanto segue: in primo luogo, si deduce che, pur avendo l’Amministrazione onerato i candidati di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di posta elettronica certificata, che consente una sicura identificazione del mittente per mezzo dello strumento telematico a ciò deputato, a fronte della omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione generata dal sistema informatico al termine della procedura online , l’Azienda Ospedaliera resistente avrebbe dato corso ad un vero e proprio “automatismo” in forza del quale, in assenza d’ogni “indefettibile ponderazione tra gli interessi coinvolti” e di qualsivoglia valutazione afferente la par condicio dei candidati, escludeva i ricorrenti dal concorso; ciò violerebbe la