TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-07, n. 202303522
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Pubblicato il 07/06/2023
N. 03522/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03708/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3708 del 2019, proposto da
G D C, R S, S B, L D, e Lidia D'Amora, rappresentati e difesi dall'avvocato Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione n. 627 del 19.07.2019 con la quale l'A.O.U. Federico II di Napoli ha disposto l'esclusione dei candidati;
- del bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 O.S.S. indetto in esecuzione della deliberazione del d.g. n. 637 del 02.10.2018;
- d'ogni altro atto e/o provvedimento connesso, collegato, prodromico, conseguenziale, sconosciuto e comunque incompatibile con le richieste di cui al ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 25 maggio 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha disposto la relativa esclusione dalla partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 O.S.S., indetto in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 637 del 02.10.2018.
Con un unico, articolato, motivo di gravame, si assume quanto segue: in primo luogo, si deduce che, pur avendo l’Amministrazione onerato i candidati di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di posta elettronica certificata, che consente una sicura identificazione del mittente per mezzo dello strumento telematico a ciò deputato, a fronte della omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione generata dal sistema informatico al termine della procedura online , l’Azienda Ospedaliera resistente avrebbe dato corso ad un vero e proprio “automatismo” in forza del quale, in assenza d’ogni “indefettibile ponderazione tra gli interessi coinvolti” e di qualsivoglia valutazione afferente la par condicio dei candidati, escludeva i ricorrenti dal concorso;ciò violerebbe la previsione dell’art. 65, c. 1, lett. C, del D.lgs. n. 82/2005 e quanto indicato nei chiarimenti resi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 12/2010, secondo cui l’inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata consentirebbe, comunque, l’identificazione del mittente.
Si assume, infine, che l’Amministrazione procedente avrebbe, comunque, dovuto dar corso al soccorso istruttorio in favore dei ricorrenti.
Si è costituita l’A.O.U. resistente, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza straordinaria in data 25 maggio 2023, celebratasi da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è infondato, per le ragioni che si passa ad esporre.
Il Collegio non ravvisa, infatti, serie ragioni per discostarsi da quanto già ritenuto in sede di cognizione sommaria con l’ordinanza reiettiva della domanda cautelare (che non consta esser stata gravata in appello).
Con l’unico motivo di gravame i ricorrenti lamentano, infatti, che l’Azienda Ospedaliera resistente avrebbe illegittimamente operato ove ha disposto la relativa esclusione dalla procedura concorsuale in commento, in forza della mancanza di sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso: ciò in quanto la certa identificazione dei candidati sarebbe stata, comunque, possibile in ragione dell’inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata e, in ogni caso, perché avrebbe dovuto attivarsi il cd. soccorso istruttorio.
Dette considerazioni non colgono nel segno.
Valga rilevare, in primo luogo, che il bando di concorso prevedeva espressamente a carico dei candidati l’onere di provvedere a sottoscrivere in forma autografa la domanda di partecipazione (cfr. bando allegato alla memoria di costituzione di parte resistente);nel caso di specie, peraltro, non risulta dimostrato che le domande di partecipazione alla selezione siano, effettivamente, state inoltrate a mezzo di p.e.c., anche tenuto conto del fatto che il bando prevedeva la diversa modalità del caricamento dei documenti a mezzo “upload” sulla piattaforma indicata, ciò che rende irrilevante, nel caso di specie, il richiamo alle previsioni asseritamente violate.
Ciò posto, neppure risulta predicabile, nel caso di specie, l’esistenza di alcun obbligo in capo all’Amministrazione resistente di dar corso al cd. soccorso istruttorio al fine di sollecitare i ricorrenti ad emendare la carenza in commento: giova rimarcare che l'istituto da ultimo citato è finalizzato a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica, per soddisfare la comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo, oggi annoverabile quale regola generale del diritto amministrativo a fronte della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, che ne costituisce il naturale sostrato normativo (T.A.R. Lazio - Roma Sez. III bis, 29 marzo 2021, n. 3811);l'istituto, tuttavia, incontra quale limite il rispetto della par condicio tra i concorrenti.
È stato, infatti, da tempo chiarito che, in sede di gara pubblica, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui esso verrebbe a confliggere con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis , una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1148/2019).
In particolare, deve rilevarsi che più volte la giurisprudenza ha avuto modo di osservare, in riferimento al caso della mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione a una pubblica selezione, che si tratta di un adempimento idoneo a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore al contenuto del documento stesso, assolvendo alla funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà e affidabilità dell'atto, sì da costituire elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, con conseguente irrilevanza di eventuali questioni relative alle peculiari modalità di presentazione della domanda stessa (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 24 dicembre 2022, n. 17538).
In particolare, è stato osservato che: “ Si tratta, cioè, più che di un "elemento essenziale" della domanda, proprio del segno esteriore (ancorché espresso in forma digitale) con cui l'interessato manifesta la volontà di prender parte alla selezione, assumendosene i connessi impegni e oneri (cfr. art. 3, commi 8 e 9, avviso), e come tale non surrogabile da altri elementi (come a es. la generazione del CUP o l'inoltro di altra documentazione sottoscritta digitalmente).
Ne segue che si tratta di un'omissione insuscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio, pena la violazione della par condicio tra i concorrent i” (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 30/01/2023 (ud. 17/01/2023, dep. 30/01/2023), n.1603;in termini, altresì: Consiglio di Stato, Sez V, 20 agosto 2018 n. 4059).
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le ragioni a fondamento della presente decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.