TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-03-29, n. 202200442
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Pubblicato il 29/03/2022
N. 00442/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Global Serv. Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Severo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi, n.184;
nei confronti
Ing. A F, Arch. A C, Dott. Geol. Nicola Antonio D'Amico, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
chiesto con il ricorso principale:
- della delibera di Giunta della citta' di San Severo n.145 del 24.7.2018, pubblicata all'albo pretorio del detto ente locale in data 26.7.2018, con la quale veniva disposto di non approvare il collaudo tecnico amministrativo in relazione al contratto di appalto di lavori pubblici stipulato tra detto ente locale e la societa' global ser., societa' cooperativa, avente oggetto "lavori di ripristino della pavimentazione a basolato nell'area del centro storico" del comune di San Severo e di indicare al dirigente responsabile di provvedere alla rinnovazione dell’atto di collaudo;
- della nota dell'8.8.2018 - prot. 186/area IV dell’8.8.2018 - del dirigente a.i. area IV- opere pubbliche della citta' di San Severo, con la quale veniva comunicato alla societa' ricorrente la delibera della Giunta della citta' di San Severo n. 145/2018;
- e di ogni atto presupposto e consequenziale;
chiesto con il I ricorso per motivi aggiunti depositato l’8.4.2019:
- della determina dirigenziale della Città di San Severo n. 299 reg. generale del 13.2. 2019 Area V Urbanistica e Attività Produttive di rinnovazione Collaudo Tecnico Amministrativo e nomina di commissione di collaudo in relazione al contratto di appalto di lavori pubblici stipulato tra detto ente locale e la società ricorrente, avente ad oggetto lavori di ripristino della pavimentazione a basolato nell' aera del centro storico del comune di San Severo;
-della nota del 14.2. 2019 - prot. 0003408/U /aera V Urbanistica e Attività Produttive della Città di San Severo, con la quale veniva comunicato alla società ricorrente la determina n. 299/2019;
e di ogni atto e di ogni altro atto presupposto o consequenziale;
chiesto con il II ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.11.2019:
-della delibera della Giunta del comune di San Severo del 18.10.2019 n. 177 avente ad oggetto: “Rigenerazione urbana. Lavori di "ripristino della pavimentazione a basolato nell'area del centro storico". P.O. FESR 2007-2013 – asse VII – linea d'intervento 7.1 - azione 7.1.1 importo dell'intervento € 725.000,00 codice operativo FE 7.100243. rinnovazione collaudo tecnico amministrativo – presa d’atto delle risultanze di “non collaudabilità” dell’opera. –determinazioni.”;
- della Relazione di Collaudo consegnata in data 9.9.2019 dalla commissione di collaudo (nominata con Determinazione Dirigenziale n° 299 del 13.2.2019), con la quale i lavori di "Ripristino della pavimentazione a basolato nell'Area del Centro Storico" venivano dichiarati, in via definitiva, non collaudabili;
-della nota n° 18893 del 6.9.2019 del dirigente Area V del Comune di San Severo avente ad oggetto la trasmissione della copia della suddetta Relazione di Collaudo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9.3.2022 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna ricorrente, con il ricorso principale e con quelli per I e II motivi aggiunti, impugna gli atti compiutamente indicati in epigrafe attinenti tutti l’attività di (negato) collaudo (positivo) dell’Ente rispetto ad un’opera pubblica realizzata dalla società ricorrente, quale appaltatrice, deducendo: 1) l’incompetenza della Giunta comunale ad approvare la delibera n.
145/2018, per violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 107 D.Lsg. n. 267 /2001 e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 141 D.Lgs n.163/2006 e dell’art. 234 del DPR n. 207/2000;la violazione e falsa applicazione degli artt. 2966 e 2968 c.c.;
3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 229 del DPR n. 207/2010;l’eccesso di potere per sviamento dell’atto dalla sua funzione;unitamente ad ulteriori vizi propri degli atti impugnati con motivi aggiunti.
Nel costituirsi il Comune, con memoria depositata il 27.11.2018 ha sollevato preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione, reiterata con la memoria difensiva conclusionale del 25.1.2022. Nel merito ha controdedotto in relazione alle singole doglianze, evidenziando, altresì, le plurime criticità dell’opera realizzata, come da elaborato peritale versato in atti.
Con la conclusionale depositata il 28.1.2022 la ricorrente ha replicato all’eccezione di difetto di giurisdizione, evidenziando che “l'oggetto del giudizio, alla stregua della causa petendi fatta valere da parte ricorrente, riguarda non una facoltà della pubblica amministrazione nell’ambito di un rapporto paritario di diritto privato, quale il contratto di appalto;ma un potere amministrativo ed autoritativo esercitato attraverso gli atti gravati, di non approvazione del precedente collaudo e rinnovazione dello stesso rispetto al quale il diritto soggettivo del ricorrente medesimo degrada ad interesse legittimo.”
In altri termini – in tesi di parte ricorrente - con il ricorso e i motivi aggiunti non si contesterebbero le risultanze del collaudo e, quindi, non si sarebbe nell’ambito del contratto di appalto e dei diritti soggettivi, la cui giurisdizione è del G.O., ma il procedimento amministrativo ed il relativi atti, attraverso i quali l’Amministrazione resistente, in sostenuta violazione della normativa sulla competenza e sul silenzio assenso, dispose il rinnovo del collaudo, con la conseguenza che, nella specie, si verterebbe nell’ ambito della giurisdizione del G.A., atteso che si sarebbe di fronte ad atti autoritativi.
All’udienza del 9.3.2022 la causa è stata tratta in decisione.
E’fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ente.
Come efficacemente evidenziato dalla difesa di quest’ultimo, è principio consolidato che in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, per quanto disposto dall'art. 244 codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, mentre la successiva fase contrattuale afferente all'esecuzione del rapporto (salvo le controversie,
tassativamente indicate) è devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario (sul punto, tra le altre, Cass. S.U. n. 6068/2009).
Con sentenza n. 431/2007, la Corte Costituzionale ha stabilito che le fasi di verifica e di collaudo, nella materia in esame attengono “ a quella fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione che ha inizio con la stipulazione del contratto, nella quale l'amministrazione agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Tale fase - come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 401 del 2007) - comprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale e si connota per l'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico ”.
Sulla base delle considerazioni esposte, deve darsi atto dell'esorbitanza, rispetto all'ambito cognitivo proprio della giurisdizione del Giudice Amministrativo, della controversia inerente al collaudo di opere pubbliche, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito di un rapporto i contrattuale che, a partire dall'aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi.
A conclusioni difformi non è dato pervenire avuto riguardo all'ampliamento delle materie rimesse alla cognizione della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo operato dal previgente D.Lgs. n. 80/1998, art. 33, in quanto le vicende contenziose relative alla fase di esecuzione del contratto non rientrano nel novero delle materie contemplate dalla noma citata;anche l’attuale formulazione dell'art. 133 cpa (D.Lgs. n.104/2010) non autorizza a pervenire ad una diversa soluzione, come espressamente specificato da Cass. Sez. Unite, n. 8081/2012 , secondo la quale “ a conferma di tale conclusione va pure ricordato che anche la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche esorbita dall'ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall'aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi ”.
Nella fattispecie in esame le doglianze di parte ricorrente afferiscono al mancato collaudo definitivo e consequenziale rinnovazione dello stesso conseguente ad un rilevato inadempimento contrattuale della società aggiudicataria, sicchè, in continuità ai principi sin qui indicati, va esclusa la giurisdizione di questo Tar.
Non vale a confutare tali argomenti quello esposto dalla difesa della ricorrente, in quanto, una volta superata la fase dell’aggiudicazione, non è dato distinguere nell’assunzione delle determinazioni dell’Ente una fase autoritativa ed una privatistica, pena la adozione di una interpretazione sostanzialmente abrogativa della già esposta distinzione in tema di riparto di giurisdizione.
Per le ragioni suesposte il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese derogano alla soccombenza in ragione della natura in rito della pronuncia e della giurisprudenza della sezione in materia di regolamentazione delle spese in omologhe decisioni.