TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-08-05, n. 201901398

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-08-05, n. 201901398
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201901398
Data del deposito : 5 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2019

N. 01398/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00086/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 86 del 2019, proposto da:
- S F e dalla Soc. Brezza Marina S.r.l.s, rappresentati e difesi dagli Avv.ti A V e M M, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio dell’Avv. A V, in Lecce alla via Zanardelli 7;

contro

- il Comune di Otranto, rappresentato e difeso dall’Avv. A Q, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;
- il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Otranto e il Responsabile del SUAP del Comune di Otranto;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 141/2018 dell’8 novembre 2018, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto ordinava al Sig. F S “ la demolizione delle opere abusive descritte in premessa e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati per come descritti in premessa e nella nota prot. n. 23295 del 26.10.2018, entro e non oltre gg. 90 (novanta) dalla data di notifica del presente provvedimento, con avvertenza che in difetto saranno adottati gli ulteriori provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, provvedendo d’ufficio alla detta demolizione, con addebito delle relative spese a carico delle SS.LL., ivi inclusa l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime nella misura massima pari massimo a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ”;

- nonché, ove occorra, della nota prot. n. 23295 del 26 ottobre 2018, di “ comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, per l’adozione provvedimenti definitivi relativi al ripristino dello stato dei luoghi presso lotto di terreno su area distinta al Fg. 66 p.lla 272 nel Comune di Otranto alla località Porto Badisco di proprietà del sig. F S in cui è presente bar/ristorante denominato Approdo di Enea ”;

- nonché, della nota n. 26249 del 28 novembre 2018, con cui il Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Otranto disponeva “ l’annullamento dell’efficacia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trasmessa in data 14.04.2016 dalla Soc. Brezza Marina s.r.l.s. … ”;

- nonché, della nota prot. n. 26080 del 27 novembre 2018, con cui il Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Otranto annullava “ l’efficacia della Segnalazione Certificata di Agibilità prot n. 9038 del 27.03.2018 di titolarità del sig. F S ”;

- nonché, ove occorra, della nota n. 25044 del 16 novembre 2018, di “ avvio al procedimento amministrativo per l’annullamento in autotutela della SCIA di Agibilità prot. n. 9038/2018 relativa al corrente anno per bar/ristorante denominato Approdo di Enea in località Porto Badisco di Otranto ”;

- nonché, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto e con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Otranto.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 3 luglio 2019 il Cons. E M e uditi gli Avvocati di cui al verbale d’udienza.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- il sig. F è proprietario di un’area sita in località Porto Badisco del Comune di Otranto.

- all’interno di detta area insiste, da diversi anni, un chiosco denominato ‘ Approdo di Enea ’, dove la ricorrente Brezza Marina s.r.l.s. esercita l’attività di bar/ristorazione.

- la struttura in oggetto fu originariamente realizzata sulla base di un’autorizzazione del 1° giugno 1980, rilasciata dal Comune di Otranto alla Sig.ra Luigia Cariddi Maschi.

- detta autorizzazione fu poi rinnovata per alcuni anni.

- con atto per notaio Antonio Baldassarre del 16 maggio 1989, quindi, il F rilevava il chiosco, la relativa azienda e il terreno circostante.

- seguivano una serie di procedimenti con i quali il F veniva infine autorizzato, con d.d. n. 12 dell’8 marzo 2000, a realizzare alcuni lavori di ristrutturazione - con parere favorevole della Soprintendenza, tuttavia subordinato alla condizione che l’intera struttura venisse rimossa alla fine di ogni periodo estivo, con il ripristino dello stato dei luoghi (v. nota prot. n. 4207 del 3 marzo 2000).

- successivamente, quindi, il F richiedeva al Comune di Otranto l’agibilità annuale per il chiosco, fermi i requisiti della facile amovibilità: la Soprintendenza, con nota prot. n. 24855 del 18 ottobre 2000, esprimeva parere favorevole - “ purchè l’intera struttura sia del tipo precario e reversibile ” -, e, alla luce di detto parere, veniva rilasciato nuovo certificato di agibilità n. 43 del 12 dicembre 2000 - che consentiva il mantenimento per tutto l’anno della struttura -, poi rinnovato dall’anno 2002 all’anno 2014, con esclusione degli anni 2004, 2006, 2007 - a seguito di alcuni accertamenti della Guardia di Finanza, difatti, il manufatto veniva nel 2003 sottoposto a sequestro penale e l’attività commerciale conseguentemente sospesa .

- con provvedimento prot. 9304 del 5 luglio 2014 ( l’atto riportava tuttavia una data errata, ndr ), relativo alla pratica di condono edilizio n. 115/05 e alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, quindi, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto disponeva “ l’annullamento del rinnovo del certificato di agibilità n. 43 del 12 dicembre 2000 per l’anno 2014 rilasciato il 28 gennaio 2014 ”.

- il F proponeva dunque il ricorso n. 2022 del 2014.

- con sentenza n. 1698 del 2015 questa Sezione accoglieva il gravame: in particolare venivano ritenute fondate << le censure con le quali viene dedotto il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto lo stesso non tiene in considerazione che il manufatto in questione, in ordine al quale è stata revocata l’agibilità, non fonda il suo presupposto giuridico sulle istanze di condono, poi denegate, bensì su una serie di atti autorizzatori rilasciati nel corso degli anni.

In particolare, il manufatto in questione è stato interessato dai seguenti assensi:

- autorizzazione n. 22 del 14.5.1999, con i relativi presupposti nulla-osta paesaggistici 25/95 e del gennaio 1996;

- variante n. 12/2000 e presupposti parere paesaggistico e nulla osta della Soprintendenza del marzo 2000;

- certificato di agibilità n. 43/2000, rilasciato a seguito del conforme parere della Soprintendenza con nota del 18.10.2000;

- certificati annuali di agibilità.

Il responsabile dell’area tecnica ha invece inteso sospendere l’efficacia del certificato di agibilità dell’intero manufatto in considerazione del diniego espresso sull’istanza di condono di una parte di esso, pur in assenza di alcuna analitica indicazione della parte conforme e della possibilità di utilizzo della stessa >>
(T.a.r. Puglia Lecce, I, 21 maggio 2015, n. 1698).

- successivamente alla richiamata sentenza l’attività proseguiva sino all’ottobre del 2018, con regolari certificati di agibilità.

- con nota prot. n. 17974 del 25 settembre 2018, poi, la Soprintendenza di Lecce formulava all’Ufficio Tecnico Comunale una serie di rilievi con riferimento alla struttura in oggetto, rappresentando, in particolare, che il manufatto esistente aveva una configurazione diversa da quella assentita e, inoltre, segnalando una serie di specifiche difformità.

- dopo sopralluogo congiunto del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale di Otranto, quindi, il manufatto in parola veniva nuovamente sottoposto a sequestro, a seguito del quale l’Ufficio Tecnico, con nota prot. n. 23295 del 26 ottobre 2018, comunicava l’avvio del procedimento “ per l’adozione provvedimenti definitivi relativi al ripristino dello stato dei luoghi ”.

- a seguito di tale atto, gli odierni ricorrenti chiedevano una proroga dei termini assegnati per la produzione di documenti e, inoltre, di un ‘progetto di ripristino’.

- il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, tuttavia, adottava l’ordinanza di demolizione n. 141 dell’8 novembre 2018, odiernamente impugnata.

- in data 27 novembre 2018, inoltre, l’A.C., con la nota prot. 26080 pure oggi gravata, annullava la SCIA di agibilità prot. n. 9038 del 27 marzo 2018.

- con nota n. 26249 del 28 novembre 2018, ancora, il Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Otranto disponeva “ l’annullamento dell’efficacia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trasmessa in data 14 aprile 2016 dalla Soc. Brezza Marina s.r.l.s. … ” per l’esercizio dell’attività di ristorazione.

- veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. l. 241/90;
violazione dei vizi partecipativi;
violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza;
violazione art. 31 DPR 380/01;
b) travisamento dei fatti;
difetto di istruttoria;
violazione e falsa applicazione dei principi sugli atti di secondo grado;
illegittimità manifesta;
c) illogicità manifesta;
travisamento dei fatti;
difetto di istruttoria e di motivazione;
d) illegittimità derivata.

2.- Rilevato che l’impugnata ordinanza n. 141 dell’8 novembre 2018 disponeva la demolizione delle opere ritenute abusive, distinte come segue:

A) Opere prive di titolo edilizio:

1) Massetto cementizio per una superficie occupata pari a mt circa 4.50 x 4.20 posto all’ingresso dell’area somministrazione coperta.

2) Opere edilizie poste nella parte retrostante del locale bar addossato al costone di seguito elencate:

a) pavimentazione in piastrelle di tipo impermeabile con soprastante tappetino di colore verde;

b) muratura di altezza mt 2.75 e spessore non individuato addossata al costone sul lato ovest con sovrastante livellino di coronamento;

c) ulteriore muratura di lunghezza circa 1.70 e altezza mt 2.75 a parziale chiusura dell’area sul lato nord e altra muratura a chiusura della corte sul lato sud per una lunghezza di circa 4.50 mt;

d) copertura con elemento coibentato del lato sud per una larghezza di circa 2.20 con presenza su suddetto lato di elemento tipo container con pareti metalliche.

3) Recinzione metallica di altezza circa mt 1.50 e lunghezza circa mt 100,00 con cancello metallico e larghezza circa mt 5.50

4) Ringhiera in legno di colore bianco con funzione di parapetto.

B) Opere che, date le caratteristiche costruttive, non si presentano di facile rimozione come imposto negli atti autorizzativi:

1. pavimentazione con piastrelle in ceramica a giunto chiuso sia dell’area somministrazione coperta sia del locale bar ristorante;

2. strutture in muratura a delimitazione sui tre lati dell’area somministrazione coperta;

3. strutture di muratura poste sul lato strada dell’area scoperta a nord del locale bar e dello stesso locale bar;

4. bancone bar in muratura e rivestimento in piastrelle;

5. lastricato solare in lastre di pietra di C a giunto chiuse, sulla copertura del locale bar;

6. masselli autobloccanti sull’area somministrazione scoperta al di sotto del piano di materiale plastico di colore verde;

7. basamento su cui si attesta l’area di somministrazione (posto ad est del locale bar);

8. basamento su cui si attesta il locale bar;

9. basamento posto ad ovest del locale bar delimitato da recinzione e cancello.

C) Opere che sono difformi da quelle autorizzate con P.d.C. n. 12/2000 dell’8.3.2000:

tutte le opere realizzate in difformità al su citato P.d.C. relativamente al locale bar, al locale somministrazione e all’area posta ad ovest del locale bar ed in particolare:

a) relativamente al manufatto denominato bar-gelateria: 1) aumento della dimensione lato gazebo da mt 10,00 a mt 10,60, con aumento di superficie utile e volume;
2) inglobamento dello spazio scoperto originario lato strada con rampa all’interno del manufatto con aumento di superficie utile e volume;
3) ulteriore superficie e volume derivante dalla mancata realizzazione della prevista rampa lungo il lato dei servizi igienici con realizzazione di ampia zona sopraelevata rispetto al piano stradale;

b) relativamente allo spazio esterno coperto: 1) chiusura completa con infissi dello stesso spazio sui tre lati;
2) due coperture a pagoda difformi da quelle originariamente previste;
3) chiusura con infissi dello spazio originariamente aperto fra locale bar e area con copertura a pagoda;
4) aumento di superficie utile e volume derivante da una lunghezza maggiore dello stesso spazio di circa 1 mt lato strada
”.

3.- Considerato che:

- gli odierni ricorrenti presentavano, in data 30 ottobre 2018, all’Autorità Giudiziaria penale, un’istanza di dissequestro finalizzata a rimuovere le opere prima elencate sub A).

- in data 5 novembre 2018 la Procura autorizzava il sig. F ad eliminare le suddette opere, delegando la Polizia Municipale di Otranto del relativo controllo.

- in data 19 dicembre 2018 il Pubblico Ministero, preso atto della nota della Polizia Municipale di eliminazione delle opere in parola ( v. verbale di compiute operazione Prot. n. 2762/L-1del 28 novembre 2018 ), disponeva il dissequestro dell’immobile.

4.- Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che nell’operato dell’A.C. non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, e, comunque, delle norme e dei principi in tema di ‘giusto procedimento’, tenuto conto delle articolate comunicazioni di avvio del procedimento del 26 ottobre 2018, prot. n. 23295 ( relativa all’ordinanza di demolizione ) e del 16 novembre 2018, prot. n. 25044 ( relativa all’annullamento della SCIA di agibilità prot. n. 9038/2018 ), nonché della considerazione per cui l’istanza di concessione di un ulteriore termine ( al fine di una più puntuale verifica delle contestazioni formulate e/o redigere una proposta da inoltrare alla S.V. per l’eventuale regolarizzazione o riduzione in pristino… ”), presentata dai ricorrenti ( rispetto alla quale l’A.C. replicava che risulta pervenuta richiesta di proroga… ai termini assegnati per presentare memorie che si ritiene comunque non si possa accogliere, considerato che la stessa è pervenuta oltre i termini previsti (10 gg) ”), non aveva, in disparte il profilo della intempestività, alcun effetto ‘preclusivo’, o comunque in qualche modo ‘vincolante’, nei confronti dell’amministrazione comunale, la quale poteva certamente valutare invece doveroso, in presenza degli abusi riscontrati, ordinarne la demolizione.

5.- Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, e con specifico riguardo alle opere prima indicate sub C) [ Opere che sono difformi da quelle autorizzate con P.d.C. n. 12/2000 dell’8.3.2000: tutte le opere realizzate in difformità al su citato P.d.C. relativamente al locale bar, al locale somministrazione e all’area posta ad ovest del locale bar… ], che:

- i ricorrenti deducono che i rilievi formulati dall’A.C. sarebbero esclusivamente ricollegati ai contenuti dell’autorizzazione n. 12 dell’8 marzo 2000, senza tenere conto delle successive autorizzazioni n. 38/2000, n. 72/2000 e n. 8/2001, che pure avevano autorizzato taluni interventi ulteriori: l’erroneità della contestazione sarebbe poi confermata dal contenuto del certificato di agibilità n. 43/2000, che richiama tutti i predetti titoli [“ È evidente, quindi, come l’Ufficio facendo riferimento solo al titolo edilizio n.12 abbia ignorato le successive autorizzazioni che legittimavano le modifiche a quel titolo e consentito il rilascio dell’agibilità n. 43/2000, poi, successivamente via, via confermata e legittimata dalla sentenza di codesto on.le Tribunale e dalle successive agibilità la conformazione dell’immobile è ed è rimasta quella ‘fotografata’ nell’agibilità n. 43/2000, successivamente via, via rinnovata, confermata dal provvedimento di codesto on.le Tribunale e successivamente prorogata sino al sopraluogo. Conseguentemente, con il provvedimento oggi gravato, l’Amministrazione ha in realtà sanzionato opere dallo stesso autorizzate oltre 15 anni addietro e, via via, confermate con le successive agibilità ”; v. ricorso ].

- l’autorizzazione n. 38 del 21 giugno 2000, tuttavia, era in realtà una mera “ variante in corso d’opera all’autorizzazione n. 12 dell’8 marzo 2000 ”, concernente una diversa collocazione del blocco dei servizi igienici e del bar all’interno della struttura, nonché il rifacimento di un muretto esterno di contenimento.

- l’autorizzazione n. 72 dell’11 dicembre 2000, poi, era solo relativa a ulteriori lavori di modifica interna, consistenti in “ una migliore distribuzione delle attività da espletare bar - gelateria - ristorante - pizzeria ”: nessuno dei due richiamati provvedimenti autorizzatori aveva dunque a oggetto le opere di cui odiernamente si controverte [ a) relativamente al manufatto denominato bar-gelateria: 1) aumento della dimensione lato gazebo da mt 10,00 a mt 10,60, con aumento di superficie utile e volume;
2) inglobamento dello spazio scoperto originario lato strada con rampa all’interno del manufatto con aumento di superficie utile e volume;
3) ulteriore superficie e volume derivante dalla mancata realizzazione della prevista rampa lungo il lato dei servizi igienici con realizzazione di ampia zona sopraelevata rispetto al piano stradale;
b) relativamente allo spazio esterno coperto: 1) chiusura completa con infissi dello stesso spazio sui tre lati;
2) due coperture a pagoda difformi da quelle originariamente previste;
3) chiusura con infissi dello spazio originariamente aperto fra locale bar e area con copertura a pagoda;
4) aumento di superficie utile e volume derivante da una lunghezza maggiore dello stesso spazio di circa 1 mt lato strada”.
].

- l’autorizzazione n. 8 del 19 marzo 2001, infine, riguardava alcune “ protezioni in vetro di tipo precario e ad ante smontabili e con aperture a libro nell’area adibita per la consumazione ”, e non certo gli infissi stabili concretamente realizzati.

5.1 Ritenuto, ancora quanto al secondo motivo di ricorso, con specifico riguardo alle opere prima indicate sub B) [“ Opere che, date le caratteristiche costruttive, non si presentano di facile rimozione come imposto negli atti autorizzativi… ”], che:

- qui non vengono in rilievo opere delle quali si contesta l’assenza di titolo ma, invece, la circostanza che le medesime venivano realizzate con caratteristiche tali da renderle del tutto ‘stabili’, e, pertanto, contrarie alle specifiche prescrizioni date, sul punto, dalla Soprintendenza - a cominciare dalle note prot. n. 4207 del 3 marzo 2000 e prot. n. 24855 del 18 ottobre 2000 ;

- i ricorrenti non dimostrano in alcun modo l’avvenuto ‘superamento’ delle prescrizioni medesime ovvero, in alternativa, la facile amovibilità delle opere de quibus ;
e, d’altronde, è sufficiente ricordarne la natura - pavimentazione con piastrelle in ceramica dell’area somministrazione coperta e del locale bar ristorante;
strutture in muratura a delimitazione sui tre lati dell’area somministrazione coperta;
strutture di muratura poste sul lato strada dell’area scoperta a nord del locale bar e dello stesso locale bar;
bancone bar in muratura e rivestimento in piastrelle;
lastricato solare in lastre di pietra di C sulla copertura del locale bar;
masselli autobloccanti sull’area somministrazione scoperta;
basamento su cui si attesta l’area di somministrazione;
basamento su cui si attesta il locale bar;
basamento posto ad ovest del locale bar delimitato da recinzione e cancello
- per comprendere che si trattava, appunto, di opere non ‘precarie’ e ‘reversibili’, per fare riferimento all’aggettivazione usata dalla Soprintendenza.

- a quanto appena scritto deve poi aggiungersi che i legittimi ‘contenuti’ delle opere autorizzate erano ricavabili esclusivamente dai relativi titoli edilizi - e dai sottostanti pareri - e non, invece, dalle autorizzazioni di agibilità, prive di funzione, per così dire, ‘costitutiva’.

6.- Ritenuto, ulteriormente, quanto alle opere prima enunciate sub A), e, inoltre, al terzo e al quarto motivo di ricorso, che:

- rispetto alle opere suddette non erano, correttamente, proposti motivi di censura, avendo la stessa parte, con l’istanza al Pubblico Ministero dell’autorizzazione a demolirle, riconosciuto la loro abusività, che pure nell’atto di ricorso non viene pertanto contestata.

- il riferimento alle sentenze del giudice penale - riferimento di per sé non precluso, nonostante l’intervenuta prescrizione dei reati - era, in ogni caso, operato soltanto nella ricostruzione dei fatti che conducevano, infine, alla disposta demolizione, senza che dai contenuti di quelle pronunce si deducesse alcuna specifica valutazione circa la legittimità delle opere in parola.

- il rigetto dei motivi di ricorso fin qui esaminati determina, infine, quello della censura di illegittimità derivata mossa con riferimento ai provvedimenti incidenti sull’agibilità e sull’esercizio dell’attività commerciale - nota prot. n. 26080 del 27 novembre 2018 e nota prot. n. 26249 del 28 novembre 2018 .

7.- Ritenuto, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che il ricorso dev’essere dunque respinto, tuttavia sussistendo, attesa la particolare complessità delle questioni trattate, eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

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