TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-24, n. 201700077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-24, n. 201700077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700077
Data del deposito : 24 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2017

N. 00077/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00985/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B E e M S, rappresentati e difeso dagli avvocati A Lti, A L e F P, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A Lti in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Polverigi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A C in Ancona, via Piave, 6/B;

Provincia di Ancona, non costituita in giudizio;

nei confronti di

S C e Geri Dina, rappresentati e difesi dall'avvocato E T, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Marco Rossignoli in Ancona, corso Mazzini, 99;

per l'annullamento

- della deliberazione di consiglio comunale di Polverigi n. 11 del 27.4.2004 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva della variante 2003 al PRG a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona n° 169" e relativi" allegati;

- della deliberazione di consiglio comunale. n° 30 del 26.8.2003, avente ad oggetto Adozione variante 2003 al PRG del Comune di Polverigi";

- della deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 6.12.2003 avente ad oggetto "Esame delle osservazioni pervenute ed approvazione definitiva della Variante al PRG";

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona n. 169 del 20.4.2004, nonché di ogni altro atto precedente e/o successivo o comunque connesso.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 22.6.2006:

- della deliberazione di consiglio comunale n° 12 del 30.3.2006, con tutti i relativi allegati, avente ad oggetto "Approvazione definitiva Piano Urbanistico Preventivo in via Bagno ad iniziativa privata — Esame delle osservazioni Ditta S C e Geri Dina" e la nota di comunicazione in data 11-14.4.2006;

- della deliberazione di n° 19 del 26.5.2005 avente ad oggetto "Adozione Piano Urbanistico Preventivo in Via Bagno — Ditta S C e Geri Dina"e relativi allegati;

- della Nota dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale vengono respinte le osservazioni presentate dai ricorrenti;

- del Verbale della Commissione Edilizia n. 01 del 29.3.2005 con il quale veniva autorizzato il Piano Urbanistico Preventivo in Via Bagno e della Nota dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale veniva espresso parere favorevole, nonché di ogni altro atto precedente e/o successivo o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Polverigi e di S C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2016 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, impugna la deliberazione del consiglio comunale di Polverigi n. 11 del 27.4.2004 avente ad oggetto l’approvazione definitiva della variante 2003 al PRG, a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona n. 169, unitamente alle delibere relative al procedimento di adozione, nella parte in cui ha mutato la destinazione urbanistica del terreno di proprietà dei controinteressati.

Dopo l’approvazione della variante al P.R.G., i controinteressati, confinanti dei ricorrenti, hanno presentato un Piano Urbanistico Preventivo (P.U.P.), concernente un appezzamento di terreno situato in Via Bagno località "Mucciolina”. Dopo l’iter di legge, il P.U.P., di iniziativa privata, è stato approvato con delibera di consiglio Comunale n. 12 del 30.3.2006.

Il ricorrente formula numerose censure di violazione di legge e di eccesso di potere contro gli atti impugnati, che possono essere così sintetizzate:

Per il ricorso introduttivo:

-Violazione degli artt. 7 e 8 e 14 della legge 1150 del 1942 e della legge regione Marche 34 del 1992, eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento del fine tipico, e violazione del principio di buon andamento della PA (motivi di ricorso I, II, IV, V, VI e VII). L’impugnata variante non avrebbe alcuna motivazione nonostante si tratti di un intervento ad hoc su un singolo lotto. Inoltre, la zona non sarebbe interessata da previsioni di PRG, per cui non potrebbe essere oggetto di variante. Ancora, le norme tecniche di attuazione (NTA) approvate con la variante impugnata sarebbero differenti rispetto a quelle risultanti nella versione trasmessa dalla Provincia. Si deduce altresì la violazione dell’art. 14 della legge 1150 del 1942 per avere previsto un piano attuativo preventivo solo per l’area di proprietà del controinteressato. Vi sarebbe altresì totale assenza di interesse pubblico nell’approvazione della variante.

- Violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 4 della legge regione Marche 13 del 90 (motivo di ricorso III). Attraverso la trasformazione di una zona agricola in zona di espansione, si violerebbe la normativa sulle costruzioni in zona agricola.

I motivi aggiunti ripetono, integrandoli e specificandoli, i motivi del ricorso introduttivo, con l’eccezione del VI motivo, ove si lamenta che il Comune di Polverigi non avrebbe adeguatamente controdedotto alle osservazioni presentate dai ricorrenti nel procedimento di approvazione del piano urbanistico, con violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241.

Si sono costituiti i contointeressati S C e Geri Dina e il Comune di Polverigi, eccependo l’inammissibilità del ricorso e resistendo nel merito.

Alla pubblica udienza dell’1.7.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Va respinta l’eccezione relativa al difetto di interesse dei ricorrenti. Gli stessi, infatti, sono confinanti dell’area, limitata, interessata dalla previsione di variante e dal relativo Piano Urbanistico Preventivo. Lamentano una possibile compromissione dell’ambiente agricolo circostante e la diminuzione del valore del proprio terreno. Per costante giurisprudenza, quando sono oggetto di strumenti urbanistici aree diverse da quelle di proprietà della stessa parte ricorrente è necessaria la dimostrazione di un effettivo danno, sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area, e la mera vicinitas non è sufficiente a radicare un interesse al ricorso (Cons. Stato, IV, 22.2.2016 n. 719). Peraltro, nel caso in esame, buona parte delle censure del ricorso e dei motivi aggiunti riguarda proprio l’affermato stravolgimento della natura agricola dell’area, per cui gli stessi devono essere trattati nel merito.

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