TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-08-06, n. 201301230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-08-06, n. 201301230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301230
Data del deposito : 6 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00644/2013 REG.RIC.

N. 01230/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00644/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5;

contro

Ministero della Giustizia e Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari;

Casa Circondariale CRTD di San Severo;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 4299/2006 depositata in data 7 dicembre 2006;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 per le parti i difensori avv.ti Ciro Nardelli e Francescomassimo Manzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 4299 depositata in data 7 dicembre 2016, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierno ricorrente -OMISSIS- ed il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, questo Tribunale così decideva:

«… Il ricorso è pertanto fondato con conseguente accertamento positivo del diritto del ricorrente ad usufruire del congedo straordinario per cure termali, con l’ulteriore conseguenza che l’Amministrazione penitenziaria, ove avesse apportato differenze retributive nel concedere negli anni 2000/2003 congedo ordinario per l’effettuazione alle cure termali, dovrà provvedere a ricostruire il trattamento economico per l’interessato.

Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa.

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