TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2021-12-23, n. 202100833
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Pubblicato il 23/12/2021
N. 00833/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2021, proposto da
G C, rappresentata e difesa dagli avvocati E C, G C, con domicilio digitale come in atti;
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Ordine degli Avvocati di Cagliari, Ordine degli Avvocati di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche,
- del diniego opposto da parte dell'Università degli Studi di Cagliari, con comunicazioni del 9 novembre 2021 ore 14:13 e 16:17 e 12 novembre 2021 ore 11:18 e 16:55 al rilascio di attestazione del conseguimento della laurea dell'esponente nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019, come prorogata dall'art. 101, co. 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della iscrizione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense 2021/2022;
- del Decreto Rettorale rep. n. 341/2020 del 24 marzo 2020, conosciuto in data 9 novembre 2021;
- e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente, collegato, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota del 13 dicembre, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, in data 13 dicembre 2021, parte ricorrente ha depositato una nota con la quale dichiara che nelle more della fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, in seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero della Giustizia n. 97 del 7 dicembre 2021, è venuto meno l’interesse a coltivare le domande proposte nell’ambito del presente giudizio.
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto che nulla debba essere disposto in relazione alle spese del giudizio attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.