TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-04-21, n. 202200533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-04-21, n. 202200533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200533
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 00533/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00741/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 741 del 2018, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, U.T.G. - Prefettura di Bari, Questura di Bari, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
Questura di Bari e Comando Provinciale Carabinieri Bari, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;



per l'annullamento

- del decreto -OMISSIS-del 13.2.2018, notificato il 13.3.18, con il quale la Questura di Bari ha negato il rinnovo del porto di fucile per tiro a volo;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi inclusa la comunicazione della stessa Questura di Bari cat. -OMISSIS-del 17.1.2018 di avvio del procedimento di revoca nonché la (mai comunicata) nota informativa prot. -OMISSIS-del 27.12.2017 del Comando provinciale dei Carabinieri di Bari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Bari, della Questura di Bari, del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale Carabinieri Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. G B, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante impugnava il decreto con il quale la Questura di Bari ha denegato il rinnovo del porto di fucile per tiro a volo.

Invero, a tanto l’Amministrazione aveva provveduto, a seguito di procedimento penale attivato nei confronti del marito con le contestazioni dei seguenti fatti di reato: “artt. 110 e 544-bis c.p.” (uccisione di animale), nonché “artt. 81 cpv, 110 c.p., 11 co. 3 lett. a), 30 L. 6.12.1991 n. 394, art. 3 co. lett. a), alleg. A del DPR 10.3.2004” (disturbo notturno alle specie animali) e “artt. 110 c.p., 13, co. 5, 21, co. 1 lett. b) e 30, co. 1 lett. d) e h) L. 11.2.1992 n. 157” (caccia con mezzi non consentiti).

Ne seguiva la sentenza di condanna del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia,-OMISSIS-del 18.12.2014 per il reato di “uccisione di animale” ai sensi degli artt. 110 e 544-bis c.p. per avere “ in concorso e previo concerto col figlio minore […] cagionato la morte di un esemplare di piccolo cinghiale con modalità insidiose e crudeli, sorprendendo la preda nottetempo con azione di disturbo – attraverso l’abbagliamento con un potente faro alogeno azionato da un fuoristrada in movimento – quindi investendola con quest’ultimo veicolo e

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