TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400328
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2024
N. 00328/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L M, A P, M F, M S, R T, G S, S G, F S, A S, M M, C M, U C, A P, G F, A M ed E B, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti
alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva;
nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto;
previa disapplicazione dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della l. n. 121/1981, e per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, e per contrasto con i principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità;
con istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente
al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 1.10.2017-31.12.2017), anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.8.2023:
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti
alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva;
nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto;
per la disapplicazione:
- dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e dell’art. 38 del d.P.R. 20 aprile 2022 n. 57 (Decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l’art. 43 della l. n. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 2, comma 1, lett. B, del d.lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 del medesimo decreto, salvo altri, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della l. n. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale:
- dell’art. 2, comma 1, lettera B, del d.lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 del medesimo decreto per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
per la condanna delle Amministrazioni resistenti
al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso introduttivo e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata previa riparametrazione in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 1.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti in epigrafe indicati appartengono alla Guardia di Finanza e prestano tutti servizio nella Regione Sardegna, ed in particolare presso sedi di servizio che determinano la competenza territoriale di questo Tribunale.
Con il ricorso introduttivo chiedono l’accertamento del diritto alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per lavoro straordinario, considerato che la retribuzione-parametro sino ad ora utilizzata per la determinazione della relativa misura non include, come invece asseritamente dovuto, l’indennità pensionabile da essi percepita a mente dell’articolo 43 della l. 1 aprile 1981, n. 121, nonostante questa abbia natura intrinsecamente e strettamente retributiva.
La richiesta è estesa per i cinque anni anteriori alla presentazione del ricorso e contempla, oltre all’accertamento del diritto di credito, la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle somme così rideterminate.
2. A tal fine i ricorrenti offrono nel ricorso una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Per quanto di interesse, è precisato che con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione dell’art. 2 della l. 6 marzo 1992, n. 216, è stata introdotta la disciplina procedurale concernente il rapporto d’impiego delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e che, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. b), e l’art. 4, aventi a riferimento le Forze di Polizia ad ordinamento militare, quale la Guardia di Finanza, hanno previsto l’adozione di atti di concertazione, da recepirsi con decreti del Presidente della Repubblica, relativamente, tra l’altro, al trattamento economico fondamentale ed accessorio, alla durata massima dell’orario di lavoro settimanale ed al trattamento economico spettante per il lavoro straordinario.
I ricorrenti, inoltre, deducono che nel caso di specie assume rilievo particolare l’articolo 43, comma 14, della l. n. 121 del 1981 - applicabile anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza in forza del comma 16 del medesimo articolo - il quale dispone che “ Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile ”.
Illustrata in premessa la disciplina succedutasi nel tempo, i ricorrenti precisano poi, quanto al trattamento economico per lavoro straordinario:
- che con il d.P.R. n. 164 del 2002 (art. 43, comma 4), dall’1.1.2002 è stata soppressa la previgente disciplina, segnatamente costituita dall’articolo 5 del d.P.R. n. 150 del 1987,