TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-02-14, n. 201700129
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2017
N. 00129/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2009, proposto da:
LE PU, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio eletto presso il relativo studio in Ancona, viale Della Vittoria, 32;
contro
Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- della determinazione n. 45777/09 del 6.6.2009 adottata dal Comando Marche della Guardia di Finanze;
- del provvedimento n. 5408/62 adottato in data 20.2.2009 dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche della Guardia di Finanza,
e per
l’accertamento del diritto a vedersi riconoscere i benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della Legge n. 336/1970.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Luogotenente della Guardia di Finanza nato nel 1959, veniva riconosciuto orfano di guerra, ai sensi della Legge n. 365/1958, con decreto della Prefettura di Ancona in data 1.2.2008 prot. 7198.
Il riconoscimento veniva disposto sulla scorta dei seguenti presupposti:
- nesso causale tra il