TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-05-28, n. 201805995

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-05-28, n. 201805995
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805995
Data del deposito : 28 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2018

N. 05995/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09025/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9025 del 2017, proposto da
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati F O ed A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A S in Roma, via Antonio Mordini 14;



contro

l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Dipartimento delle Autonomie Locali, in persona dell’Assessore pro tempore , costituito in giudizio (dinanzi al T.a.r. per la Sicilia – Palermo), rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
l’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana in persona dell’Assessore pro tempore , la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , ed il Ministero dell’economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore ;



nei confronti

Città Metropolitana di Palermo, Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Città Metropolitana di Genova, Provincia di Lucca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto dell’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore per l’Economia, n. 202 del 22.9.2016, pubblicato sulla GURS n. 43 del 7.10.2016, con cui è stato approvato il riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016, da assegnare ai Liberi Consorzi Comunali e alle Città Metropolitane, comprensive delle quote destinate a norma del comma 1 dell’art. 26 della l.r. n. 3/2016 e dell’art. 16 della l.r. n. 8/2016;

- del decreto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana n. 210 del 30.9.2016, pubblicato nella GURS n. 46 del 28.10.2016, con cui, in conformità al suindicato decreto n. 202 del 22.9.2016, sono state assegnate, per l’anno 2016, ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana le somme specificate nella colonna D del prospetto allegato, per complessivi € 18.249.000,00;

- dei decreti del Ministero dell’Interno del 17.10.2016, recanti il riparto in favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali;

- del decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 5.7.2016, con il quale è stato stabilito: “l’Agenzia delle Entrate comunica all’Automobile Club d’Italia (ACI), al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle finanze, le somme eccedenti da recuperare a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui all’art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Aci, previa comunicazione alle provincie interessate, inizia a trattenere le somme relative all’IPT a decorrere dal decimo giorno dalla suddetta comunicazione e fino a capienza dell’imposta, in relazione all’ammontare del residuo del contributo dovuto da ciascuna provincia e città metropolitana” ;

- della nota n. UP CT/0005903/16 del 23.12.2016, con la quale l’ACI ha informato l’odierna ricorrente che dal mese di gennaio 2017 avrebbe iniziato a trattenere l’imposta provinciale di trascrizione, fino al raggiungimento della somma da trattenere per mancata riduzione della spesa corrente, così come disposto dall’art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio (nel processo incardinato presso il T.a.r. per la Sicilia) dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Dipartimento delle Autonomie Locali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con il ricorso all’esame del Collegio la Città metropolitana di Catania ha riassunto il ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, precedentemente proposto dinanzi al T.a.r. Sicilia – Palermo, a seguito di declaratoria di incompetenza pronunciata da detto Tribunale nell’ordinanza n. 1918 del 20.7.2017.

Col ricorso introduttivo essa ha impugnato: il decreto regionale n. 202 del 22.9.2016, con cui è stato approvato il riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 da assegnare ai Liberi Consorzi Comunali e alle Città Metropolitane, comprensive delle quote destinate a norma del comma 1 dell’art. 26 della L.R. 3/2016 e dell’art. 16 della L.R. n. 8/2016; il decreto regionale n. 210 del 30.9.2016, con cui sono assegnate, per l’anno 2016, ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana le somme specificate nella colonna D del prospetto allegato, per complessivi € 18.249.000,00; i decreti del Ministero dell’Interno datati 17.10.2016, recanti il riparto in favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali.

In primo luogo si sottolinea in ricorso l’ampiezza delle funzioni attribuite alle Città metropolitane.

Esse comprendono, oltre alle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali (nelle infrastrutture, nelle scuole secondarie di II grado, nell’ambito sociale, nella promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, nel sostegno all’artigianato, nella vigilanza sulla caccia e sulla pesca, nella costruzione e manutenzione della rete stradale del Consorzio comunale, intercomunale, rurale, nell’organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale intercomunale, nella protezione del patrimonio naturale e gestione delle riserve naturali ed in ulteriori ambiti), tutte individuate all’art. 27 della l.r. n. 15/2015, aggiuntive funzioni proprie, specificate al successivo art. 28 (pianificazione territoriale generale ed urbanistica, strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale, mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali, partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana).

Quest’ultima disposizione regionale, al comma 2, prevede: “Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.” .

Con specifico riguardo alla Città metropolitana di Catania, si evidenzia in ricorso che alla stessa compete la costruzione e la manutenzione di 1830 km di strade e la manutenzione e gestione di 90 istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado.

Essa qui censura il decreto dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, di concerto con l’Assessorato dell’Economia della Regione Sicilia, adottato il 22.9.2016, lamentando l’assegnazione, a titolo di contributo di parte corrente, di soli € 2.073.034,07, a fronte di una spesa media sostenuta di € 5.559.853,76.

Con decreto dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica del 30.9.2016, è stata inoltre attribuita la somma di € 1.486.553,63.

Si sostiene che le risorse assegnate per l’espletamento delle funzioni attribuite alla ricorrente sarebbero insufficienti.

Ciò sarebbe aggravato dall’obbligo di concorrere al contenimento della spesa corrente di cui all’art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

I motivi di diritto dedotti con il ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.a.r. Palermo sono i seguenti:

1) Violazione di legge: art. 27, commi 4 e 6, della l.r. 4.8.2015, n. 15 - artt. 15, 22 e 27 della legge 5.5.2009, n. 42 - d.lgs n. 149/2011.

I decreti interassessoriale ed assessoriale del 22.9.2016 e del 30.9.2016 avrebbero violato l’art. 27, commi 4 e 6, della legge regionale n. 15/2015, perché le ridotte risorse assegnate con i medesimi impedirebbero di assicurare le funzioni attribuite.

Inoltre essi risulterebbero in violazione degli artt. 15, 22 e 27 della legge n. 42/2009, ove essi prescrivono che è assicurato alle Città metropolitane il finanziamento delle loro funzioni e che alla Città metropolitane devono essere garantite ampia autonomia di entrata e di spesa, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni, e ciò anche assegnando tributi ed entrate propri.

2) Illegittimità costituzionale dell’art. 9 della l.r. n. 9/2015, degli artt. 4 e 26 della l.r. n. 3/2016 e degli artt. 3 e 4 della l.r. n.

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