TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202214226
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Pubblicato il 02/11/2022
N. 14226/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09099/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9099 del 2021, proposto da
A S M, rappresentato e difeso dagli avvocati F C O, M T, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;
nei confronti
D S, F Q, P G Nicolò Lotti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) dei decreti del Presidente della Repubblica, entrambi in data 02.07.2021, con i quali il dott. D S e la dott.ssa F Q sono stati, rispettivamente, nominati Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;
2) degli atti del procedimento di nomina, ivi compresi quelli presupposti, e in particolare di:
- regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di cui al decreto del 06.02.2004, pubblicato sulla G.U del 13.02.2004, serie generale n°36;
- delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa recante i criteri per la nomina alle qualifiche direttive e semi direttive del 22.10.2010, come modificata e integrata con delibere dello stesso Organo del 02.12.2011, 08.02.2013, 22.11.2013, 21.11.2014, 08.11.2019 e 15.10.2019;
- delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa adottata nella seduta del 21.05.2021, con la quale e nella parte in cui non è stata accolta la proposta della IV Commissione del detto organo del 15.04.2021, verbale n°17, di considerare, ai fini della nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, anche l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di consigliere TAR;
- proposta di nomina della IV Commissione del detto organo di cui ai verbali del 27.05.2021 e del 03.06.2021;
- delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa adottata nella seduta dell'11.06.2021, n°53, con la quale e nella parte in cui è stata approvata la proposta di nomina;
- note n°20294 e n°20300, entrambe del 16.06.2021, con le quali il Presidente del Consiglio di Stato ha indicato quale decorrenza della nomina del consigliere Sabatino e della consigliera Quadri la data dell'11 giugno 2021, data di perfezionamento della citata delibera n°53;
- proposta non conosciuta del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione dei decreti del Presidente della Repubblica qui impugnati;
3) di ogni altro atto presupposto o collegato, antecedente, contestuale o conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il cons. A M è magistrato amministrativo dal 3 dicembre 1990, successivamente nominato Consigliere TAR dal 3 dicembre 1998 e Consigliere di Stato a decorrere dal 21 novembre 2014.
Ha presentato domanda di partecipazione all’interpello del 12 marzo 2021 per la copertura di due posti di presidente di Sezione del Consiglio di Stato, indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (“CPGA” o “Consiglio di Presidenza”).
Alla domanda di partecipazione ha allegato un documento denominato “appunto sui criteri di calcolo dell’anzianità per la nomina a Presidente di Sezione” e ha chiesto che, ai fini della nomina, oltre all’anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di Stato, fosse valutata anche quella maturata nella qualifica di consigliere TAR.
Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 21 maggio 2021, ha ritenuto valutabile allo scopo della nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato il solo servizio svolto con la qualifica di consigliere di Stato e non anche quello svolto quale consigliere TAR;la procedura di nomina si è, quindi, conclusa con la nomina dei consiglieri D S e F Q.
Ai fini di radicare l’interesse al ricorso, il cons. Maggio fa presente che in caso di accoglimento dell’interpretazione rappresentata nell’ “appunto”, egli sarebbe risultato il primo partecipante all’interpello da valutare.
Il ricorrente impugna i decreti del Presidente della Repubblica, entrambi del 2 luglio 2021, con i quali i consiglieri D S e F Q sono stati, rispettivamente, nominati Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, nonché gli atti a questi presupposti e, in particolare, la delibera del CPGA del 21 maggio 2021, nella parte in cui non è stata accolta la proposta della IV Commissione di considerare, ai fini della nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, anche l’anzianità di servizio maturata nella qualifica di consigliere TAR.
Al primo motivo, richiamato l’art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, deduce che la disciplina relativa al conferimento della qualifica di Presidente di TAR fa riferimento alla “anzianità di servizio”, concetto diverso rispetto a quello di anzianità di servizio in una specifica qualifica. Il CPGA, pertanto, avrebbe ritenuto illegittimamente di ritenere valutabile la sola anzianità di servizio quale Consigliere di Stato. Ciò in quanto citato art. 21 L. n. 186/1982 non escluderebbe la rilevanza dell’anzianità maturata nella qualifica di Consigliere di TAR, ma anzi ne prevederebbe espressamente la valutabilità, essendo quest’ultima equiparata a quella di consigliere di Stato, come confermato dall’art. 14, n. 2, della medesima legge.
Aggiunge che sarebbe illogica e illegittima costituzionalmente per violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione un’interpretazione che consentisse di cumulare l’anzianità maturata nelle due qualifiche (consigliere di Stato e consigliere TAR) in senso unidirezionale, ovvero soltanto per le presidenze TAR e non anche per quelle di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, tenuto conto dell’equiparazione delle qualifiche di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e di Presidente TAR stabilita dall’art. 14, n. 2, legge n. 186/1982.
Rammentato, poi, che per la nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato è stata ritenuta conteggiabile anche l’anzianità maturata in fuori ruolo o aspettativa, il ricorrente osserva che risulterebbe contraddittorio, illogico e illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost. non computare quella acquisita nello svolgimento effettivo di funzioni istituzionali, ancorché presso i TAR.
Al secondo motivo, qualora non fosse ritenuta accoglibile la soluzione interpretativa prospettata, il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 per violazione dell’art. 107, comma 3, art. 108, comma 2, 125, comma 2, e 117, comma 1, Cost.
Il ricorrente prospetta, poi, nei motivi di impugnazione rubricati dal punto tre a cinque, delle questioni relative alla compatibilità eurounitaria del complesso normativo che disciplina la vicenda controversa, avuto riguardo alla possibile violazione del principio di non discriminazione, di proporzionalità e di riconoscimento della indipendenza dei giudici.
Al sesto e ultimo motivo, infine, si deduce che il CPGA illegittimamente si sarebbe limitato a svolgere un apprezzamento di “non demerito” dei candidati prescelti, senza procedere alla valutazione della attitudine direttiva del cons. Maggio.
Il Consiglio di Presidenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostiene che, mantenuta l’attuale strutturazione del ruolo, che gli riconosce una anzianità inferiore rispetto a quella dei consiglieri Sabatino e Quadri, ai (soli) fini della nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato gli si dovrebbe calcolare una maggiore anzianità, computando per intero il servizio prestato quale giudice amministrativo in primo grado con la qualifica di Consigliere TAR.
La pretesa è contraria in primo luogo alla lettera dell’art. 21, comma 1, legge n. 186/1982, secondo cui i consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità “nelle rispettive qualifiche”, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) dell’art. 14 (vale a dire: presidenti di sezione del Consiglio di Stato;presidenti di tribunale amministrativo regionale), previo un giudizio di idoneità espresso sulla base di criteri che in ogni caso tengano conto dell'attitudine all'ufficio direttivo e della “anzianità di servizio”.
E’ chiaramente ricavabile dalla lettura della norma che l’anzianità di servizio ai fini della nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato è solo quella maturata nella relativa qualifica di consigliere di Stato.
Dunque, non è ammissibile uno stravolgimento dell’anzianità di ruolo in una determinata qualifica, sulla base di un artificioso sdoppiamento tra la posizione riconosciuta ai Consiglieri di Stato in ragione dell’anzianità nel ruolo (che lo stesso ricorrente ripetutamente afferma di non volere contestare) e la diversa anzianità risultante dalla arbitraria sommatoria di due distinte qualifiche (quella di Consigliere Tar e di Consigliere di Stato) che, secondo la legislazione esistente, non possono essere considerate unitariamente ai fini della nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
Oltre che in frontale contrasto con la normativa vigente, la soluzione interpretativa proposta va anche contro i principi indicati dalla Corte Costituzionale, secondo cui: è legittima una differenziazione delle posizioni in ruolo dei Consiglieri di Stato che tenga conto della diversità di funzioni svolte in primo e secondo grado, in ragione dello svolgimento in appello, accanto alle funzioni giurisdizionali, di quelle consultive (Corte Cost., sent. n. 273/2011);in generale, una volta acquisita una qualifica all’interno di un ruolo, non sono tollerati “scavalcamenti” che penalizzino chi abbia ottenuto quella qualifica in un momento anteriore, rispetto a chi l’abbia ottenuta dopo (sent. n. 224/2020).
Pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate dal ricorrente, in quanto la disciplina in esame è coerente con le norme costituzionali e risponde a logiche già valutate dalla Consulta e ritenute ragionevoli, alla luce della peculiarità delle funzioni svolte dai Consiglieri di Stato.
Non sono, poi, fondate le censure che sostengono la contrarietà della legislazione interna con il diritto comunitario e rispetto alla quale il ricorrente chiede anche che sia proposto rinvio alla Corte di giustizia per valutarne la compatibilità.
Non si ravvisa, in primo luogo, alcuna possibile discriminazione basata sull’età dei consiglieri di Stato di provenienza Tar, poiché la disciplina in esame non è dettata in ragione di criteri anagrafici ma della durata dell’esercizio di funzioni nell’ambito di una determinata qualifica e, quindi, del percorso professionale che il singolo magistrato ha deciso di percorrere.
Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, le considerazioni del ricorrente non colgono nel segno, avuto riguardo alla natura del giudizio espresso ai fini della nomina a Presidente di Sezione, che non è di tipo comparativo e non impone un raffronto tra più candidati ma opera sulla base della valutazione del “merito assoluto”, ove ciò che rileva in relazione al magistrato scrutinato è l’anzianità di servizio unita alla sussistenza dell’attitudine direttiva.
Non è possibile, poi, ritenere che il sistema previsto dal legislatore potrebbe ostare al rispetto del principio di indipendenza dei giudici, trattandosi di una procedura di nomina ancorata a criteri definiti e oggettivi.
Infine, tenuto conto della rammentata natura del giudizio posto in essere dall’organo di autogoverno, che prevede uno scrutinio dei candidati per “merito assoluto”, non v’era alcuna ragione, a differenza di quanto prospettato nell’ultimo motivo di ricorso, di procedere comunque alla valutazione del profilo attitudinale del cons. Maggio.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono compensarsi, in ragione della peculiarità della vicenda.