TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2022-05-02, n. 202200191
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Pubblicato il 02/05/2022
N. 00191/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00423/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2022, proposto da
S G e V F, rappresentati e difesi dagli Avvocati F L e A M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio F L in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;
contro
A.S.L. Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato L V, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, presso la Struttura burocratico legale dell’Ente in Bari, al Lungomare Starita, n. 6;
nei confronti
L F, C I L, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa emanazione di provvedimento cautelare interinale:
- della delibera del D.G. della A.S.L. BA n. 1240 del 9 luglio 2021, pubblicata nell'Albo Pretorio in data 12 luglio 2021, per giorni trenta, a mezzo della quale si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di cinque veterinari, sul presupposto - espresso nel Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 - di una esigenza di dieci posti, quali dirigenti veterinari nella disciplina “ Sanità Animale ”;
- della delibera del D.G. della A.S.L. BA n. 1788 del 15 ottobre 2021, di assunzione a tempo indeterminato di cinque veterinari (nessuno dei quali nominato) mediante utilizzo della graduatoria concorsuale della A.S.L. BR, per quanto di interesse dei ricorrenti, per l'opzione realizzata immotivatamente di utilizzo della graduatoria concorsuale della A.S.L. BR, in luogo di quella della A.S.L. TA, ove sono utilmente collocati i ricorrenti;
- per l'accertamento del diritto di dare immediato corso allo scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di Dirigente Veterinario – area A – svoltosi presso la A.S.L. di Taranto, su base regionale, e di cui alla graduatoria definitiva e non impugnata, espressa delibera di D.G. di Taranto n° 2232-2021, dalla quale risulta che i dott. S G (9° in graduatoria), V F (18° in graduatoria);
- ancora, per l'annullamento dell'illegittimo e colpevole silenzio serbato sull'istanza dei ricorrenti di cui all'atto di invito e diffida del 10 novembre 2021, rimasto senza alcun esito e riscontro;
- per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. Bari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti censurano la scelta discrezionale di cui alla delibera del D.G. della A.S.L. BA n. 1240 del 9 luglio 2021 (recante assunzione a tempo determinato di cinque veterinari nella disciplina “ Sanità animale ” - Area “A”) e alla delibera del D.G. della A.S.L. BA n. 1788 del 15 ottobre 2021 (recante assunzione a tempo indeterminato di cinque veterinari nella disciplina “ Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasposto degli alimenti di origine animale e loro derivati ” - Area “B”, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale della A.S.L. BR), in luogo dell’utilizzazione della graduatoria dell’A.S.L. di Taranto - Area “A”, ove sono collocati i ricorrenti (graduatoria, quest’ultima, che la difesa della A.S.L. Bari evidenzia approvata con delibera dell’A.S.L. Taranto n. 1988 del 28 settembre 2021, peraltro successiva all’adozione della gravata delibera della A.S.L. Bari n. 1240 del 9 luglio 2021);
Rilevato, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte non sembrano favorevolmente apprezzabili, in relazione:
- al carattere facoltativo dell’utilizzo di graduatorie di Enti diversi (cfr. le sentenze di questa Sezione n. 992/2018 e n. 1581/2021);
- all’insussistenza dell’invocata graduatoria unica regionale;
- quanto alla gravata delibera A.S.L. Bari n. 1240 del 9 luglio 2021, anche in considerazione della segnalata facoltà prevista all’art. 10 del bando di concorso della A.S.L. Bari del 2019 per la disciplina “ Sanità animale ” (possibilità di utilizzo dell’elenco dei candidati per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale);
- quanto all’impugnata delibera A.S.L. Bari n. 1788 del 15 ottobre 2021, anche in considerazione della diversità del relativo profilo professionale e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (dirigente veterinario Area “B”, nel mentre i ricorrenti hanno partecipato a concorso A.S.L. Taranto per l’assunzione di dirigenti veterinari Area “A”);