TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2021-03-11, n. 202100091
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Pubblicato il 11/03/2021
N. 00091/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00108/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. E Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della stessa, in -OMISSIS-, via Fratelli Ugoni n. 32;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in -OMISSIS-, via S. Caterina n. 6;
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del Provvedimento -OMISSIS-emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 21.01.2020, notificato all’interessato in data 19.12.2020, con il quale è decretato il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- per motivi di lavoro subordinato, e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa A T nell’udienza camerale del giorno 10 marzo 2021, tenutasi con collegamento da remoto senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;
Considerato:
- che il ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe indicato contenente il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia;
- che il diniego è motivato da ragioni di pericolosità sociale, e, segnatamente, dal fatto che il richiedente è stato condannato con sentenza irrevocabile per il -OMISSIS-;
ritenuto che il ricorso, a un sommario esame, proprio di questa fase di giudizio, non sia assistito da una prognosi favorevole di fondatezza, tenuto conto:
- che nell’elencare i reati automaticamente ostativi al rilascio o al rinnovo del titolo per soggiornare nel territorio nazionale l’articolo 4 D.Lgs. n. 286/1998 parla di “-OMISSIS-” senza distinzione alcuna all’interno di tale categoria;
- che la Questura ha valutato la presenza di legami familiari sul territorio nazionale con una motivazione che non pare essere stata specificamente censurata dal ricorrente;
- che le ulteriori sopravvenienze valorizzate dal ricorrente (in particolare, il suo inserimento lavorativo), non paiono idonee a superare l’automatismo ostativo della condanna subita;
ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per il rilascio della misura cautelare, e che le spese della presente fase di giudizio vadano regolate in conformità al criterio della soccombenza.