TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-03-12, n. 202103065
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 03065/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09186/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9186 del 2019, proposto da
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – I.S.I.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via IV Novembre, n. 119/A;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. repertorio QC/704/2018 e n. protocollo QC/20855/2018, avente ad oggetto la “ Riacquisizione nei confronti dell’I.S.I.A. dell’immobile di proprietà Capitolina sito in Roma, piazza della Maddalena n. 53 ” , notificata in data 3 maggio 2019, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non ancora conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Eleonora Monica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (di seguito anche semplicemente “ISIA” o “Istituto”) impugna la determinazione in epigrafe, con cui Roma Capitale ha determinato “ la riacquisizione dell'immobile di proprietà capitolina sito in Roma, Piazza della Maddalena n. 53 ” (ricevuto dall’ISIA in concessione giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 1427 del 7 maggio 1996) in ragione della “ scadenza del titolo (29.08.2002)” e dell’ “ampiezza del debito (€ 3.775.579,80) ” maturato dal ricorrente.
L’Istituto assume, in particolare, l’illegittimità di tale atto per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”; Eccesso di potere; Difetto di motivazione ”, sostanzialmente sostenendo come risulterebbe “ in primo luogo illegittima la previsione contenuta nella (citata) Deliberazione della Giunta Comunale n. 1427 del 7 maggio 1996 (atto di concessione), in base alla quale l’ISIA di Roma avrebbe dovuto corrispondere al Comune di Roma un canone annuo di Lire 265.000.000 ”, non essendosi - fin d’allora - tenuto conto dell’entrata in vigore, nel gennaio di quello stesso anno, della legge n. 23/1996, che poneva a carico delle Province gli oneri relativi “ alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici … da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali ” (art. 3, comma1, lett. b) nonché prevedeva il trasferimento alla Provincia “ in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico ” dei relativi immobili (art. 8, comma 1), con la conseguenza che “ in base al citato art. 3 (vigente allorché fu adottata la concessione), l’ISIA sarebbe dovuto entrare in possesso dell’edificio di cui è causa, senza essere tenuto a corrispondere alcun canone al Comune, le cui eventuali richieste economiche si sarebbero dovute semmai rivolgere alla Provincia di Roma” .
Secondo l’Istituto il contestato provvedimento di riacquisizione sarebbe, pertanto, illegittimo per violazione delle menzionate prescrizioni normative che porrebbero a carico della competente Provincia ogni onere relativo all’immobile di cui si discorre (sia per quanto concerne la manutenzione che l’eventuale corrispettivo dell’utilizzo) non assumendo alcun rilievo in senso contrario l’emanazione della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 (recante la “ Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”) -