TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202100771

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202100771
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100771
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2021

N. 00771/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00148/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2007, proposto da
M L e S L, rappresentati e difesi dall'avvocato M B T, con domicilio eletto presso il relativo studio, in Ancona, corso Stamira, 29;

contro

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amministrazione Provinciale, in Ancona, via Ruggeri, 5;

Comune di Osimo;

per l'annullamento

della determinazione del Dirigente del VII Settore – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo

Area difesa del Suolo 16.11.2006 n. 536 recante parere negativo di compatibilità geomorfologica articolo 13 legge 64/1974 sul progetto relativo alla lottizzazione industriale in località Scaricalasino.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nella discussione in pubblica udienza, il difensore dei ricorrenti, esaminata la documentazione depositata dalla Provincia di Ancona in data 16/9/2021, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo la conseguente declaratoria di improcedibilità. Chiede inoltre la compensazione delle spese di giudizio.

Il difensore della Provincia nulla oppone circa la declaratoria di improcedibilità (peraltro eccepita e richiesta con i propri ultimi scritti difensivi), ma insiste per la rifusione delle spese in favore della propria assistita.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Il Collegio ritiene che le spese possano comunque essere compensate poiché fino all’avviso di fissazione dell’odierna udienza pubblica, l’Amministrazione Provinciale non aveva svolto sostanziale attività difensiva, essendosi costituita solo formalmente con riserva di meglio dedurre e replicare. La successiva attività difensiva, peraltro svolta da un ente che ha anche eccepito la propria sopravvenuta carenza di legittimazione passiva (per subentro della Regione Marche nella competenza “de qua”), ha comprovato una situazione mutatasi per effetto di attività amministrativa e provvedimenti successivi al ricorso e che rende obiettivamente superflua la decisione di merito, come effettivamente riconosciuto anche dai ricorrenti.

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