TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-03, n. 202417147
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2024
N. 17147/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05965/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5965 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell''atto Prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 4^ Divisione, datato 13 settembre 2018 e notificato in data 12 marzo 2019, con cui si comunicava al ricorrente l''esito del giudizio di avanzamento per l''anno 2018, con l''attribuzione al medesimo del punteggio espresso in trentesimi di 27,60 e il collocamento al 14° posto della graduatoria di merito;
- del verbale n. 13 del 19 aprile 2018 con cui è stata approvata la graduatoria finale e della medesima graduatoria finale;
- della procedura valutativa adottata dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell''Esercito;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, antecedente e/o susseguente, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 3 giugno 2019:
- dell''atto Prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 4^ Divisione, datato 13 settembre 2018 e notificato in data 12 marzo 2019, con cui si comunicava al ricorrente l'esito del giudizio di avanzamento per l''anno 2018, con l'attribuzione al medesimo del punteggio espresso in trentesimi di 27,60 e il collocamento al 14° posto della graduatoria di merito;
- del verbale n. 13 del 19 aprile 2018 con cui è stata approvata la graduatoria finale e della medesima graduatoria finale;
- della procedura valutativa adottata dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell''Esercito;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, antecedente e/o susseguente, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 16 luglio 2019:
- dell''atto Prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 4^ Divisione, datato 13 settembre 2018 e notificato in data 12 marzo 2019, con cui si comunicava al ricorrente l''esito del giudizio di avanzamento per l''anno 2018, con l''attribuzione al medesimo del punteggio espresso in trentesimi di 27,60 e il collocamento al 14° posto della graduatoria di merito;
- del verbale n. 13 del 19 aprile 2018 con cui è stata approvata la graduatoria finale e della medesima graduatoria finale;
- della procedura valutativa adottata dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell''Esercito;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, antecedente e/o susseguente, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 settembre 2018, notificatogli il 12 marzo 2019, con cui gli veniva comunicato l'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2018, con l'attribuzione del punteggio espresso in trentesimi di 27,60, il collocamento al 14° posto della graduatoria di merito e la conseguente non iscrizione in quadro. Con il medesimo ricorso il ricorrente ha impugnato, altresì, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale, la stessa graduatoria e la procedura valutativa adottata dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell’Esercito.
L’odierno esponente sintetizza la sua carriera elencando gli studi compiuti, i corsi frequentati, le onorificenze ricevute e gli incarichi ricoperti. Ritenendo che il proprio curriculum vitae presenti maggiori titoli e qualifiche rispetto a quelli del collega assunto a riferimento, Ten. Col. -OMISSIS-, primo classificato con il punteggio di 27,84, il ricorrente ha dunque agito in giudizio avverso l’esito del giudizio di avanzamento, domandando in via istruttoria la completa esibizione della documentazione caratteristica e chiedendo l’annullamento del predetto provvedimento amministrativo, riservandosi di articolare motivi aggiunti a seguito dell’ esibizione documentale.
Questo l’articolato motivo di illegittimità dedotto:
Eccesso di potere relativo sotto il profilo dell’incoerenza, inadeguatezza, illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, disparità 8 di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, vizio della funzione. Violazione di legge (relativamente a: D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1032, 1057, 1058, 1060, 1093 e D.P.R. n. 90/2010 ed agli artt. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710). Illegittimità della procedura valutativa per diversa composizione nel numero (maggiore) e nelle persone dei componenti la Commissione che ha giudicato il ricorrente. Disomogeneità dei giudizi e delle medie di voto ponderate e dei punti di merito finali.
Il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo. La valutazione impugnata risulterebbe viziata da ingiustizia manifesta e disparità di trattamento in quanto nei confronti del ricorrente sarebbe stato adottato un metro di giudizio particolarmente riduttivo che non troverebbe riscontro nei riguardi del parigrado -OMISSIS-.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 13.12.2019, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Dopo aver preso visione della documentazione caratteristica depositata in atti dall’Amministrazione, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, depositati il 3.06.2019 e il 16.07.2019, riproducendo le stesse censure presenti nel ricorso introduttivo e maggiormente articolandole. In particolare, in merito all’asserito vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, ha proposto l’analisi degli elementi differenziali dell’Ufficiale -OMISSIS-, odierno controinteressato, utilizzando degli specchi comparativi.
4. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti gli ufficiali collocatisi in graduatoria in posizione poziore rispetto a quella dell’odierno ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm..
Dell’adempimento del predetto incombente il ricorrente ha dato prova mediante deposito del 9.02.2024.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è infondato e deve essere respinto.
2. Prima di pervenire alla disamina delle censure mosse dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo.
2.1 Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, il sistema di promozione per gli Ufficiali delle Forze Armate è a scelta: dunque, esso è caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti e non dalla comparazione