TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2023-02-16, n. 202300486

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2023-02-16, n. 202300486
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300486
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 00486/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01458/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2022, proposto da
Privitera Antonino, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Ufficio Motorizzazione Civile di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania in data 21 luglio 2022, n. 13979, con cui è stata revocata l’autorizzazione n. 59 del 29 giugno 2015, rilasciata all’interessato per l’esercizio di un centro revisione veicoli;
b) ove occorra, della nota del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania del 10 giugno 2022, n. 11064, di comunicazione dell’avvio del procedimento e del verbale di ispezione del Servizio Motorizzazione Civile di Catania n. 11 del 9 giugno 2022.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania in data 21 luglio 2022, n. 13979, con cui è stata revocata l’autorizzazione n. 59 del 29 giugno 2015, rilasciata all’interessato per l’esercizio di un centro revisione veicoli;
b) ove occorra, la nota del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania del 10 giugno 2022, n. 11064, di comunicazione dell’avvio del procedimento e il verbale di ispezione del Servizio Motorizzazione Civile di Catania n. 11 del 9 giugno 2022.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 9 giugno 2022 il Servizio Motorizzazione Civile di Catania ha eseguito un controllo presso il centro revisione del ricorrente, redigendo il verbale n. 11 e contestando le seguenti non conformità: - i referti delle prove non sono tutti regolarmente firmati dal responsabile tecnico;
- le prove di revisione non risultano effettuate correttamente;
- non sono rispettate tutte le norme amministrative;
b) in particolare, gli ispettori hanno rilevato che il centro si presentava in cattivo stato di conservazione, con l’area interessata dalla linea di revisione occupata da autoveicoli, motoveicoli altri oggetti che impedivano il regolare svolgimento delle operazioni;
c) inoltre, quanto alla revisione - con certificato di esito regolare - del veicolo targato CS996BH si è riscontrato: - il cattivo stato di conservazione della carrozzeria;
- la luce fendinebbia destra rotta;
- il comando alza vetri mancante;
- sul cruscotto risultavano accese le spie avarie motore, airbag e alzacristalli;
- il contachilometri riportava un chilometraggio difforme da quello riportato nel referto di revisione, senza nessuna giustificazione da parte di ditta autorizzata;
- erano presenti perdite di olio motore e risultava una sospetta manomissione del catalizzatore del sistema di scarico;
d) il veicolo in questione è stato sospeso dalla circolazione;
e) è stato, quindi, avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione e il ricorrente ha interloquito con nota in data 23 giugno 2022;
f) con atto in data 20 luglio 2022 l’interessato ha elevato nei confronti del responsabile tecnico del centro formale contestazione disciplinare;
g) l’Amministrazione, tuttavia, ha concluso il procedimento disponendo la revoca dell’autorizzazione n. 58 del 29 giugno 2015.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come risulta dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 maggio 2017, i controlli di revisione possono essere visivi o strumentali, fondandosi i primi esclusivamente sulla valutazione tecnico-professionale dell’operatore ed essendo essi relativi alle aree del veicolo che non incidono direttamente sulla sicurezza, mentre i secondi presuppongono l’impiego di attrezzature e riguardano gli elementi costitutivi essenziali del veicolo, incidendo, pertanto, sull’efficienza dello stesso in termini di utilizzo in condizioni di sicurezza sulle strade;
b) deve rilevarsi che i controlli strumentali sono espletati mediante collegamento diretto con il centro elaborazione dati del Ministero, il quale raccoglie il dato della prova di controllo ed emette il risultato di riscontro;
c) eseguiti i controlli visivi e strumentali, il responsabile tecnico richiede al sistema l’esito finale con emissione del relativo certificato;
d) nel caso in esame gli ispettori hanno riscontrato che il veicolo aveva eseguito tutti i controlli strumentali con collegamento al centro elaborazione dati ed esito regolare e aveva conseguito il rilascio del certificato di revisione finale, sebbene alcuni controlli visivi risultavano anomali;
e) in altri termini, il veicolo avrebbe dovuto ricevere alcune preventive lavorazioni di riparazione nella cosiddetta fase di prerevisione, mentre il responsabile tecnico aveva invertito le fasi formali di controllo, avendo richiesto e conseguito il certificato di regolarità prima di aver eseguito le necessarie riparazioni;
f) viene, quindi, in rilievo una questione che attiene esclusivamente alla capacità tecnico-professionale del responsabile tecnico, senza contestazioni sull’organizzazione di impresa;
g) in base agli artt. 80 del codice della strada, nonché 239 e 240 del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, e secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/45/UE in data 3 aprile 2014 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 214 del 19 maggio 2017, la figura dell’impresa si differenzia da quella del responsabile tecnico (oggi ispettore), il quale è l’unico soggetto in possesso dei requisiti per l’effettuazione delle operazioni di revisione ed è il solo legittimato ad eseguirle, tanto che, come indicato nella circolare UDG A33 n. 1928/FP3 in data 15 dicembre 1999, nell’esecuzione delle operazioni di revisione non è richiesta la presenza del soggetto titolare dell’autorizzazione;
h) quanto indicato trova conferma nei decreti del Ministero delle Infrastrutture in data 15 novembre 2021 e 16 febbraio 2022;
i) in relazione alle sanzioni contemplate dall’articolo 80, undicesimo e quindicesimo comma, del decreto legislativo n. 285/1992, sono intervenuti i decreti ministeriali n. 446 del 15 novembre 2021 e n. 40 del 16 febbraio 2022, che hanno ribadito la differenziazione tra impresa titolare del centro di revisione e responsabile tecnico anche per quanto attiene alla responsabilità e alle misure sanzionatorie;
i) in particolare, l’art. 18 del decreto n. 446 in data 15 novembre 2021, disciplina specificamente e separatamente i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore (già responsabile tecnico) e le relative previsioni sono state successivamente precisate con il decreto ministeriale n. 40 in data 16 febbraio 2022;
l) nel caso in esame le contestazioni riguardano, quindi, violazioni attinenti alle specifiche competenze e prerogative del responsabile tecnico;
m) l’Amministrazione, tuttavia, ha menzionato la “responsabilità contrattuale diretta in forza di legge” dell’impresa nei confronti dell’utente, ritenendo che non potesse “essere scissa la responsabilità dell’operatore da quella dell’impresa titolare dell’autorizzazione all’espletamento della revisione sui veicoli”;
n) tale conclusione non tiene conto del fatto che all’impresa non competono compiti di presenza o assistenza o di controllo nelle operazioni di revisione, dovendo anche tenersi conto dei principi di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981 e di cui all’art. 27 della Costituzione;
o) giova, altresì, puntualizzare che il verbale di ispezione n. 11 in data 9 giugno 2022 ha attestato l’assoluta regolarità e conformità della gestione complessiva dell’azienda e dei suoi requisiti;
p) inoltre, non assume alcun rilievo la responsabilità di cui all’art. 1372 c.c., anche tenuto conto che il veicolo non era stato ancora consegnato al proprietario, né immesso su strada per la circolazione, sicché l’unico profilo di responsabilità attiene al rapporto pubblicistico proprio del servizio di revisione;
q) in via subordinata, risulta illegittima la misura sanzionatoria della revoca dell’autorizzazione, avuto riguardo alle previsioni di cui agli artt. 14 del decreto ministeriale in data 15 novembre 2000 e 21 e 22 del decreto ministeriale in data 16 febbraio 2022;
r) nel caso di specie, invero, le violazioni contestate attengono esclusivamente alle modalità di esecuzione delle operazioni di revisione, che non rientrano in alcuno dei tassativi casi di sospensione o revoca dell’autorizzazione;
s) in via ulteriormente subordinata, deve denunciarsi il difetto di proporzionalità con riferimento alla gravità dell’infrazione contestata, tenuto conto, in particolare, che l’impresa ricorrente esercita l’attività da 23 anni e non ha mai ricevuto alcuna contestazione di violazioni o irregolarità, avendo eseguito oltre 60.000 revisioni, mentre la revoca è ammessa solo dopo quattro violazioni contestate in due anni;
t) occorre anche evidenziare la mancanza di gravità dell’infrazione contestata, la quale non ha determinato alcuna situazione di pericolo per la circolazione o danno per l’ambiente, atteso che le contestazioni non riguardano parti strutturali del veicolo e che lo stesso era ancora presente all’interno della linea di revisione;
u) nel provvedimento impugnato la motorizzazione ha richiamato anche il provvedimento di revisione straordinaria per l’autoveicolo targato CS996BH, ancora non presentato o prenotato a visita v) ciò dimostra che gli ispettori dell’Amministrazione non hanno eseguito su tale veicolo alcun controllo quanto ai requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento, riconoscendoli regolarmente eseguiti e manifestando i propri dubbi solo dopo l’intervenuto avvio del procedimento di revoca in data 10 giugno 2022, in violazione del principio secondo cui le contestazioni vanno eseguite in contraddittorio e al momento dell’ispezione e devono essere annotate nell’apposito verbale (e non 13 giorni dopo l’ispezione e successivamente all’avvio del procedimento di revoca).

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la relazione n. 19891 in data 24 aprile 2022, nella quale, in sintesi, si osserva quanto segue: a) per il veicolo targato CS996BH erano già stati emessi il tagliando adesivo applicato sulla carta di circolazione e il certificato di revisione (con esito “regolare”);
b) sono state riscontrate le anomalie sopra indicate;
c) il responsabile tecnico (oggi ispettore) ha sostenuto che il mezzo in questione doveva intendersi come ancora “ricoverato”, in attesa di ipotetici e non meglio precisati interventi, sebbene fosse già stata certificata la regolarità e idoneità per la circolazione;
c) con ulteriore provvedimento n. 11761 in data 22 giugno 2022 l’Ufficio, ai sensi dell’art. 80, quinto comma, del codice della strada, ha disposto la revisione straordinaria del veicolo in questione, con contestuale sospensione dalla circolazione, a riprova della gravità delle anomalie riscontrate in sede di iscrizione e, dopo quattro mesi dal verificarsi dei fatti, la vettura non è stata presentata per la prescritta revisione presso un ufficio della Motorizzazione Civile;
d) la parte interessata ha anche fatto riferimento alla circostanza che l’ispezione dell’Amministrazione è stata condotta in assenza del titolare dell’impresa, che, però, non è necessaria, né obbligatoria;
e) non risponde al vero quanto affermato in ordine alla presunta regolarità dei locali, posto che, come risulta dal verbale, il centro si presentava in cattivo stato di conservazione, con l’area interessata dalla linea di revisione occupata da autoveicoli, motoveicoli e altri oggetti che impedivano il regolare svolgimento delle operazioni;
f) a prescindere dal fatto che non poteva essere attestata la regolarità della revisione prima dell’effettuazione di appositi lavori, deve evidenziarsi che l’officina ha rilasciato un documento fiscale per le prestazioni effettuate, da cui risulta il solo costo della revisione, a dimostrazione che non erano previsti ulteriori lavori di riparazione;
g) la contestazione disciplinare in data 22 luglio 2022 non assolve l’impresa, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1372 c.c. e della impossibilità di scindere la responsabilità dell’operatore da quella dell’impresa titolare dell’attività.

Nell’odierna camera di consiglio le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso appare manifestamente infondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Al riguardo, la Sezione deve, in primo luogo, osservare che la distinzione fra responsabilità dell’ispettore (già responsabile tecnico) e responsabilità del titolare dell’impresa non risulta così netta e assoluta come ritenuto dalla parte ricorrente.

In particolare, l’art. 14, primo comma, lettera g), del decreto ministeriale in data 15 novembre 2021 (“Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”) contempla la revoca dell’autorizzazione anche nel caso di “gravi difformità nella conduzione delle attività di revisione, rispetto alle disposizioni normative di riferimento, tali da compromettere la sicurezza dei veicoli verificati”.

Si tratta, all’evidenza, di inadempimenti che possono dipendere - o che dipendono in molti casi - proprio dall’attività svolta dal responsabile tecnico (oggi ispettore), il quale è, per l’appunto, chiamato a svolgere e dirigere l’attività di revisione, ma che, ciò nondimeno, può giustificare la revoca del titolo.

L’art. 22, secondo comma, lettera (ii), del decreto in data 16 febbraio 2022 (“Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio”), stabilisce, poi, che il provvedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione è adottato anche nel caso in cui “vi sia inadempienza alle disposizioni in materia di revisione”.

Anche in tal caso viene in rilievo un’attività che non è sempre immediatamente e direttamente riferibile al titolare dell’impresa, ma che, invece, dipende spesso da specifiche responsabilità del responsabile tecnico (oggi ispettore) e che può, comunque, condurre alla sospensione o revoca dell’autorizzazione.

Deve aggiungersi che nel caso di specie i soggetti che hanno proceduto all’ispezione amministrativa presso la struttura hanno anche accertato che il centro si presentava in cattivo stato di conservazione, con l’area interessata dalla linea di revisione occupata da autoveicoli, motoveicoli e altri oggetti che impedivano il regolare svolgimento delle operazioni.

Almeno sotto tale profilo la relativa responsabilità per tale circostanza non può imputarsi in via diretta e immediata al responsabile tecnico (oggi ispettore), ma piuttosto al soggetto titolare del centro, tenuto ad adottare le decisioni del caso ai fini del corretto e inappuntabile svolgimento dell’attività.

Deve, poi, aggiungersi che nel verbale n. 11 in data 9 giugno 2022 si è dato atto dell’idoneità dei locali e delle attrezzature (punti 1, 2 e 3), ma tale circostanza non incide sul già enunciato e specifico rilievo secondo cui “il centro si presentava in cattivo stato di conservazione, con l’area interessata dalla linea di revisione occupata da autoveicoli, motoveicoli e altri oggetti che impedivano il regolare svolgimento delle operazioni”.

Per quanto attiene poi, alla presunta violazione dell’art. 80, comma 15, del codice della strada, il quale stabilisce che la revoca può intervenire se nell’arco di due anni vengano accertate tre violazioni, il Collegio osserva che tale disposizione fa esplicito e specifico riferimento al mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del precedente comma 13 (trasmissione all'ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri della carta di circolazione, della certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché dell'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, etc.).

La disposizione non riguarda, invece, le ulteriori violazioni che possono esser poste a fondamento di un provvedimento di revoca.

Va, poi, osservato che nel caso di specie l’Amministrazione ha esercitato il proprio potere discrezionale alla luce di quanto disposto dall’art. 14, primo comma, lettera g), del decreto ministeriale in data 15 novembre 2021, ritenendo che la violazione occorsa fosse di tale gravità da giustificare un provvedimento di revoca.

Come è noto, le decisioni di natura discrezionale dell’Amministrazione possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo quando ne sia dimostrata l’obiettiva irragionevolezza, circostanza che non ricorre nel caso di specie, in quanto l’adozione di un certificato di regolare revisione con riferimento ad un veicolo che è stato immediatamente sospeso dalla circolazione, unitamente al cattivo stato di conservazione del centro, costituisce prova che la decisione assunta - pur severa - non contrasta con un canone ordinario di adeguatezza e ragionevolezza.

Né, ad avviso del Collegio, può obiettarsi che il veicolo non fosse stato ancora consegnato al proprietario o immesso su strada per la circolazione, posto che il relativo certificato era comunque già stato emesso, così come era già stato rilasciato il documento fiscale per le prestazioni effettuate, da cui risulta, invero, il solo costo della revisione, a dimostrazione che non erano previsti ulteriori lavori di riparazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda e anche della sollecita definizione del giudizio all’esito dell’incidente cautelare, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.

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