TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-12-20, n. 202101033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-12-20, n. 202101033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202101033
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2021

N. 01033/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00519/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P G L e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E B, P G e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Ravenna, Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Usl della Romagna, Arpae – Ravenna, -OMISSIS- S.C.A.R.L, -OMISSIS-, Ditta Individuale -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del 9 giugno 2020 prot. n. -OMISSIS- a firma del Presidente di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, avente ad oggetto:“l'intimazione al rimborso di complessivi €. 1.140.357,26 anticipati da A.S.P.M.A.C.S., in ragione del progetto di messa in sicurezza, dell'intervento di somma urgenza, del monitoraggio, del posizionamento di panne galleggianti, della rimozione dei rifiuti, relativi al relitto della m/n -OMISSIS-”;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche incognito, ivi inclusi, per quanto occorra, per mero tuziorismo, nell'ordine, ancora: - la nota A.P. del 20.4.2018, prot. n. -OMISSIS-;
- l'ingiunzione ex art. 54 del Codice della Navigazione del 9.8.2018;
- la nota di A.P. del 4.10.2019, n. prot. -OMISSIS-;
- l'Ordinanza sindacale TL -OMISSIS-del 27.9.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente di esser stata sino al 16 maggio 2019 il rappresentante legale della compagine consortile -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.a.r.l. e che la vicenda dalla quale scaturisce il provvedimento impugnato con il ricorso in esame attiene al contenzioso ancora in essere con il Comune di Ravenna e la locale Capitaneria di Porto per la bonifica ambientale in relazione al relitto della Motonave “-OMISSIS-” ormeggiato nel Porto di Ravenna sin dall'anno 2010 a seguito della previsione e della successiva esecuzione di un provvedimento “cautelare” di sequestro disposto dalla locale Autorità Giudiziaria Penale.

Segnatamente risultano pendenti due ricorsi (Rg. nn. 221/2019 e 843/2019) proposti il primo dalla suindicata compagine consortile e dalla sig.ra -OMISSIS- quale legale rappresentante ed il secondo solo da quest’ultima, diretti all’annullamento dei provvedimenti di bonifica emanati nel 2018 dalla Capitaneria di Porto di Ravenna ed il 27 settembre 2019 dal Comune di Ravenna, entrambi passati in decisione all’odierna udienza pubblica.

Con il ricorso in esame la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la nota in data 9 giugno 2020, n. prot. -OMISSIS- a firma del Presidente di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, avente ad oggetto l'intimazione al rimborso di complessivi 1.140.357,26 euro anticipati dall’Autorità in ragione del progetto di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti, relativi al relitto della nave in questione.

A sostegno del gravame ha dedotto articolati motivi di violazione e falsa applicazione di legge nonché di eccesso di potere sotto vario profilo, lamentando in estrema sintesi la totale carenza dei presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di bonifica ambientale già impugnati con gli altri ricorsi, non avendo più la proprietà ed il possesso del relitto dal 17 novembre 2017 e non essendo ammesse forme di responsabilità oggettiva. Ha inoltre contestato l’ordinanza qui impugnata anche in riferimento al “ quantum”.

Con memoria parte ricorrente ha rappresentato la pendenza di altro giudizio incardinato presso il Tribunale civile di Ravenna avente analogo “ petitum ”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ravenna ad esclusiva difesa dell’ordinanza comunale n. -OMISSIS-parimenti qui impugnata eccependo “ in parte qua” l’inammissibilità del ricorso per tardività e per litispendenza.

All’udienza pubblica del 25 novembre 2021 il Collegio ha indicato alle parti ai sensi dell’art. 73 c. 3, c.p.a. il possibile difetto di giurisdizione, come da verbale d’udienza;
indi la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità dell’ordinanza emessa dal Presidente di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, avente ad oggetto l'intimazione al rimborso di complessivi 1.140.357,26 anticipati dall’Autorità stessa in ragione del progetto di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti relativi al relitto della nave “-OMISSIS-” ormeggiata dal 2010 nel Porto di Ravenna.

Lamenta parte ricorrente, rappresentante legale della compagine consortile -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. sino al 16 maggio 2019, articolati motivi di gravame sia in riferimento all’ an che al quantum della pretesa azionata con l’impugnata ordinanza.

2.- Preliminarmente va esaminata la questione di giurisdizione sollevata d’ufficio.

3.- Come già indicato, con separati ricorsi (Rg. nn. 221/2019 e 843/2019) passati in decisione all’odierna udienza pubblica sia l’odierna ricorrente che la società consortile -OMISSIS- hanno impugnato le presupposte ordinanze ambientali ripristinatorie per la bonifica dell’area demaniale, sostenendo il difetto dei relativi presupposti ed il difetto di legittimazione passiva.

Con il ricorso qui in esame, invece, parte ricorrente si oppone all’azione di ripetizione dei costi necessari alla bonifica ed al ripristino dell’area demaniale anticipati dall’Autorità Portuale ovvero all’esecuzione in danno nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili con i presupposti provvedimenti emanati a monte.

4.- La controversia di specie ha dunque carattere meramente patrimoniale avendo ad oggetto l’azione di regresso conseguente all’esecuzione in danno posta in essere nei confronti del soggetto ritenuto responsabile mediante i presupposti provvedimenti gravati con i connessi ricorsi Rg. nn. 221/2019 e 843/2019.

5.- Mentre spettano alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in materia di sanzioni di tipo ripristinatorio, destinate a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla sanzione amministrativa di tale natura (nei confronti della quale la posizione giuridica del privato ha natura di interesse legittimo), l'accertamento dei presupposti per la ripetizione dei costi necessari alla bonifica ed al ripristino dell'area in questione, sia che si qualifichi la relativa azione in termini di regresso conseguente all'esecuzione in danno, sia che si prediliga una sua lettura in termini risarcitori, radica comunque la risoluzione di una questione meramente patrimoniale che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo il quale, in tale materia, non è fornito di giurisdizione esclusiva (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 3 ottobre 2013, n. 2222).

Può all’uopo inoltre citarsi al riguardo il pacifico orientamento della Cassazione formatosi in materia di controversie sulle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, laddove mentre la legittimità dell'ordinanza è unicamente soggetta al sindacato del giudice amministrativo, dinanzi al quale va impugnata, viceversa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla determinazione ed alla riscossione delle somme occorse per la cd. "esecuzione in danno", venendo in evidenza un'obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente e nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della P.A. (Cassazione 25 settembre 2018, n. 22756;
Id. 10 luglio 2006, n. 15611).

D’altronde non è un caso che l’odierna ricorrente abbia proposto azione del tutto analoga al Tribunale civile di Ravenna con giudizio tutt’ora pendente, così come l’assenza di controdeduzioni al rilievo d’ufficio della questione di giurisdizione del g.a. invero affermata in modo del tutto assertivo nell’atto introduttivo.

6.- Alla luce delle suesposte argomentazioni va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del g.o.

Quanto alla conseguente “ traslatio iudicii ”, occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art 11 c. p. a.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni esaminate

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