TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-07-30, n. 201400659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-07-30, n. 201400659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400659
Data del deposito : 30 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00763/2008 REG.RIC.

N. 00659/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00763/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 763 del 2008, proposto da:
P L, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Barcellona n. 2;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

rigetto istanza di revoca provvedimento di avviso orale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame, il sig. P L chiede l’annullamento dell’avviso orale notificatogli dal Questore di Cagliari, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del predetto avviso orale, presentata al Questore di Cagliari dal medesimo ricorrente.

2. - Avverso gli atti impugnati deduce eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e illogicità manifesta, contestando in particolare quella parte della motivazione dell’avviso in cui si fa riferimento alla circostanza che il Pitzalis «si associa abitualmente a persone pregiudicate» . Richiamando quanto sul punto sostenuto dai Carabinieri della Compagnia di Sanluri nelle controdeduzioni prodotte nel corso del procedimento aperto dall’istanza di revoca dell’avviso, il ricorrente rileva che i soggetti in questione non possono essere qualificati come “pregiudicati” in quanto del tutto incensurati.

3. - Il ricorso, più che infondato, è inammissibile per difetto di interesse, considerato che dalla motivazione del “verbale di notifica dell’avviso orale” , del 28 maggio 2008, risultano una pluralità di ragioni, tutte idonee a sorreggere la diffida;
mentre il motivo di ricorso in esame si limita a censurare, come visto, solo su una di esse.

4. - Secondo la giurisprudenza, in queste ipotesi, in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il ricorso deve investire ed inficiare tutti i motivi dell’atto. In caso contrario, il giudice – rilevata l’idoneità delle ragioni non contestate a sostenere ed a comprovare la legittimità del provvedimento impugnato – deve conseguentemente dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle doglianze proposte con il ricorso.

5. - Il ricorso, in conclusione, per quanto osservato e rilevato, deve essere dichiarato inammissibile.

6. - Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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