TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-11-08, n. 202306155
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 06155/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04775/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4775 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, viale Parioli 55;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- del 9 settembre 2020 con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della difesa ha disposto «la sanzione della “sospensione disciplinare dall'impiego” per mesi 2 (due), ai sensi dell'articolo 1357, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 ottobre 2021:
- del decreto n. M_D GMIL REG2021-OMISSIS- 07-07-2021 emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con cui l'Amministrazione ha notificato la «detrazione di anzianità di mesi 2 (due) nel grado dal 31 maggio 2011 al 31 luglio 2011», in esecuzione del decreto n. M_D REG2020 -OMISSIS- del 9 settembre 2020;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;
- per quanto possa occorrere, della nota n. -OMISSIS-di prot. dell'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente di aver inoltrato «al Ministero della Difesa la proposta di determinazione della nuova anzianità assoluta nel grado, da attribuire al militare»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17 dicembre 2021:
per l'annullamento:
- della determina n. -OMISSIS-di prot. del 7 ottobre 2021 emessa dall'Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata il 14 ottobre 2021, con cui l'Amministrazione ha notificato al ricorrente la non idoneità all'avanzamento nel grado di maresciallo capo per l'aliquota 31.12.2018;
- altresì, del verbale n.-OMISSIS-CC menzionato dall'Amministrazione nella suddetta determina e richiesto con istanza di accesso agli atti;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 febbraio 2022:
per l’annullamento:
- del decreto M_D GMIL REG2021 -OMISSIS- 10-11-2021 emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (notificato il 20 dicembre 2021) nella parte in cui il ricorrente risulta «promosso al grado di Maresciallo Capo a decorrere dal 31 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 1293 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 15 marzo 2010, n. 66» anziché a decorrere dal 31 maggio 2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023, celebratasi da remoto con videocollegamento, la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato