TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2020-08-04, n. 202000892

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2020-08-04, n. 202000892
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000892
Data del deposito : 4 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2020

N. 00892/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00488/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

CC - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di CC, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC, presso la medesima per legge domiciliati;



nei confronti

di: -OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 000-OMISSIS- del 20 febbraio 2020 a firma del Dirigente p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di CC;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e in particolare, nei limiti di interesse:

- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la graduatoria provinciale di CC della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019 per l’assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nonché in parte qua della relativa graduatoria oggetto del citato decreto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP. AA.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente partecipava al concorso, bandito con atto ministeriale n. 2200 del 6 dicembre 2019 e da svolgersi su base provinciale (nel caso di specie, nell’Ambito territoriale di CC), per l’assunzione a tempo indeterminato di personale che aveva svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali dovevano essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

2) Il ricorrente si collocava al -OMISSIS-° posto della graduatoria, ma veniva poi escluso perché, dai controlli effettuati dalla P.A. (che acquisiva il casellario giudiziale) emergeva che vi era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei reati di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 (TU stupefacenti), espressamente indicati nel bando (v. art. 4, comma 4, e 5, comma 5, lett. “j”) tra i reati ostativi.

3) Con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2020, il ricorrente veniva escluso dal concorso in ragione della predetta sentenza di patteggiamento del 21 dicembre 1994, cioè per carenza del requisito di cui all’art. 5, comma 5, lett. “j” del bando (secondo cui il candidato non doveva « aver riportato condanne penali per i reati di cui all’articolo 73 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309 (…) ») e perché la mera pendenza della domanda di riabilitazione non consentiva all’Ufficio scolastico « di assumere una determinazione con certezza circa la sussistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 5, lett. j del bando della procedura in capo al candidato indicato » (v. provvedimento impugnato).

4) Avverso tale esclusione il ricorrente presentava il ricorso in esame, assistito da domanda cautelare.

5) In esito alla prima camera di consiglio (del 17 giugno 2020) per la trattazione dell’incidente cautelare, questa Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, giusta ordinanza del 18 giugno 2020, n. -OMISSIS-, e rinviava la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 29 luglio 2020.

6) Integrato il contraddittorio nei termini suddetti, la causa veniva trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 29 luglio 2020, nel corso della quale il Collegio si riservava (v. verbale) la possibilità di decidere la controversia con la presente decisione in forma semplificata, ex artt. 60 c.p.a. e 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020.

7) Col primo motivo di ricorso (con cui si denunciano eccesso di potere per

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