TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-01-19, n. 201700997

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-01-19, n. 201700997
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700997
Data del deposito : 19 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2017

N. 00997/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10271/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10271 del 2016, proposto dal signor P N, rappresentato e difeso dal medesimo, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota n. 340602 del 28.7.2016 del Comando Tenenza di Castelporziano della Guardia di Finanza, recante il diniego di accesso agli atti e della nota del 6.7.2016, concernente il preavviso di diniego e per l accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il signor P N riferisce che con istanza in data 1.7.2016 ha chiesto alla Tenenza della G.d.F. di Castelporziano di poter acquisire copia dei fogli di servizio, fronte e retro, relativi al servizio svolto dal medesimo nel periodo dal 12 maggio 2009 al 1° maggio 2015, per motivi di difesa in giudizio (per ricorso alla Corte dei Conti avverso il diniego su una causa di servizio, al fine di poter dimostrare l’effettività del servizio ivi prestato e il nesso causale con l’infermità).

La Tenenza della G.d.F. di Castelporziano in data 28.7.2016 gli ha notificato il diniego all’istanza di accesso ai documenti richiesti trattandosi “ di una categoria di documenti sottratta al diritto di accesso….ai sensi della lettera c) del comma 5 dell’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità……h) atti e documenti riguardanti l’organizzazione dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della Guardia di Finanza….inerenti l’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità;
i) i documenti del Corpo della Guardia di Finanza inerenti all’emanazione di ordini di servizio, nonché all’esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti ed informative concernenti l’attività svolta nei settori istituzionali (art. 4 del DM 29 ottobre 1996, n. 603 del Ministro delle Finanze);
considerato che le scritture di servizio assolvono, in linea generale, a funzioni di carattere ‘gestionale’ per la rilevazione: delle risorse umane impiegate;
dell’eventuale utilizzo di automezzi dell’Amministrazione (tipo e targa), ovvero di armamenti (tipo e matricola), munizionamenti o particolari dotazioni di Reparto (palette, manette, giubbotti antiproiettile);
delle specifiche modalità di svolgimento del servizio;
‘operativo’ in ordine alla chiara individuazione dell’ordine impartito e delle attività svolte dai militari, con descrizione nel rapporto dell’attività svolta, in sede o sul territorio interno della Tenuta Presidenziale;
la località e l’eventuale itinerario;

considerato che

la Tenenza Castelporziano è un Reparto che svolge specifici servizi di vigilanza e sicurezza nei confronti di obiettivi sensibili, per l’esecuzione dei compiti di presidio lungo il confine marittimo della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, in aderenza alle istruzioni impartite dalla Direttiva 1/2000 della Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della Repubblica, al fine di assicurare: la protezione del Presidente della Repubblica e/o altre personalità che vi soggiornano;
la protezione e il presidio della Tenuta stessa”.

Avverso il predetto atto di diniego di accesso agli atti il signor N ha proposto ricorso ed ha dedotto quali motivi di impugnazione : eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità, incoerenza, irragionevolezza, violazione e falsa applicazione degli artt. 24,97 e 113 Cost, degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e del DM 29 ottobre 1996, n. 603 e del DPR n. 352 del 1992 (art. 2 , 7, 8) , in quanto i documenti richiesti in visione non sarebbero esclusi dall' accesso, ai sensi dell’art. 4, lett.l), del DM n. 603 del 1996, come sostenuto dall’Amministrazione, trattandosi invece di documenti con riferimenti ad armamenti utilizzati personalmente dall’interessato (già vice comandante della Tenenza di Castelporziano, con il ruolo per diversi mesi di comandante interinale e titolare della Tenenza) e non da terzi, attinenti al servizio e ai turni svolti dal medesimo, senza il riferimento a controinteressati. Dal foglio di servizio non risulterebbe rivelata alcuna notizia o atto inerente la sfera privata o di interesse di soggetti terzi, né alcun dato sensibile inerente la persona, ma solo la tipologia del servizio svolto;
inoltre i dati eventualmente sensibili, inclusi nel foglio di servizio, quali la matricola del mitra, potrebbero essere oscurati, unitamente ai riferimenti a dati e nominativi di soggetti terzi. Lamenta quindi la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che avrebbe giustificato una inverosimile riservatezza dei dati nei confronti dell’interessato, tra l’altro impegnato costantemente nella repressione dei reati e inoltre tenuto al segreto d’ufficio nello svolgimento dei compiti istituzionali;
in ogni caso la tutela della riservatezza potrebbe essere garantita dal possibile oscuramento dei dati eventualmente sensibili, inclusi nel foglio di servizio (quali la matricola del mitra, i nominativi di soggetti terzi, il luogo di espletamento del servizio e il numero del procedimento di indagine). Conclude pertanto per l’annullamento del diniego impugnato e per l’accertamento del diritto di accesso chiedendo di disporre l’ostensione della documentazione di cui all’istanza di accesso.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, opponendosi all’accoglimento dello stesso in quanto le copie dei fogli di servizio, facilmente riproducibili e divulgabili, potrebbero arrecare un grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’Amministrazione (incolumità, sicurezza), in ragione della specificità e destinazione del luogo, senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, attesa la sproporzionata richiesta di estrapolazione di tutti i fogli di servizio nel periodo temporale interessato.

Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

3. Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.

3.1.Parte ricorrente censura nella sostanza la violazione della normativa di settore in materia di accesso per la mancata ostensione da parte dell'Amministrazione della documentazione richiesta con la domanda di accesso agli atti.

Nel caso di specie appare evidente che il ricorrente, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, abbia titolo ad accedere ai documenti relativi: alla stregua della richiamata disciplina sul procedimento amministrativo, i portatori di un interesse specifico hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, intendendo per tali le situazioni giuridiche soggettive che presentino un collegamento diretto e attuale con gli atti cui la richiesta di accesso si riferisce.

In particolare deve ritenersi che la nozione di interesse giuridicamente rilevante sia più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualità e concretezza dell’interesse medesimo, e consenta la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che gli atti abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. D’altra parte il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l’accesso agli atti amministrativi: l'esercizio del diritto di accesso è autorizzato solo se sostenuto dall'esigenza di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, intendendosi per tale un interesse serio, effettivo, concreto, attuale e, in definitiva, ricollegabile all'istante da un preciso e ben identificabile nesso funzionale alla realizzazione di esigenze di giustizia. Nello specifico, l'interesse all'accesso e la sua rilevanza ai fini della difesa giudiziale va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta va intesa, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante nonché strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr Cons. Stato, sez.V, 20 gennaio 2015, n. 166;
idem, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452 ;
idem, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 4903;
Tar Lazio, Roma, sez. I, 10 novembre 2015, n. 12703;
Tar Veneto, sez. III , 10 dicembre 2015, n. 1318).

Ne consegue che l'interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata "alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55;
Tar Umbria, 30 gennaio 2013, n. 56).

In particolare, va rilevato che la disciplina degli atti sottratti all'accesso è articolata dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990, dall'art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992 (abrogato dall’art. 15 del d.P.R.12 aprile 2006, n. 184) e dai regolamenti adottati dalle singole amministrazioni (nella specie, il DM 29 ottobre 1996, n. 603, che comunque richiama l’art. 8 abrogato) e si risolve nella formulazione, in via generale ed astratta, di un giudizio preventivo di casi di esclusione dell'ostensione degli atti ascrivibili alle tipologie dei documenti amministrativi contemplate dalle previsioni regolamentari.

Nello specifico il DM n.603 del 1996 regolamenta la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990. Ed è alla fonte primaria che occorre riferirsi per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che " deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7). In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493;
idem, 22 giugno 2016, n. 2760;
idem, 13 aprile 2016, n.1435).

Pertanto va compiuta una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata e della pertinenza del documento richiesto in visione, non potendo giungere sino a sindacare la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio. Piuttosto, ed in questo si coglie il profilo di fondamento della pretesa, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell'ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).

A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del ricorrente ad ottenere accesso alla documentazione richiesta per motivi di difesa - fogli del servizio svolto dal ricorrente presso la Tenenza della G.d.F. nel periodo di riferimento - deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, l’ostensione dei fogli di servizio richiesti, oscurando le parti di non interesse, quali i nominativi di eventuali soggetti terzi, il luogo specifico di espletamento del servizio, i riferimenti agli armamenti e dotazioni di Reparto utilizzati, ai fini della sola individuazione del giorno, orario e tipologia del servizio prestato.

Ad avviso del Collegio, la modalità così individuata rappresenta un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi ed è tale da non danneggiare l'operato della Guardia di Finanza anche in relazione alla vigilanza e tutela dello specifico territorio.

3.2. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato;
nei limiti di cui sopra va disposto, per l’effetto, che il Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Tenenza della G.d.F Castelporziano, Roma provveda a consentire l’accesso richiesto, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica se anteriore, previa osservanza delle modalità di ostensione, come sopra indicate.

4. La specificità e la natura della controversia giustificano, comunque, la sussistenza di valide ragioni per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, come indicato in dispositivo.

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